Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/07/2024, n. 1401
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Testo completo
RG 1937\2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. SS GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto da
SS PR, con l'Avv. Edoardo Magnini del Foro di Firenze appellante nei confronti di
Ditta individuale UZ VA, con l'avv. Giulio
Gonfiantini di Empoli
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1892/2021 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 8 luglio 2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, contrariis reiectis in riforma dell'impugnata sentenza n. 1892/2021 del Tribunale di Firenze: a) in via pregiudiziale ed urgente, sospendere ex art. 283
c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata sussistendo i gravi e fondati motivi previsti dalla norma citata con espressa riserva di
formulare istanza ex art. 351 comma 2 c.p.c.;
b) nel merito, dichiarare nullo, illegittimo, infondato, privo di effetti e/o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 6349/2015 del Tribunale di Firenze stante il difetto di legittimazione e/o comunque di titolarità passiva in capo all'appellante MI AL in ordine alla domanda di pagamento svolta dalla ditta individuale UZ VA, in persona del titolare sig.
VA UZ, e/o comunque la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della stessa per tutti i motivi specificatamente indicati con il presente appello;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze per i motivi esposti in narrativa respingere l'appello proposto dalla sig.ra MI AL nei confronti della sentenza n.1821/2021 del Tribunale di Firenze in quanto infondato, confermare il decreto ingiuntivo n.6349/2015 del
12/11/2015 e conseguentemente condannarla a corrispondere alla ditta UZ l'importo di €.6.600,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese come liquidate per la fase monitoria e dalla sentenza di primo grado e, in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento dell'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale fra l'Impresa MI AL e l'Impresa
UZ VA e di conseguente rigetto delle domande sopra formulate in via principale e in via subordinata, accertare che in seguito alle lavorazioni da questa eseguite nel periodo
09/04/2014-01/07/2014 presso l'immobile posto in Bagno a
Ripoli (FI), loc. Croce a Balatro, via di Belmonte, 4, si è verificato un corrispondente arricchimento senza causa dell'impresa MI AL in danno dell'Impresa UZ
VA, e pertanto condannare l'Impresa MI AL a indennizzare, nei limiti dell'arricchimento, quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale, nella misura di euro 6.600,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ove occorrendo in via equitativa.
In ogni caso condannare la sig.ra MI alle spese ed ai compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
La causa ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6349/2015, dell'importo di €
6.600,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02, ottenuto dalla impresa individuale UZ VA, nei confronti della impresa individuale PR AL, a titolo di pagamento del corrispettivo per il subappalto d'opera prestata.
La ricorrente deduceva di aver svolto per conto dell'impresa
MI, alcuni lavori edili di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà DA IN, nel cantiere posto in Bagno a Ripoli (FI), via di Belmonte 4, nel periodo
09/04/2014-01/07/2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato, PR
AL ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, allegando che non era mai sorto alcun rapporto contrattuale fra l'impresa MI e l'impresa UZ relativamente all'affidamento delle opere per il completamento dell'appalto principale, opere descritte nella documentazione contrattuale prodotta e che comunque l'incarico ad operare sul cantiere non era mai stato conferito dall'opponente all'opposta, che non era comunque legittimata ad assumere lavori in subappalto,
e che inoltre non c'era prova né delle lavorazioni svolte, né della quantificazione del credito azionato. Si costituiva in giudizio UZ VA, replicando di essere stato direttamente incaricato dal marito della MI, HI
IE, e di avere lavorato in cantiere a fianco di altri subappaltatori per ovviare all'imminente scadenza del termine dell'appalto principale;
chiariva di essere stato inserito nel piano della sicurezza da parte del relativo responsabile
e di avere eseguito tutte le opere fatturate, ai prezzi orari come da prezziario per le opere pubbliche, senza aver mai ricevuto contestazioni. In ipotesi svolgeva domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento. Il tribunale sospendeva la provvisoria
