Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/12/2024, n. 107

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/12/2024, n. 107
Giurisdizione : Corte d'Appello Campobasso
Numero : 107
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo


CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 136/2022 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 136 R.G. Lav.- anno 2022 avente ad oggetto: retribuzione
p r o m o s s a d a
rappresentato e difeso dall'avv.to L. Di Vaira, elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti
-appellante- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti dagli Avv.ti A. Abbate e P. Squeglia, elettivamente domiciliata come in atti
-appellata-
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE


1. Il processo di I grado.

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Larino in data 29/9/2020, Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendone la condanna al pagamento di tutte le Controparte_1
somme relative a mensilità e Tfr da esso ricorrente maturate per complessivi €43.796,67, in riferimento al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Deduceva al riguardo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 2.10.2017 al 31.12.2019, prestando la propria attività nello stabilimento di distribuzione di carburante sito in Montenero di
Bisaccia (CB), come operaio qualificato di 5° liv., con un contratto a tempo indeterminato e full time, ma di non aver percepito tutte le retribuzioni e il trattamento di fine rapporto spettanti.
Si costituiva la che, preliminarmente, eccepiva la nullità del ricorso introduttivo Controparte_1
per assoluta genericità e sommarietà degli assunti ivi contenuti.
Nel merito deduceva che il era stato regolarmente retribuito per tutto il periodo di vigenza Pt_1
del contratto di lavoro. A tal fine allegava alcune ricevute di pagamento sottoscritte dal lavoratore, al riguardo precisando che il pagamento era avvenuto in contanti per esclusiva scelta di quest'ultimo.
Contestava, altresì, i conteggi allegati da controparte, affermando che gli stessi non trovavano alcun riscontro con quanto richiesto e specificato nel ricorso ed eccepiva l'inammissibilità delle istanze istruttorie dal formulate. Pt_1
Con note del 29/4/2022, il ricorrente depositava certificazione rilasciata dall'Agenzia Regionale
Molise Lavoro, chiedendo che fosse ammessa agli atti sulla base dei poteri istruttori del giudice del lavoro.
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 52/2022 del 10/5/2022, ritenuta infondata l'eccezione di nullità del ricorso, lo rigettava nel merito. Osservava il GL che il non aveva allegato né Pt_1
la copia del contratto né le buste paga, e che, pur risultando incontestato che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro, non era credibile che il lavoratore avesse tollerato per più di due anni la mancata percezione dell'intera retribuzione. Riteneva, infine, che le ricevute allegate dalla società pur nella consapevolezza dell'obbligo di retribuire i lavoratori mediante mezzi di pagamento tracciabili, costituissero presunzione semplice circa l'adempimento da parte della nella CP_1
corresponsione della retribuzione in favore del lavoratore, così come del trattamento di fine rapporto.
2

2. Atto di appello e difesa dell'appellato.

Avverso siffatta sentenza proponeva appello il , lamentandone l'erroneità per i seguenti Pt_1
motivi:
-“ASSENZA, NONCHE' ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE”.
Al riguardo, l'appellante si doleva, in particolare, del fatto che il GL avesse rigettato la propria domanda adducendo, con motivazione contraddittoria, la mancata
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