Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 359
CA Catania
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 704/2023
PROMOSSA DA
D'SO IO (C.F. [...]) e LI CE (C.F.
[...]), quest'ultimo rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GI
D'RS che sta in giudizio anche di persona, ex art. 86 c.p.c.;
APPELLANTI
CONTRO
CC GI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Sant'Agata Li
Battiati, via G. De Felice n. 20/A, presso lo studio dell'avv. GI Scannaliato che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 9 APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1621/2023 pubblicata il 14 aprile 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 4702/2017
R.G.), il Tribunale di NI - nel dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di simulazione assoluta o, in subordine, di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da HI AN, in relazione all'atto con cui il suo ex coniuge nonché suo debitore, US SC, aveva ceduto all'avv. D'RS GI un proprio credito pecuniario nei confronti di tale Di IA Gru s.r.l. (in forza della sentenza n. 2600/15, emessa dal Tribunale di NI in data 17.06.2015) - condannava conseguentemente i suddetti convenuti, US SC e D'RS GI, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'erario, ex art. 133 T.U. Spese di giustizia, stante che la parte vittoriosa era stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, oltre al pagamento di un importo di € 1.000,00, ex art. 96 c.p.c., comma 3.
Osservava la sentenza che andava dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito: infatti l'avv.
GI D'RS aveva dichiarato di avere “rinunciato al credito oggetto di causa e pertanto di averlo riceduto al primo titolare sig. US SC”; medesima dichiarazione veniva effettuata dall'avv. Valore nell'interesse dell'altro convenuto.
Il Tribunale, decidendo sulla domanda di simulazione ai fini della statuizione sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, riteneva poi la stessa fondata, in quanto gli elementi acquisiti al giudizio integravano la prova per presunzioni (gravi, precise e concordanti, ex art. 2729
c.c.) della prospettata simulazione, ammissibile, nella specie, trattandosi di domanda proposta da creditori o da terzi.
Riteneva, in particolare, il giudice di primo grado, per la parte che qui ancora interessa:
1) che le tesi formulate dai convenuti erano “confuse e contraddittorie” e non potevano costituire prova in merito alla causa della presunta cessione di credito;
2) che era da escludersi l'ipotesi dell'asserita assenza di “pregiudizio di eventuali pretese ragioni creditorie… poiché il presunto credito dell'attrice al momento della cessione - ossia a giugno 2015 - era garantito dal pignoramento che la stessa aveva fatto su un capannone industriale sito in
pagina 2 di 9 Misterbianco di proprietà del marito del valore di circa 500 mila euro” (formulata dai convenuti, allo scopo di paralizzare la domanda della parte avversaria), perché: a) a fronte delle contestazioni avanzate dall'attrice a sostegno della domanda di simulazione, in ordine alla preordinazione della cessione, non era stata fornita alcuna prova certa della data dell'atto; b) risultava non contestata l'asserzione dell'attrice secondo la quale “precedentemente in data 05.11.2015 la IG.ra HI si era limitata a rinunciare agli atti dell'espropriazione immobiliare rubricata al n. RG. 639/2011, avendo ricevuto un acconto di euro 32.500,00 versatole a condizioni di tale rinuncia”; c) dalla visura ipotecaria del
17.10.2017 risultava comprovata la sussistenza, dall'1.10.1990, nei confronti del IG. US solo di trascrizioni contro, relative cioè a vendita di immobili, sequestro di beni, pignoramento immobili o esecuzione in forma specifica, sicché, a seguito della chiesta rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, non residuavano beni aggredibili;
3) che, diversamente da quanto sostenevano i convenuti, l'atto asseritamente simulato aveva quindi comportato, proprio a seguito dell'intervenuta rinuncia all'azione esecutiva pretesa dal US
(confermata da tutte le parti), indiscutibilmente un pregiudizio alle ragioni della creditrice.
Quindi, ritenuta virtualmente suscettibile di accoglimento la domanda principale di simulazione assoluta proposta dall'attrice (assorbita evidentemente la domanda revocatoria, proposta solo in via subordinata), il Tribunale riteneva conseguentemente che i convenuti avessero dato causa alla lite e dovessero, quindi, sopportarne le spese.
Doveva, altresì essere accolta la domanda, avanzata dall'attrice, di condanna ex art. 96 c.p.c., “avendo parte convenuta, temerariamente, resistito in giudizio con argomentazioni oltremodo confuse e contraddittorie, quindi con colpa grave, oltre che infondate, come evidenziato in narrativa”.
Avverso detta sentenza con atto di citazione notificato il 17 maggio 2023 US SC e
D'RS GI, congiuntamente, hanno proposto appello, affidato a un unico motivo.
Si costituiva in giudizio, per resistere al gravame, HI AN, formulando altresì richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza dell'11 novembre 2024, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9
1 - Con l'unico motivo - suddiviso in due censure - si deduce “errata e/o insufficiente motivazione in ordine alla condanna alle spese e al risarcimento del danno”.