esecutorietà del decreto ex art. 649 c.p.c. e quindi, all'esito delle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c., il giudice invitava le parti al tentativo di mediazione che aveva esito negativo. La causa veniva istruita a mezzo della prova testimoniale e dell'interpello della MI e infine, sulle precisate conclusioni, dava origine alla sentenza oggi impugnata, dopo la discussione ex art. 281 sexies.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale parte dalla disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della opponente MI
e la riqualifica come mera contestazione della titolarità passiva dell'azione, chiarendo che si tratta di due istituti che hanno presupposti distinti e presentano una diversa ripartizione dell'onere della prova. Il tribunale motiva poi che la tesi del UZ, circa il fatto di essere stato contattato dal marito della MI,
PI PA HI, che agiva come factotum della impresa della moglie, è provata dalla deposizione del teste
AZ (altro lavorante in subappalto) all'udienza del 17/10/2019, ed anche da quella del teste PI
(marito della committente, DA IN) all'udienza del 26/11/2020. Approfondisce spiegando che nessuno dei due testi aveva interesse a favorire una delle due parti
e che comunque la documentazione versata in atti, è coerente con queste deposizioni. Indica innanzitutto la email dell'11 Aprile 2014, con la quale il UZ invia
a IE HI i suoi documenti e il Durc necessario;
esamina la corrispondenza del geometra AN con lo stesso HI, in cui il primo rappresenta la presenza del UZ in cantiere fin dal 12 Aprile 2014 e comunque nel documento oggetto di notifica preliminare, chiedendo di lasciare in cantiere i documenti inoltrati dal
UZ. Trae poi altri argomenti dalla e-mail del 17 giugno 2014 inviata dal direttore dei lavori allo stesso
HI, nella quale gli indica di avere trovato soluzioni
tecniche ad un problema, insieme a LT (UZ, ndr).
“Tale comunicazione appare assai chiarificatrice sotto due aspetti: il primo sulla qualità di rappresentante- factotum del HI nei rapporti di gestione del cantiere che vedevano coinvolta l'impresa MI;
il secondo sulla presenza fattiva, conosciuta e ricercata del
UZ nelle opere appaltate. Non avrebbe, infatti, avuto nessun significato che il D.L. riferisse alla ditta appaltante i risultati derivanti dall'apporto di
“LT” UZ, a
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. SS GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto da
SS PR, con l'Avv. Edoardo Magnini del Foro di Firenze appellante nei confronti di
Ditta individuale UZ VA, con l'avv. Giulio
Gonfiantini di Empoli
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1892/2021 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 8 luglio 2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, contrariis reiectis in riforma dell'impugnata sentenza n. 1892/2021 del Tribunale di Firenze: a) in via pregiudiziale ed urgente, sospendere ex art. 283
c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata sussistendo i gravi e fondati motivi previsti dalla norma citata con espressa riserva di
formulare istanza ex art. 351 comma 2 c.p.c.;
b) nel merito, dichiarare nullo, illegittimo, infondato, privo di effetti e/o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 6349/2015 del Tribunale di Firenze stante il difetto di legittimazione e/o comunque di titolarità passiva in capo all'appellante MI AL in ordine alla domanda di pagamento svolta dalla ditta individuale UZ VA, in persona del titolare sig.
VA UZ, e/o comunque la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della stessa per tutti i motivi specificatamente indicati con il presente appello;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze per i motivi esposti in narrativa respingere l'appello proposto dalla sig.ra MI AL nei confronti della sentenza n.1821/2021 del Tribunale di Firenze in quanto infondato, confermare il decreto ingiuntivo n.6349/2015 del
12/11/2015 e conseguentemente condannarla a corrispondere alla ditta UZ l'importo di €.6.600,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese come liquidate per la fase monitoria e dalla sentenza di primo grado e, in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento dell'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale fra l'Impresa MI AL e l'Impresa
UZ VA e di conseguente rigetto delle domande sopra formulate in via principale e in via subordinata, accertare che in seguito alle lavorazioni da questa eseguite nel periodo
09/04/2014-01/07/2014 presso l'immobile posto in Bagno a
Ripoli (FI), loc. Croce a Balatro, via di Belmonte, 4, si è verificato un corrispondente arricchimento senza causa dell'impresa MI AL in danno dell'Impresa UZ
VA, e pertanto condannare l'Impresa MI AL a indennizzare, nei limiti dell'arricchimento, quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale, nella misura di euro 6.600,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ove occorrendo in via equitativa.
