Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2024, n. 1139
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Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 496/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente);
dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere);
dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 496/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, vertente
tra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di IB
TI NA (codice fiscale 86000560796), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (codice fiscale 80004580793, indirizzo di posta elettronica certificata ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it), nei cui uffici alla Via Gioacchino da
Fiore, n. 34 domicilia;
Appellante
e
1
Tonno SS di LL AN e f.LL s.n.c. (P.IVA 04006980652) in persona del legale rappresentante pro tempore, AN LL, nato a [...] il [...], con sede legale in Salerno, alla via Indipendenza n. 38 (partita I.v.a. n. 04006980652), rappresentata e difesa dall'avv. CE de Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, in Salerno, alla via G. Cuomo n. 17, come da mandato rilasciato a margine del ricorso depositato in primo grado, con indirizzo di posta elettronica certificata avvfrancescodegiovanni@pec.ordineforense.salerno.it e numero di telefax 0825.523877;
Appellata
ER CE (codice fiscale [...]), nato a [...]
l'11.2.1959, ivi in Salerno alla Via Ugo Pepe, difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. CE de Giovanni;
Appellato non costituito in giudizio
Conclusioni delle parti:
Per l'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Capitaneria di Porto di IB TI NA (appellante): “Voglia la Corte adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello: annullare o riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarare infondata
l'originaria opposizione, confermando l'ordinanza opposta. Con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per il procuratore dell'appellata (Tonno SS di LL AN e f.LL s.n.c.): “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni avversa domanda ed eccezione disattesa, rigettare la domanda e per l'effetto, condannare l'appellante alle spese di lite con attribuzione e clausola come per legge”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Paola
2
Con ricorso presentato il 16.11.2020, ai sensi degli artt. 22 della legge n. 689/1981 e 6 del decreto legislativo n. 150/2011, CE ER e la società “Tonno SS di
LL AN & F.LL s.n.c.” hanno proposto opposizione, dinnanzi al Tribunale di
Paola, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 56/2020, emessa dalla Capitaneria di Porto di
IB TI NA e notificata il 28.10.2020, con la quale veniva contestato a
CE ER (comandante del motopeschereccio “Enza Madre”) ed alla “Tonno
SS di LL AN & F.LL s.n.c.” (quale soggetto responsabile in solido), la violazione del Reg. UE n. 1627 anno 2016, allegato 12, comma 2, punto 2 e
Raccomandazione ICCAT 18 – 02 allegato 11, par. b) e degli artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 4/2012, ingiungendo agli stessi, il pagamento della somma di € 2.691,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per la violazione accertata.
In sintesi, veniva contestato al ER ed alla “Tonno SS s.n.c.” che, in data
31.5.2020, durante ispezione a bordo dell'unità ausiliaria “S. Maria Carmela Madre”, erano stati rinvenuti nella stiva n. 62 esemplari di tonno rosso morto, di cui n. 14 esemplari, erano stati raccolti il 29.5.2020, durante le attività di trasferimento di tonno rosso vivo tra il motopeschereccio “Enza Madre” e la gabbia trainata dall'unità
“Irminio”, salvo poi il responsabile del motopeschereccio “Enza Madre” conferire i n. 14 esemplari di tonno rosso morto all'unità ausiliaria “S. Maria Carmela Madre”, sprovvisti di split Ebcd, in violazione del Reg. UE n. 1627/2016 (normativa finalizzata a garantire tracciabilità ai quantitativi di tonno rosso pescato) e dell'art. 10, comma 1°, lett. u), del decreto legislativo n. 4/2012.
In sintesi, gli opponenti hanno lamentato: a) l'inammissibilità o improcedibilità dell'ordinanza ingiunzione opposta, in quanto non era stato notificato alla “Tonno SS
s.n.c.”, società armatrice del motopeschereccio “Enza Madre”, il verbale di contestazione
n. 6/20 del 2.6.2020 della Guardia Costiera, essendo stata indicata, quale società armatrice, la “LL Pesca s.n.c.”;
b) la nuLLtà dell'ordinanza ingiunzione nei confronti del ER, per difetto dei presupposti di legge;
c) l'eccessivo importo della sanzione applicata.
Nel giudizio, si è costituita l'Amministrazione resistente, contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendo il rigetto.
In particolare, ha replicato alla eccezione di inesistenza della notificazione del verbale di