Corte d'Appello Trento, sentenza 02/02/2024, n. 11
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Testo completo
N. 23/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott. Ugo Cingano - Presidente dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. dott.ssa Silvia Rosà - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 1 febbraio 2023 da
D'ST MA (C.F. [...]) nata a [...] il
2/9/1980, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Cuffaro del foro di
Roma, Giampaolo Cortellazzo-Wiel del foro di Venezia e Tiziana Morolli del foro di Trento
- appellante - contro
De AL OM (C.F. [...]), nato a [...]
Capua Vetere (CE) il 8/11/1958, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marino
Marinelli del foro di Padova, ed Enrico Cortelletti e Marialorenza de Finis del foro di Trento
- appellato - contro
Associazione notarile “Notai associati AT PA e MA
D'ST” (C.F. 02288340223)
- appellato - contumace -
Oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo
In punto: riforma della sentenza 761/2022 del Tribunale di Trento
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Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Nel merito:
Previa declaratoria di nullità dell'accordo in data 28.3.2013, condannarsi il dr. OM De AL a restituire alla dr. D'ST tutte le some che abbia incassato dall'anno 2013 in poi in ragione nel patto 28.3.2013, pari ad
€ 600.000 o quanto di giustizia, con interessi del 2% annuo, legali ed ex art.
1224 c.c. dal percetto alla notifica della presente domanda ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica al saldo.
In via istruttoria e per quanto occorrer possa:
Abilitare l'attrice a provare per testi le seguenti circostanze, se del caso integrate o modificate d'ufficio ex art. 281 ter c.p.c.:
1) “Vero che le e-mail ed i documenti che si esibiscono sono state scritte da lei”, esibendogli i docc. 7 e 8;
2) “Vero che i conteggi sono stati effettuati da lei sulla base delle scritture contabili dell'Associazione notarile da lei conservate;
dica altrimenti il teste come ha effettuato tali conteggi”.
Teste dr. Leonardo Angeli, presso Centro Studi Aziendali srl, Trento Via
Brennero 322.” per l'Appellato:
“NEL MERITO: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, respingere
l'appello proposto dalla Notaia MA D'ST avverso la sentenza n.
761/2022 del Tribunale di Trento e, in ogni caso, rigettare tutte le domande da questa proposte;
vinte tutte le spese e gli onorari del grado d'appello come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc, per la non creduta ipotesi che codesta Eccellentissima Corte d'Appello non reputasse già di rigettare
l'avversario appello in ragione di quanto in atti, si ripropongono qui di seguito le istanze istruttorie formulate in primo grado: (…)”
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2020 la dott.ssa
D'ST MA evocava in giudizio dott. De AL OM chiedendo
l'accertamento della nullità della scrittura sottoscritta in data 28 marzo 2013
e la condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in forza di essa, per un ammontare di Euro 600.000,00 oltre interessi.
L'attrice riferiva di aver costituito con il convenuto un'associazione professionale notarile con atto stipulato in data 27 marzo 2013, integrato da una scrittura privata sottoscritta il 28 marzo 2013. Con essa veniva previsto che, per i primi cinque anni di attività, al convenuto spettasse un importo complessivo di Euro 600.000,00 (120.000,00 Euro annui), da prelevarsi dagli utili conseguiti. Tali somme erano state effettivamente percepite nei successivi cinque anni di attività dell'associazione.
Esponeva, inoltre, che il 13 marzo 2019 era stato sottoscritto un accordo di modifica del contratto associativo e che nel dicembre 2019 il convenuto aveva comunicato il proprio recesso dall'associazione professionale, nella quale era subentrata la dott.ssa PA AT.
Tanto premesso, l'attrice deduceva la nullità della scrittura integrativa per illiceità della causa o per immeritevolezza ai sensi dell'art. 1322, secondo comma c.c., in quanto attribuiva al convenuto il diritto di prelevare una somma di denaro dagli utili dell'associazione senza prevedere alcuna controprestazione. Sosteneva altresì che la pattuizione fosse nulla per contrarietà a norme imperative, poiché in contrasto con il cd. divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., dato che sottraeva al convenuto ogni rischio economico addossandolo interamente all'attrice, e, per la clausola con cui attribuiva all'attrice la preferenza per la stipula degli atti, con l'art. 27 della
Legge notarile (così nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.).
Tutte le somme indebitamente incassate dal convenuto in forza della clausola nulla dovevano essere restituite.
Il convenuto si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, appartenendo il credito all'Associazione, che tuttavia si era sciolta il 19 giugno 2020 a seguito del suo recesso. Nel merito, indicava come
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causa dello spostamento patrimoniale l'essere egli il fondatore dell'attività professionale e l'avere messo a disposizione dell'associazione due studi e due strutture organizzate e operative, con clienti già canalizzati. Neppure sussisteva una violazione dell'art. 2265 c.c., dato che l'accordo aveva consentito all'attrice di conseguire una remunerazione altrimenti irraggiungibile.
Spiegava intervento l'associazione “Notai associati AT PA e
MA D'ST” già “Notai associati OM De AL e MA
D'ST”, chiedendo di accertare che essa Associazione non fosse legittimata ad incassare le somme domandate dall'attrice laddove venisse accertata la nullità della scrittura, essendo legittimata la sola attrice.
2. - Con sentenza pubblicata in data 28 dicembre 2022 il Tribunale di
Trento rigettava la domanda;
condannava la dott.ssa D'ST al pagamento delle spese di lite, compensando le spese nei confronti dell'intervenuta associazione “Notai associati AT PA e MA
D'ST”.
Precisate le nozioni di liceità della causa e di meritevolezza