In ogni caso condannare la sig.ra MI alle spese ed ai compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
La causa ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6349/2015, dell'importo di €
6.600,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02, ottenuto dalla impresa individuale UZ VA, nei confronti della impresa individuale PR AL, a titolo di pagamento del corrispettivo per il subappalto d'opera prestata.
La ricorrente deduceva di aver svolto per conto dell'impresa
MI, alcuni lavori edili di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà DA IN, nel cantiere posto in Bagno a Ripoli (FI), via di Belmonte 4, nel periodo
09/04/2014-01/07/2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato, PR
AL ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, allegando che non era mai sorto alcun rapporto contrattuale fra l'impresa MI e l'impresa UZ relativamente all'affidamento delle opere per il completamento dell'appalto principale, opere descritte nella documentazione contrattuale prodotta e che comunque l'incarico ad operare sul cantiere non era mai stato conferito dall'opponente all'opposta, che non era comunque legittimata ad assumere lavori in subappalto,
e che inoltre non c'era prova né delle lavorazioni svolte, né della quantificazione del credito azionato. Si costituiva in giudizio UZ VA, replicando di essere stato direttamente incaricato dal marito della MI, HI
IE, e di avere lavorato in cantiere a fianco di altri subappaltatori per ovviare all'imminente scadenza del termine dell'appalto principale;
chiariva di essere stato inserito nel piano della sicurezza da parte del relativo responsabile
e di avere eseguito tutte le opere fatturate, ai prezzi orari come da prezziario per le opere pubbliche, senza aver mai ricevuto contestazioni. In ipotesi svolgeva domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento. Il tribunale sospendeva la provvisoria
esecutorietà del decreto ex art. 649 c.p.c. e quindi, all'esito delle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c., il giudice invitava le parti al tentativo di mediazione che aveva esito negativo. La causa veniva istruita a mezzo della prova testimoniale e dell'interpello della MI e infine, sulle precisate conclusioni, dava origine alla sentenza oggi impugnata, dopo la discussione ex art. 281 sexies.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale parte dalla disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della opponente MI
e la riqualifica come mera contestazione della titolarità passiva dell'azione, chiarendo che si tratta di due istituti che hanno presupposti distinti e presentano una diversa ripartizione dell'onere della prova. Il tribunale motiva poi che la tesi del UZ, circa il fatto di essere stato contattato dal marito della MI,
PI PA HI, che agiva come factotum della impresa della moglie, è provata dalla deposizione del teste
AZ (altro lavorante in subappalto) all'udienza del 17/10/2019, ed anche da quella del teste PI
(marito della committente, DA IN) all'udienza del 26/11/2020. Approfondisce spiegando che nessuno dei due testi aveva interesse a favorire una delle due parti
e che comunque la documentazione versata in atti, è coerente con queste deposizioni. Indica innanzitutto la email dell'11 Aprile 2014, con la quale il UZ invia
a IE HI i suoi documenti e il Durc necessario;
esamina la corrispondenza del geometra AN con lo stesso HI, in cui il primo rappresenta la presenza del UZ in cantiere fin dal 12 Aprile 2014 e comunque nel documento oggetto di notifica preliminare, chiedendo di lasciare in cantiere i documenti inoltrati dal
UZ. Trae poi altri argomenti dalla e-mail del 17 giugno 2014 inviata dal direttore dei lavori allo stesso
HI, nella quale gli indica di avere trovato soluzioni
tecniche ad un problema, insieme a LT (UZ, ndr).
“Tale comunicazione appare assai chiarificatrice sotto due aspetti: il primo sulla qualità di rappresentante- factotum del HI nei rapporti di gestione del cantiere che vedevano coinvolta l'impresa MI;
il secondo sulla presenza fattiva, conosciuta e ricercata del
UZ nelle opere appaltate. Non avrebbe, infatti, avuto nessun significato che il D.L. riferisse alla ditta appaltante i risultati derivanti dall'apporto di
“LT” UZ, a
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