Corte d'Appello Torino, sentenza 02/07/2024, n. 538
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
Dott.ssa Desire' Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 319 / 2023 R.G.;
promosso da:
LD BO (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. COLAPAOLI
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA DEI LAURI, 1 02100
RIETI;
- appellante contro
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA –
EA (c.f. 97694170016), rappresentata e difesa dall'Avv. CARETTA ALBERTO
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA GRASSI, 9 10138
TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere il ricorso di prime cure relativamente alle domande ivi formulate e quindi accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o comunque disporre l'annullamento della determinazione di ingiunzione di pagamento n.
64/2021 emessa in data 5.3.2021 nei confronti della Azienda Agricola SA LD e notificata in data 8 marzo 2021, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali, accertando e dichiarando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle contestate violazioni, con ogni conseguenza sulla determinazione citata e su tutti gli atti ad essa presupposti, connessi
e conseguenziali;
in subordine e salvo gravame nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, piaccia contenere il pagamento nel minimo edittale, il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado, rimborso del contributo unificato del doppio grado oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è di €
29.103,93 e che è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 777,00.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza emessa in primo grado, si reitera la richiesta formulata nel giudizio di primo grado, pur rilevando che non vi è stata contestazione sul documento prodotto posto alla base della circostanza da provare e, precisamente prova per testimoni sulla seguente circostanza:
1.” Vero che lei in qualità di pastore ha fatto pascolare n. 28 asini sui terreni nel comune di
TA dal mese di maggio al mese di ottobre 2014.
Si indica a teste il Sig. IN LI residente in [...].
Da ultimo, sempre in via istruttoria, in caso di contestazione circa la consistenza delle superfici esposte nella domanda di pagamento, anche al netto delle superfici oggetto di con- testazione nel verbale della GDF, si chiede fin d'ora ammettersi CTU volta a verificare
l'effettiva consistenza dei terreni esposti nella domanda di pagamento al netto delle parti- celle contestate, ciò al fine di verificare l'applicabilità dell'art. 58 del Reg. Europeo n.
1122/2009 con conseguente semplice riduzione del premio erogato”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, per tutte le ragioni esposte nel presente atto: - in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex adverso formulata;
- nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque rigettare, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall'Azienda Agricola BO LD avverso la sentenza n. 39/2023, del 19.1.2023 e, comunque, dichiarare inammissibili, improponibili,
e/o comunque rigettare, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, le domande dall'Azienda
Agricola BO LD.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 - La coop. IL LC, di cui LD BO è presidente e i familiari sono titolari di cariche sociali, ha in concessione pubblica in diversi Comuni montani del Piemonte dei terreni di proprietà comunale, che vengono sub-affidati, con contratti di locazione, alle aziende agricole associate per il loro sfruttamento come pascoli.
L'azienda agricola BO LD – impresa agricola individuale ha la disponibilità per sub- concessione dalla coop. IL LC di una serie di terreni nei Comuni di LO OR e di
TA (VB), da destinarsi al pascolamento degli asini e in relazione ai quali ha ricevuto contributi comunitari a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA.
1.2 - Con verbale di accertamento n. 15 dell'11.03.2016, originante da un'ispezione alla coop. IL LC, il Corpo Forestale dello Stato ha contestato all'azienda agricola BO la violazione dell'art. 2 l. 898/86, sanzionata a livello amministrativo da successivo art. 3.
Nel dettaglio, il verbale fa riferimento:
(1) per quel che riguarda i terreni nel Comune di LO OR (VB), al mancato utilizzo per il pascolo di asini di terreni dichiarati nella richiesta di contributi comunitari per il
2014. Si tratta, in particolare, dei terreni censiti a fg. 2, in località Alpe (o Monte) Vecchio
(censiti ai mapp.li 12, 14, 15, 18, 22, 52, 53 e 54, per complessivi ettari 51,981), e a fg.
17, in località Dalia e Provola, all'interno del Parco Nazionale della Val Grande (censiti ai mapp.li 13, 16, 22 e 26, per complessivi ettari 10,774), i quali, all'epoca, erano stati concessi dal Comune di LO OR alla coop. IL LC e che avrebbero dovuto essere utilizzati per il pascolamento di asini di proprietà dell'azienda BO LD e della s.s. LA NEVE. I predetti terreni non sarebbero stati destinati a tali attività, sebbene
fossero stati inseriti nella domanda unica n. 4080953915 del 15.12.2014, per complessivi ettari 70,775;
(2) per quel che riguarda i terreni in Comune di TA (VB), alla falsificazione del documento che attesta il periodo di pascolamento degli asini, che sarebbe stato dichiarato per un periodo superiore a quello reale per ottenere contributi comunitari non dovuti (2-a), e un rapporto errato tra animali e superfici a pascolo magro e pascolo senza tara (2-b).
I contributi indebitamente percepiti ammonterebbero, secondo gli accertatori, per tutti i terreni a complessivi € 266.690,02.
1.3 - L'art. 2 l. 898/86 (“Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27.10.1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo”) punisce con pena detentiva “…chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale…”.
