Corte d'Appello Bari, sentenza 05/01/2024, n. 2493
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Testo completo
R.G. n. 536/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. Elvira Palma Presidente rel.
2) Dott. Luca Ariola Consigliere
3) Dott. Isabella Calia Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI - CIPAG, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Harald Bonura;
-Appellante- E AV IO (HI (FG) - 13.03.1980), rappresentato e difeso dall'Avv. Pio Lanfranco Aloi;
E AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del Legale Rappresentante p.t., non costituita;
-Appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva del 14.10.2020, il Tribunale del lavoro di Foggia: a) accoglieva l'opposizione avanzata da AG NI e, per l'effetto, annullava la cartella esattoriale n. 043 2019 000 35835, notificata in data 31.05.2019, per l'importo di € 6.251,10 a titolo di contributi previdenziali, interessi, sanzioni e spese dovuti a Cassa Geometri (CIPAG) relativamente all'anno 2016 e di € 5.410,18, per gli stessi titoli, relativamente all'anno 2015;
b) compensava tra le parti le spese di lite. Avverso tale pronuncia, con ricorso del 13.04.2021, proponeva appello Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, chiedendo, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione avverso la cartella di pagamento avanzata dal AG con ricorso del 10.07.2019. AG NI resisteva e concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
Sebbene ritualmente citata, Agenzia delle Entrate riscossione non si costituiva in giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 21.12.2023, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale accogliendo l'opposizione spiegata da AG NI ha, in sintesi, dichiarato l'insussistenza della pretesa impositiva della Cassa, diretta ad esigere il versamento della contribuzione minima, assumendo l'illegittimità dei criteri impositivi applicati dalla stessa sulla base della normativa statutaria e regolamentare, ritenuta in contrasto con la legislazione primaria e, specificamente, con l'art. 22, l. 773/1982;
allo stesso tempo, ha ritenuto dirimente l'assenza di prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività professionale di geometra, per tale intendendo soltanto la prestazione di atti riservati ai sensi del r.d. n. 274/1929.
L'atto di gravame censura la statuizione di prime cure per avere omesso di a) tenere conto della natura dell'obbligazione contributiva, b) avere travisato la nozione di esercizio della professione e la rilevanza della posizione di socio/amministratore del AG, c) avere ritenuto illegittima la normativa statuaria e regolamentare dell'Ente per contrasto con l'art. 22, l. 773/1982. Più in particolare, si duole avere il Tribunale ritenuto illegittima la richiesta, avanzata dalla Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti (di seguito, CIPAG), di versamento della 'contribuzione minima' nonostante la pacifica iscrizione all'Albo professionale Geometri di Lucera del AG dal 19.04.2010 al 21.08.2017, condizione già ampiamente sufficiente per esigere l'invocato versamento contributivo, nonché per avere omesso di considerare la circostanza, pure significativa e probante, che il professionista, nel periodo oggetto di verifica, rivestisse la qualifica di socio/amministratore della società “Impresa di costruzioni NI AG & C. s.a.s.”, che svolgeva attività collegate con le competenze e conoscenze tecniche dei geometri. Sostiene, e conclude, l'appellante affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (il quale ha proteso per la perdurante vigenza dei criteri di cui all'art. 22, l. 773/1982), si è ormai affermato il principio generale - opposto e incompatibile rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, l. 773/1982 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa. L'appello è fondato.
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In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, giova rammentare l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass., sez. un., 16/11/2017, n. 27199 nonché da ultimo Cass. civ., sez. VI, 30.05.2018, n.13535), secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (v. Cass. sez. un. 27199/17;
in senso conforme v. anche Cass. 13535/18).
Ed invero, ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze: ragione per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge.