Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2024, n. 680

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2024, n. 680
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 680
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

R.G. 694 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Piero Leanza Giudice Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data
15/09/2022
da
CNPADC (80021670585), rappresentata e difesa dagli avv.ti DAL BO
DANIELA e FORZUTTI MAILA
- parte appellante – nei confronti di
LL NZ ([...]), rappresentati e difesi dagli avv.ti TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO
- parte appellata -
APPELLO
Avverso la sentenza n. 169/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova.
1

In punto: Trattamento pensionistico – principio del 'pro rata' e massimale contributivo.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza impugnata n. 169/2022, resa inter partes dal Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio recante R.G. n. 2636/2020, pubblicata in data 22.03.2022
e non notificata e, per l'effetto: - in via principale: respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. LL, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse illegittimo il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004 in merito al calcolo della quota A di pensione del Dott. LL, accertare e dichiarare che tale quota di pensione vada calcolata considerando un periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile non inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17 e 18, L. n.

335/1995, così come previsto dall'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L.
n. 335/1995, norme recepite altresì dalla Delibera del C.d.A. della
Cassa dell'8- 9.5.1997 e, in ogni caso, considerando a tal fine gli ultimi redditi anteriori al 31.12.2003. Pertanto, accertare e dichiarare che la quota A di pensione del Dott. LL vada calcolata, ai sensi della
Delibera del C.d.A. della Cassa dell'8-9.05.1997 e/o comunque dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, prendendo come reddito di riferimento la media degli ultimi 15 redditi dichiarati dal Dott. LL negli anni anteriori al 31.12.2003. - sempre in via subordinata, dichiarare prescritta la domanda proposta in primo grado dal Dott.
LL con riferimento alle differenze per i ratei pensionistici anteriori al 21.02.2017;
- in ogni caso, con conseguente diritto della Cassa

Dottori Commercialisti a ripetere le somme già corrisposte e quelle che
2 verranno corrisposte al Dott. LL a titolo di differenze di ratei pensionistici, in esecuzione provvisoria, con riserva di impugnazione, della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia,
Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla CNPADC e confermare in toto la sentenza del Tribunale di
Venezia n.169/2022, pubblicata il 22.03.2023 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi a favore dei sottoscritti avvocati dichiaratisi antistatari.
Salvis iuribus late”.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Padova ha accolto il ricorso proposto dal dott. Enzo LL, accertando e dichiarando, in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle modifiche introdotte con la legge di riforma, l'applicazione della legge n. 355/1995, art. 3 comma 12, con applicazione rigorosa del principio del pro rata.
Il Giudice, in particolare, ha osservato che gli enti di previdenza privatizzati non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibro di bilancio, provvedimenti (come la delibera del
28.6.1997) che impongano un massimale al trattamento e siano pertanto in contrasto col principio del 'pro rata' in relazione alle anzianità già maturate.
Ha richiamato giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
24534/2013), rilevando che la complessa normativa regolamentare prevede pensioni liquidate interamente col criterio retributivo se maturate in data anteriore al 31.12.2003, mentre per quelle successive, prevede una quota A (retributiva) come base di calcolo per l'anzianità fino al 31.12.2003 e una quota B (contributiva) per l'anzianità maturata successivamente, ed ha ritenuto applicabile, alla luce dei principi
3
espressi dalle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 17742/2015), la prescrizione decennale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la CNPADC, sulla scorta dei seguenti motivi.

2.1 Violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 legge
n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello
Statuto della Cassa Commercialisti, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo, per violazione del principio del 'pro rata', il calcolo della quota A di pensione di vecchiaia anticipata operato dalla Cassa
Dottori Commercialisti in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.7.2004.
L'appellante deduce la legittimità delle previsioni del
Regolamento del 2004, volto ad assicurare l'equilibrio di bilancio di lungo periodo, sottolineando l'autonomia normativa attribuita alle
Casse dall'art. 2 d.lgs. 508/1994 e dall'art. 3, comma 12, legge n.
335/1995, confermata dall'art. 1, comma 763, legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, secondo cui i provvedimenti regolamentari assunti dalla casse prima del 1.1.2007 sono legittimi se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.

2.2 Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto violato il principio del pro rata dal Regolamento 2004 con riferimento al calcolo della quota A retributiva della pensione, senza tener conto della necessità di perseguire l'equilibrio di bilancio di lungo periodo.

2.3
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