A sua volta, l'art. 3 della legge stabilisce:
“1. - Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei co. 1 e 2 dell'art. 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a £ 100.000, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito (…)
3. - L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale (…)”.
1.4 – In relazione al predetto verbale di accertamento, l'EA - Agenzia Regionale
Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura emetteva l'ordinanza ingiunzione n. 64/2021, notificata l'8.03.2021, per l'importo di € 29.103,93 come sanzione amministrativa ex art. 3 l.
898/86;
la sanzione è stata determinata considerando il valore unitario dei titoli in € 411,33, moltiplicato per il numero di ettari dichiarati falsamente pascolati (ha 70,755).
Nella memoria difensiva nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione (v. oltre, §
1.6), EA sostiene che l'ordinanza concerne solo la violazione consistente nel mancato utilizzo per il pascolo di asini dei terreni in Comune di LO OR, dichiarati nella
richiesta di contributi comunitari per il 2014, e non anche le contestazioni relative ai terreni in Comune di TA.
Contestualmente, AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, come Ente pagatore, emetteva un provvedimento con il quale ordinava la restituzione del contributo ritenuto indebitamente erogato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, co. 1, l. 898/86 cit.
1.5 – L'azienda agricola BO LD ha proposto opposizione alla citata ordinanza ingiunzione dell'EA con ricorso al Tribunale di Cuneo.
La stessa LD BO aveva altresì impugnato dinanzi al TAR Piemonte il provvedimento con il quale AGEA aveva disposto la restituzione del contributo ritenuto indebitamente erogato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, co. 1, l. 898/86 cit.
Nel dettaglio, la ricorrente ha sostenuto:
(a) l'erroneità della somma ingiunta, dal momento che l'importo di essa avrebbe dovuto ex art. 3 l. 898/86 essere pari al contributo indebitamente percepito, indicato dal Corpo
Forestale in € 266.690,02, quando invece la sanzione irrogata era di € 29.103,93;
(b) l'erroneità della contestazione, effettuata per il mancato pascolamento di una superficie di complessivi 70,755 ettari, quando, in realtà, sommando le superfici dei terreni a fg. 2 del
Comune di LO OR (Alpe Monte Vecchio), pari ad ettari 51,981, con le superfici dei terreni a fg. 17 del medesimo Comune (locc. Dalia e Provola), pari ad ettari 10,774, sommano soli 62,755 ettari;
(c) che l'art. 51, par. 2 bis, Reg. CEE n. 796/2004 stabilisce che se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all'aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
Dott.ssa Desire' Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 319 / 2023 R.G.;
promosso da:
LD BO (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. COLAPAOLI
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA DEI LAURI, 1 02100
RIETI;
- appellante contro
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA –
EA (c.f. 97694170016), rappresentata e difesa dall'Avv. CARETTA ALBERTO
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA GRASSI, 9 10138
TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere il ricorso di prime cure relativamente alle domande ivi formulate e quindi accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o comunque disporre l'annullamento della determinazione di ingiunzione di pagamento n.
64/2021 emessa in data 5.3.2021 nei confronti della Azienda Agricola SA LD e notificata in data 8 marzo 2021, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali, accertando e dichiarando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle contestate violazioni, con ogni conseguenza sulla determinazione citata e su tutti gli atti ad essa presupposti, connessi
e conseguenziali;
in subordine e salvo gravame nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, piaccia contenere il pagamento nel minimo edittale, il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado, rimborso del contributo unificato del doppio grado oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è di €
29.103,93 e che è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 777,00.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza emessa in primo grado, si reitera la richiesta formulata nel giudizio di primo grado, pur rilevando che non vi è stata contestazione sul documento prodotto posto alla base della circostanza da provare e, precisamente prova per testimoni sulla seguente circostanza:
1.” Vero che lei in qualità di pastore ha fatto pascolare n. 28 asini sui terreni nel comune di
TA dal mese di maggio al mese di ottobre 2014.
Si indica a teste il Sig. IN LI residente in [...].
Da ultimo, sempre in via istruttoria, in caso di contestazione circa la consistenza delle superfici esposte nella domanda di pagamento, anche al netto delle superfici oggetto di con- testazione nel verbale della GDF, si chiede fin d'ora ammettersi CTU volta a verificare
l'effettiva consistenza dei terreni esposti nella domanda di pagamento al netto delle parti- celle contestate, ciò al fine di verificare l'applicabilità dell'art. 58 del Reg. Europeo n.
1122/2009 con conseguente semplice riduzione del premio erogato”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, per tutte le ragioni esposte nel presente atto: - in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex adverso formulata;
- nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque rigettare, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall'Azienda Agricola BO LD avverso la sentenza n. 39/2023, del 19.1.2023 e, comunque, dichiarare inammissibili, improponibili,
e/o comunque rigettare, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, le domande dall'Azienda
Agricola BO LD.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 - La coop. IL LC, di cui LD BO è presidente e i familiari sono titolari di cariche sociali, ha in concessione pubblica in diversi Comuni montani del Piemonte dei terreni di proprietà comunale, che vengono sub-affidati, con contratti di locazione, alle aziende agricole associate per il loro sfruttamento come pascoli.
