Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 334
CA L'Aquila
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del BO Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 187 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
DI LL CA (Cod. Fisc. [...]), nata ad [...] il
25.12.1958, ivi residente, alla Via Corso Vittorio Emanuele n. 7, elettivamente domiciliata in
San Nicolò a Tordino (Te), alla Via Palombieri, 32, presso e nello studio dell'Avv. Gabriella
Di Cesare (c.f. [...]- Tel. 0861.232136 – Fax 0861.1991230 avv.gabrielladicesare@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Monia Terzilli, (c.f. [...]- Tel. 0861/232136 -
Fax 0861/1991230 avv.moniaterzilli@pec.giuffre.it- avvmoniaterzilli@gmail.com) entrambi del Foro di Teramo, giusta procura riportata su documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma cpc da intendersi apposta in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18 comma 5
DM Giustizia 44/2011 come sostituito dal DM Giustizia n. 48/2013, i quali dichiarano di
voler ricevere le comunicazioni/notificazioni della Cancelleria agli indirizzi PEC: avv.gabrielladicesare@pec.giuffre.it e avv.moniaterzilli@pec.giuffre.it
-Appellante-
Contro
DI LL AS, nato a [...], il [...], residente in [...], c.f. [...], assistito dall'Avv. Alessandro Fabbri del Foro di Rimini (c.f. [...]– p.e.c.: alessandro.fabbri@ordineavvocatirimini.it - telefax n. 0541 958157) giusto mandato da considerarsi in calce al presente atto, domiciliato presso il proprio procuratore in Cattolica
(RN), P.zza Mercato n. 20,
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 210/2023 emessa dal Tribunale di Lanciano il
16 giugno 2023 e pubblicata in pari data
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 210/2023 emessa dal Tribunale di Lanciano nella causa civile iscritta al n.
396/2018:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) NEL MERITO - Confermate le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la mancata annotazione della convenzione matrimoniale a margine dell'atto di matrimonio dei Sigg.ri GI Di LA e IA ND FE e per l'effetto, ai sensi dell'art. 228 comma 3 della Legge 19.05.1975 n. 151, dichiarare la inefficacia della convenzione stipulata dal Notaio Arnaldo Lo Iacono di Atessa in data 14 gennaio 1978, repertorio n. 1055, registrato a Lanciano il 1 febbraio 1978, al n. 616, Modello I, Volume
215 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti il 10 e 17 febbraio
1978, al n. 1828 registro particolare, con il quale i Signori GI Di LA e IA ND
FE (che contraevano matrimonio con effetti civili ad Atessa il 25 aprile 1954) stipulavano la convenzione prevista dall'art. 228, comma 2° e, conseguentemente, dichiarare che tutti i beni che i Signori GI Di LA e IA ND FE hanno acquistato anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 151/1975, devono considerarsi soggetti al regime dei beni parafernali di cui all'art. 179, comma 1°, lettera a) c.c., e, quindi, beni personali di ciascun coniuge acquirente, con ogni conseguenza di legge ai fini della ricostruzione della massa ereditaria ed in ordine alle disposizioni testamentarie;
2. accertare e dichiarare che i beni immobili descritti nel testamento del GI Di LA ubicati ad Atessa alla Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno originariamente
(ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio Arnaldo Lo Iacono di
Atessa in data 14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di Atessa al Foglio 4
p.lle 52, 150, 210 e 106, dei quali il Sig. GI Di LA credeva di essere comproprietario in quanto appunto assoggettati al regime di comunione dei beni che sono stati lasciati a titolo di istituzione di erede per la quota di ½,, risultavano essere di proprietà esclusiva della Sig.ra
IA ND FE, in Di LA e, di conseguenza dichiarare inefficaci e/o nulle le disposizioni testamentarie oggetto di disposizione da parte del de cuius, Sig. GI Di LA, con ogni conseguenza di legge;
3. accertare e dichiarare che i beni immobili descritti nel testamento del Sig. GI Di LA, ubicati ad Atessa alla Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno originariamente
(ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio Arnaldo Lo Iacono di
Atessa in data 14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di Atessa al Foglio 4
p.lle 200 e 51, risultavano essere di proprietà esclusiva del Sig. GI Di LA e per l'effetto, essendo stati indicati nel testamento per la quota inferiore pari ad ½, e per l'effetto, ai sensi degli artt. 457 e 734 comma 2 c.c. procedere alla formazione della massa ereditaria necessaria per l'attribuzione di beni agli eredi legittimi atteso che chiamati alla eredità risultavano essere i Sig.ri IA ND FE, RA Di LA e TO Di LA per quote di coeredità pari ad 1/3 ciascuno, così come previsto dagli artt. 566 e 581 c.c.
