Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 1283

CA Catania
Sentenza
10 gennaio 2025
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CA Catania
Sentenza
10 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 1283
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1283
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 904/2022 R.G. promossa
DA
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002), rappresentata e difesa dall'avv. Agatino Luigi Di Stallo;

Appellante
CONTRO
AS ED ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Mario Gambino,
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria
Rosaria Battiato;

Appellati
OGGETTO: appello – opposizione preavviso di fermo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 356/2022 del 7.4.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da MA
UA, dichiarava prescritte le pretese contributive poste a fondamento del preavviso di fermo opposto, al predetto notificato il
6.11.2015;
condannava l'agente riscossore al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente e compensava le spese relative alla partecipazione dell'Inps al giudizio.
Il giudice riteneva che alla data di notifica del preavviso di fermo fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale, atteso che non era stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione, successivo alla notifica delle cartelle di pagamento sottese.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Agenzia delle Entrate
Riscossione – Ader, subentrata ex lege a Riscossione Sicilia S.p.A., con atto del 7.10.2022.
Al gravame resisteva MA UA.
Si costituiva, altresì, in giudizio l'Inps.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame AD censura la sentenza di primo grado per aver omesso di considerare che le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo opposto avevano ad oggetto pretese contributive per gli anni 1993-2001, per le quali il riscossore aveva ricevuto la trasmissione dei ruoli esecutivi a distanza di anni.
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