1.2. - Con una prima censura parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe illegittimamente condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali, in quanto la soccombenza virtuale degli appellanti (allora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 704/2023
PROMOSSA DA
D'SO IO (C.F. [...]) e LI CE (C.F.
[...]), quest'ultimo rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GI
D'RS che sta in giudizio anche di persona, ex art. 86 c.p.c.;
APPELLANTI
CONTRO
CC GI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Sant'Agata Li
Battiati, via G. De Felice n. 20/A, presso lo studio dell'avv. GI Scannaliato che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 9 APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1621/2023 pubblicata il 14 aprile 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 4702/2017
R.G.), il Tribunale di NI - nel dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di simulazione assoluta o, in subordine, di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da HI AN, in relazione all'atto con cui il suo ex coniuge nonché suo debitore, US SC, aveva ceduto all'avv. D'RS GI un proprio credito pecuniario nei confronti di tale Di IA Gru s.r.l. (in forza della sentenza n. 2600/15, emessa dal Tribunale di NI in data 17.06.2015) - condannava conseguentemente i suddetti convenuti, US SC e D'RS GI, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'erario, ex art. 133 T.U. Spese di giustizia, stante che la parte vittoriosa era stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, oltre al pagamento di un importo di € 1.000,00, ex art. 96 c.p.c., comma 3.
Osservava la sentenza che andava dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito: infatti l'avv.
GI D'RS aveva dichiarato di avere “rinunciato al credito oggetto di causa e pertanto di averlo riceduto al primo titolare sig. US SC”; medesima dichiarazione veniva effettuata dall'avv. Valore nell'interesse dell'altro convenuto.
Il Tribunale, decidendo sulla domanda di simulazione ai fini della statuizione sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, riteneva poi la stessa fondata, in quanto gli elementi acquisiti al giudizio integravano la prova per presunzioni (gravi, precise e concordanti, ex art. 2729
c.c.) della prospettata simulazione, ammissibile, nella specie, trattandosi di domanda proposta da creditori o da terzi.
Riteneva, in particolare, il giudice di primo grado, per la parte che qui ancora interessa:
1) che le tesi formulate dai convenuti erano “confuse e contraddittorie” e non potevano costituire prova in merito alla causa della presunta cessione di credito;
2) che era da escludersi l'ipotesi dell'asserita assenza di “pregiudizio di eventuali pretese ragioni creditorie… poiché il presunto credito dell'attrice al momento della cessione - ossia a giugno 2015 - era garantito dal pignoramento che la stessa aveva fatto su un capannone industriale sito in
pagina 2 di 9 Misterbianco di proprietà del marito del valore di circa 500 mila euro” (formulata dai convenuti, allo scopo di paralizzare la domanda della parte avversaria), perché: a) a fronte delle contestazioni avanzate dall'attrice a sostegno della domanda di simulazione, in ordine alla preordinazione della cessione, non era stata fornita alcuna prova certa della data dell'atto; b) risultava non contestata l'asserzione dell'attrice secondo la quale “precedentemente in data 05.11.2015 la IG.ra HI si era limitata a rinunciare agli atti dell'espropriazione immobiliare rubricata al n. RG. 639/2011, avendo ricevuto un acconto di euro 32.500,00 versatole a condizioni di tale rinuncia”; c) dalla visura ipotecaria del
17.10.2017 risultava comprovata la sussistenza, dall'1.10.1990, nei confronti del IG. US solo di trascrizioni contro, relative cioè a vendita di immobili, sequestro di beni, pignoramento immobili o esecuzione in forma specifica, sicché, a seguito della chiesta rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, non residuavano beni aggredibili;
3) che, diversamente da quanto sostenevano i convenuti, l'atto asseritamente simulato aveva quindi comportato, proprio a seguito dell'intervenuta rinuncia all'azione esecutiva pretesa dal US
(confermata da tutte le parti), indiscutibilmente un pregiudizio alle ragioni della creditrice.
Quindi, ritenuta virtualmente suscettibile di accoglimento la domanda principale di simulazione assoluta proposta dall'attrice (assorbita evidentemente la domanda revocatoria, proposta solo in via subordinata), il Tribunale riteneva conseguentemente che i convenuti avessero dato causa alla lite e dovessero, quindi, sopportarne le spese.
Doveva, altresì essere accolta la domanda, avanzata dall'attrice, di condanna ex art. 96 c.p.c., “avendo parte convenuta, temerariamente, resistito in giudizio con argomentazioni oltremodo confuse e contraddittorie, quindi con colpa grave, oltre che infondate, come evidenziato in narrativa”.
Avverso detta sentenza con atto di citazione notificato il 17 maggio 2023 US SC e
D'RS GI, congiuntamente, hanno proposto appello, affidato a un unico motivo.
Si costituiva in giudizio, per resistere al gravame, HI AN, formulando altresì richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza dell'11 novembre 2024, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9
1 - Con l'unico motivo - suddiviso in due censure - si deduce “errata e/o insufficiente motivazione in ordine alla condanna alle spese e al risarcimento del danno”.
1.2. - Con una prima censura parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe illegittimamente condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali, in quanto la soccombenza virtuale degli appellanti (allora
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