L'azienda agricola BO LD – impresa agricola individuale ha la disponibilità per sub- concessione dalla coop. IL LC di una serie di terreni nei Comuni di LO OR e di
TA (VB), da destinarsi al pascolamento degli asini e in relazione ai quali ha ricevuto contributi comunitari a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA.
1.2 - Con verbale di accertamento n. 15 dell'11.03.2016, originante da un'ispezione alla coop. IL LC, il Corpo Forestale dello Stato ha contestato all'azienda agricola BO la violazione dell'art. 2 l. 898/86, sanzionata a livello amministrativo da successivo art. 3.
Nel dettaglio, il verbale fa riferimento:
(1) per quel che riguarda i terreni nel Comune di LO OR (VB), al mancato utilizzo per il pascolo di asini di terreni dichiarati nella richiesta di contributi comunitari per il
2014. Si tratta, in particolare, dei terreni censiti a fg. 2, in località Alpe (o Monte) Vecchio
(censiti ai mapp.li 12, 14, 15, 18, 22, 52, 53 e 54, per complessivi ettari 51,981), e a fg.
17, in località Dalia e Provola, all'interno del Parco Nazionale della Val Grande (censiti ai mapp.li 13, 16, 22 e 26, per complessivi ettari 10,774), i quali, all'epoca, erano stati concessi dal Comune di LO OR alla coop. IL LC e che avrebbero dovuto essere utilizzati per il pascolamento di asini di proprietà dell'azienda BO LD e della s.s. LA NEVE. I predetti terreni non sarebbero stati destinati a tali attività, sebbene
fossero stati inseriti nella domanda unica n. 4080953915 del 15.12.2014, per complessivi ettari 70,775;
(2) per quel che riguarda i terreni in Comune di TA (VB), alla falsificazione del documento che attesta il periodo di pascolamento degli asini, che sarebbe stato dichiarato per un periodo superiore a quello reale per ottenere contributi comunitari non dovuti (2-a), e un rapporto errato tra animali e superfici a pascolo magro e pascolo senza tara (2-b).
I contributi indebitamente percepiti ammonterebbero, secondo gli accertatori, per tutti i terreni a complessivi € 266.690,02.
1.3 - L'art. 2 l. 898/86 (“Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27.10.1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo”) punisce con pena detentiva “…chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale…”.
A sua volta, l'art. 3 della legge stabilisce:
“1. - Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei co. 1 e 2 dell'art. 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a £ 100.000, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito (…)
3. - L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale (…)”.
1.4 – In relazione al predetto verbale di accertamento, l'EA - Agenzia Regionale
Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura emetteva l'ordinanza ingiunzione n. 64/2021, notificata l'8.03.2021, per l'importo di € 29.103,93 come sanzione amministrativa ex art. 3 l.
898/86;
la sanzione è stata determinata considerando il valore unitario dei titoli in € 411,33, moltiplicato per il numero di ettari dichiarati falsamente pascolati (ha 70,755).
Nella memoria difensiva nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione (v. oltre, §
1.6), EA sostiene che l'ordinanza concerne solo la violazione consistente nel mancato utilizzo per il pascolo di asini dei terreni in Comune di LO OR, dichiarati nella
richiesta di contributi comunitari per il 2014, e non anche le contestazioni relative ai terreni in Comune di TA.
Contestualmente, AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, come Ente pagatore, emetteva un provvedimento con il quale ordinava la restituzione del contributo ritenuto indebitamente erogato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, co. 1, l. 898/86 cit.
1.5 – L'azienda agricola BO LD ha proposto opposizione alla citata ordinanza ingiunzione dell'EA con ricorso al Tribunale di Cuneo.
La stessa LD BO aveva altresì impugnato dinanzi al TAR Piemonte il provvedimento con il quale AGEA aveva disposto la restituzione del contributo ritenuto indebitamente erogato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, co. 1, l. 898/86 cit.
Nel dettaglio, la ricorrente ha sostenuto:
(a) l'erroneità della somma ingiunta, dal momento che l'importo di essa avrebbe dovuto ex art. 3 l. 898/86 essere pari al contributo indebitamente percepito, indicato dal Corpo
Forestale in € 266.690,02, quando invece la sanzione irrogata era di € 29.103,93;
(b) l'erroneità della contestazione, effettuata per il mancato pascolamento di una superficie di complessivi 70,755 ettari, quando, in realtà, sommando le superfici dei terreni a fg. 2 del
Comune di LO OR (Alpe Monte Vecchio), pari ad ettari 51,981, con le superfici dei terreni a fg. 17 del medesimo Comune (locc. Dalia e Provola), pari ad ettari 10,774, sommano soli 62,755 ettari;
(c) che l'art. 51, par. 2 bis, Reg. CEE n. 796/2004 stabilisce che se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all'aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di
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