Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/04/2024, n. 34
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Lucia CANNELLA Presidente
Dott. Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott. Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite promosse in grado d'appello, con ricorsi in
riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositati in Cancelleria il primo il
giorno 09.11.2023 iscritta al n. 315/2023 R.G. Sezione Lavoro, il
secondo il giorno 10.11.2023 iscritta al n. 318/2023 R.G. Sezione
Lavoro e poste in discussione all'udienza collegiale del 22.02.2024
R.G. 315/2023
d a OGGETTO:
DI IA RA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Altre controversie in
EL ST del foro di Ferrara e AN NG del foro di materia di previdenza
Brescia, quest'ultima domiciliataria giusta delega in atti. obbligatoria
RICORRENTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Segnana
del foro di Milano, domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO IN RIASSUNZIONE
- 2 -
c o n t r o
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del
l.r.p.t.
APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
R.G. 318/2023
d a
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Segnana
del foro di Milano, domiciliatario giusta delega in atti
RICORRENTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
DI IA RA, rappresentata e difesa dagli avv.ti
EL ST del foro di Ferrara e AN NG del foro di
Brescia, quest'ultima domiciliataria giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del
l.r.p.t.
APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 669 del 2016 del Tribunale di Brescia,
sentenza n. 411 del 2017 della Corte d'Appello di Brescia, sentenza n.
24621 del 2023 della Corte di Cassazione.
Conclusioni:
Della ricorrente in riassunzione:
Come da ricorso
- 3 -
Della resistente in riassunzione:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 669/2016 il Tribunale di Brescia sezione
lavoro ha respinto l'opposizione dell'avv. AN Di CI avverso
la cartella di pagamento notificatale in data 19 marzo 2015 con cui la
Cassa Nazione di Previdenza e Assistenza Forense le aveva intimato
il pagamento della somma di € 9.692,80 a titolo di contributi
obbligatori omessi per gli anni dal 2008 al 2013.
Il Tribunale ha rilevato che per gli anni 2012 e 2013 doveva
ritenersi cessata la materia del contendere in quanto la Cassa aveva
riconosciuto la non debenza dei contributi a fronte della cancellazione
dall'albo degli avvocati della ricorrente dall'agosto del 2011;
per il
resto del periodo, dopo aver dato atto che l'avv. Di CI, cittadina
tedesca iscritta alla Cassa Previdenziale tedesca negli anni dal 2008 al
2011, aveva svolto la professione anche in Italia iscrivendosi alla
sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Brescia mantenendo
l'iscrizione alla Cassa tedesca, ha ritenuto applicabile l'art. 13 del
Regolamento CE n. 883/2004 che al comma 2 prevedeva che la
persona che esercitava abitualmente un'attività lavorativa autonoma
in due o più Stati membri era soggetta alla legislazione dello Stato
membro di residenza, se esercitava una parte sostanziale della sua
attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato
membro in cui si trovava il centro di interessi delle sue attività, se
non risiedeva in uno degli Stati membri nel quale esercitava una parte
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sostanziale della sua attività.
Ha rilevato che, essendo pacifico che nel periodo di
riferimento la ricorrente era stata residente in provincia di Brescia e
che la parte sostanziale della sua attività era stata svolta in Italia, la
legislazione applicabile era quella italiana;
ha affermato, inoltre, che,
siccome aveva prodotto un reddito superiore ai livelli minimi fissati
dalla Cassa, la medesima era tenuta a versare la contribuzione
richiesta con la cartella opposta.
L'Avv. Di CI ha proposto appello avverso la sentenza,
cui ha resistito la Cassa chiedendo la conferma della decisione.
La Corte d'Appello, in diversa composizione, ha rigettato il
gravame e confermato quanto affermato dal giudice di prime cure,
aggiungendo che non esiste, invero, nell'ordinamento interno alcuna
norma che facoltizzi l'avvocato, iscritto contemporaneamente a due
casse previdenziali, una in Italia e l'altra all'estero, e che sia
assoggettato alla legislazione previdenziale italiana, ad optare per
l'iscrizione alla cassa straniera;
le spese del grado sono state
integralmente compensate tra le parti.
L'Avv. Di CI ha quindi proposto ricorso per Cassazione
sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione ed
errata applicazione dell'art. 10 del Regolamento contributivo della
Cassa Forense antecedente alla riforma del 2012.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione della
normativa comunitaria per contrarietà ai principi di eguaglianza e non
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discriminazione sanciti dall'art. 18 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea e della libera prestazione dei servizi all'interno
della comunità sancito dall'art. 49 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso affermando che
l'intervento della Cassa deve ritenersi escluso dall'opzione esercitata
per la Cassa estera da parte dell'Avv. Di CI per i redditi maturati
fino al 1° maggio 2010 e che, invece, la richiesta della Cassa è
legittima in relazione ai contributi richiesti per i redditi professionali
successivi al 1° maggio 2010.
Ha quindi rinviato la causa a questa Corte territoriale
affinchè, in diversa composizione, decida in conformità ai principi
enunciati nella ordinanza.
L'Avv. Di CI ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art.
392 c.p.c. chiedendo di accertare l'infondatezza della pretesa
contributiva della Cassa Forense e di annullare l'interra cartella
impugnata sul