4. accertare e dichiarare che i beni immobili descritti nel testamento della Sig.ra IA ND
FE ubicati ad Atessa alla Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno originariamente (ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio
Arnaldo Lo Iacono di Atessa in data 14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di
Atessa al Foglio 4 p.lle 200 e 51, dei quali la Sig.ra IA ND FE credeva di essere comproprietario in quanto appunto assoggettati al regime di comunione dei beni che sono stati lasciati a titolo di istituzione di erede per la quota di ½, risultavano in realtà essere di proprietà esclusiva della Sig. GI Di LA e pertanto le disposizioni testamentarie del de cuius Sig.ra IA ND FE relative ai predetti beni possono considerarsi efficaci solo per
la quota di comproprietà, pari a 1/6, che la Sig.ra IA ND FE ha ereditato dal Sig.
GI Di LA, con ogni conseguenza di legge ai fini della successione legittima, così come disposto dagli artt. 457 e 734 comma 2 c.c.;
5. accertare e dichiarare che i beni immobili descritti nel testamento della Sig.ra IA ND
FE, ubicati ad Atessa alla Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno originariamente (ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio
Arnaldo Lo Iacono di Atessa in data 14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di
Atessa al Foglio 4 p.lle 52, 150, 210 e 106, risultavano essere di proprietà esclusiva del
Sig.ra IA ND FE e per l'effetto, essendo stati indicati nel testamento per la quota inferiore pari ad ½, ai sensi degli artt. 457 e 734 comma 2 c.c. procedere alla formazione della massa ereditaria necessaria per l'attribuzione di beni agli eredi legittimi atteso che chiamati alla eredità risultavano essere i Sigg.ri RA Di LA e TO Di LA per quote di coeredità pari ad 1/2 ciascuno, così come previsto dagli artt. 457 e 734 comma 2 c.c;
6. Accertato e dichiarato che in virtù delle dazioni di denaro e delle disposizioni testamentarie nulle è stata lesa la quota di legittima spettante alla Sig.ra RA Di LA, procedere alla formazione della massa ereditaria mediante la formazione della massa dei beni relitti, la detrazione dei debiti, la riunione fittizia delle donazioni effettuate e/o della imputazione delle liberalità in conto o sostitutive di legittima, nonché dei canoni di locazione percepiti e da percepire, e per l'effetto dichiarare che con riferimento alla successione del
Sig. GI Di LA la porzione spettante ai legittimari è pari ad ¼ della massa di calcolo per il coniuge (IA ND FE) e pari ad ¼ per ciascuno dei figli, RA Di LA e TO
Di LA;
e per l'effetto: in relazione alla successione della Sig.ra IA ND FE, formare la massa ereditaria tenendo conto sia della quota di legittima alla stessa spettante in virtù della successione del coniuge GI Di LA -ed accresciuta la massa ereditaria del valore corrispondente- , sia delle posizioni creditorie vantate dalla stessa nei confronti del Sig.
TO Di LA in virtù di consegna di somme di denaro sine titulo e quindi accresciuta la massa ereditaria (della somma di euro 535.000,00 corrispondente alle somme percepite dal
Sig. TO Di LA) spettante alla Sig.ra IA ND FE, dichiarare che gli eredi legittimi, RA Di LA e TO Di LA, hanno diritto a titolo di legittima di una quota pari ad 1/2 ciascuno e per l'effetto, ordinare al Sig. TO Di LA la restituzione in favore dell'esponente delle somme e delle quote di proprietà che risulteranno dalla formazione delle quote ereditarie, tenuto conto dei beni relitti, della detrazione dei debiti,
della riunione fittizia delle donazioni effettuate e/o della imputazione delle liberalità in conto o sostitutive di legittima, nonché dei canoni di locazione percepiti e da percepire;
sempre nel merito:
7. accertato e dichiarato che le dazioni delle somme di denaro indicate in narrativa non possono essere qualificate quali donazioni valide e che per effetto delle stesse è stata lesa la quota di legittima spettante alla Sig.ra RA Di LA disporre la riduzione per lesione della quota legittima e per l'effetto ordinare al Sig. TO Di LA di corrispondere all'attrice, ai sensi dell'art. 557 c.c., la somma di cui € 255.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della datio sino al soddisfo, in applicazione delle disposizione previste dall'art. 559 c.c.;
- in ogni caso ed in via subordinata, accertato e dichiarato che le somme di denaro così come indicate in narrativa risultano essere illegittimamente ed ingiustificatamente uscite dalla massa ereditaria dei de cuius e per l'effetto ordinare al sig. TO Di LA la restituzione in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di euro 255.000,00 o della eventuale
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