Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/05/2024, n. 994
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Testo completo
N. R.G. 2410/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2410/2021 promossa da:
LA RA (C.F. [...]) rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUCARELLI LARA e RAO PIETRO CARLO, con domicilio eletto in MODENA, presso il loro studio in CORSO VITTORIO EMANUELE II 46
APPELLANTE contro
NC LL SP (C.F. 02224410023) rappresentata e difesa da Avv. BARDUZZI ALESSANDRA con domicilio eletto in BOLOGNA, presso il suo studio in VIA ROLANDINO, 1 APPELLATA
OGGETTO: APPELLO avverso sentenza del Tribunale di Modena n. 1065/2021
Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 13.2.2024. sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
- Per l'appellante “piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma della Sentenza di Modena n. 1065/21, pubblicata in data 1/7/21, notificata in data 18/11/21 piaccia all'Ill.ma Autorità adita Omnia contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE […] NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1065/21 emessa, in data 30/6/21 dal Giudice, Dr.ssa Martina Grandi, a definizione del procedimento civile R.G. n. 5868/18 e pubblica in data 1/7/21, notificata in data 18/11/21, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via principale nel merito:
- accertare l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale e la conseguente responsabilità contrattuale da contatto sociale ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., ovvero 1228 e segg. C.c. e/o per altro titolo accertato in corso di causa, di Banca Sella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione all'interruzione ingiustificata delle trattative, nonché all'illegittima violazione dei dati di protezione del cliente seguiti all'elevazione di un protesto non dovuto, ovvero alla violazione di un legittimo affidamento della cliente sulle continue tolleranze degli sconfinamenti effettuate dalla predetta banca e all'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia e la CRIF, e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non che si individuano in € 1.008.350,68= o di quella diversa maggiore o minor somma che verrà quantificata all'esito dell'istruttoria e/o che il Giudice ritenga congrua secondo equità;
- - condannare Banca Sella S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 8 comma 5 d.lgs. n. 28/10 come modificato dall'art. 2 comma 35-sexies del D.L. n. 138/11, a versare a favore delle entrate del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio de quo, non avendo la stessa partecipato al sopracitato procedimento di mediazione, promosso dinnanzi all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena, senza giustificato motivo;
- con vittoria di spese;
in via alternativa
- accertare la violazione/l'inadempimento ai doveri e alle obbligazioni contrattuali e, quindi, la conseguente responsabilità a titolo contrattuale ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. ovvero 1228
e segg. C.c., di Banca Sella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e, comunque, la responsabilità di quest'ultima a titolo extracontrattuale ex artt. 2043 e 2050 c.c. e/o per altro titolo accertato in corso di causa, in relazione all'interruzione ingiustificata delle trattative, nonché all'illegittima violazione dei dati di protezione del cliente seguiti all'elevazione di un protesto non dovuto, ovvero alla violazione di un legittimo affidamento della cliente sulle continue tolleranze degli sconfinamenti effettuate dalla predetta banca e all'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non che si individuano in
€ 1.008.350,68= o di quella diversa maggiore o minor somma che verrà quantificata all'esito dell'istruttoria e/o che il Giudice ritenga congrua secondo equità;
- condannare Banca S.p.a. e in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 8 comma 5 d.lgs. n. 28/10 come modificato dall'art. 2 comma 35-sexies del D.L. n. 138/11, a versare a favore delle entrate del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio de quo, non avendo la stessa partecipato al sopracitato procedimento di mediazione, promosso dinnanzi all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena, senza giustificato motivo;
- con vittoria di spese;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Formulando ampia riserva in ordine all'integrazione dei documenti prodotti ed all'espletamento di ogni ulteriore attività istruttoria, si insta sin d'ora per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, ovvero per: […]”
- Per parte appellata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2410/2021 promossa da:
LA RA (C.F. [...]) rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUCARELLI LARA e RAO PIETRO CARLO, con domicilio eletto in MODENA, presso il loro studio in CORSO VITTORIO EMANUELE II 46
APPELLANTE contro
NC LL SP (C.F. 02224410023) rappresentata e difesa da Avv. BARDUZZI ALESSANDRA con domicilio eletto in BOLOGNA, presso il suo studio in VIA ROLANDINO, 1 APPELLATA
OGGETTO: APPELLO avverso sentenza del Tribunale di Modena n. 1065/2021
Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 13.2.2024. sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
- Per l'appellante “piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma della Sentenza di Modena n. 1065/21, pubblicata in data 1/7/21, notificata in data 18/11/21 piaccia all'Ill.ma Autorità adita Omnia contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE […] NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1065/21 emessa, in data 30/6/21 dal Giudice, Dr.ssa Martina Grandi, a definizione del procedimento civile R.G. n. 5868/18 e pubblica in data 1/7/21, notificata in data 18/11/21, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via principale nel merito:
- accertare l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale e la conseguente responsabilità contrattuale da contatto sociale ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., ovvero 1228 e segg. C.c. e/o per altro titolo accertato in corso di causa, di Banca Sella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione all'interruzione ingiustificata delle trattative, nonché all'illegittima violazione dei dati di protezione del cliente seguiti all'elevazione di un protesto non dovuto, ovvero alla violazione di un legittimo affidamento della cliente sulle continue tolleranze degli sconfinamenti effettuate dalla predetta banca e all'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia e la CRIF, e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non che si individuano in € 1.008.350,68= o di quella diversa maggiore o minor somma che verrà quantificata all'esito dell'istruttoria e/o che il Giudice ritenga congrua secondo equità;
- - condannare Banca Sella S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 8 comma 5 d.lgs. n. 28/10 come modificato dall'art. 2 comma 35-sexies del D.L. n. 138/11, a versare a favore delle entrate del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio de quo, non avendo la stessa partecipato al sopracitato procedimento di mediazione, promosso dinnanzi all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena, senza giustificato motivo;
- con vittoria di spese;
in via alternativa
- accertare la violazione/l'inadempimento ai doveri e alle obbligazioni contrattuali e, quindi, la conseguente responsabilità a titolo contrattuale ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. ovvero 1228
e segg. C.c., di Banca Sella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e, comunque, la responsabilità di quest'ultima a titolo extracontrattuale ex artt. 2043 e 2050 c.c. e/o per altro titolo accertato in corso di causa, in relazione all'interruzione ingiustificata delle trattative, nonché all'illegittima violazione dei dati di protezione del cliente seguiti all'elevazione di un protesto non dovuto, ovvero alla violazione di un legittimo affidamento della cliente sulle continue tolleranze degli sconfinamenti effettuate dalla predetta banca e all'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non che si individuano in
€ 1.008.350,68= o di quella diversa maggiore o minor somma che verrà quantificata all'esito dell'istruttoria e/o che il Giudice ritenga congrua secondo equità;
- condannare Banca S.p.a. e in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 8 comma 5 d.lgs. n. 28/10 come modificato dall'art. 2 comma 35-sexies del D.L. n. 138/11, a versare a favore delle entrate del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio de quo, non avendo la stessa partecipato al sopracitato procedimento di mediazione, promosso dinnanzi all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena, senza giustificato motivo;
- con vittoria di spese;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Formulando ampia riserva in ordine all'integrazione dei documenti prodotti ed all'espletamento di ogni ulteriore attività istruttoria, si insta sin d'ora per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, ovvero per: […]”
- Per parte appellata
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