Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/02/2024, n. 118
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Testo completo
Proc. n. 386/2017 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr.ssa MAluisa CRUCITTI Consigliera
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 386/2017 R.G., vertente
TRA
SA CA, nato a [...] il [...] C.F. [...]rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Barbaro (C.F.
[...], PEC francescobarbaro@pecstudio.it), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palmi alla Via Zara n. 1. -APPELLANTE-
CONTRO
RI SE, nata a [...] il [...], C.F. [...];
RI IA ES, nata a [...] il [...], C.F. [...];
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Di Blasi del foro di Varese (C.F.
[...], PEC francesco.diblasi@varese.pecavvocati.it), elettivamente domiciliate presso il suo studio in Como, via Fontana n 1 - APPELLATE
Oggetto: Cause impugnazione testamenti- appello avverso la sentenza del NA di Palmi,
n.745/2016 pubblicata il 23.12.2016 e notificata il 24.12.2016 nel proc. RG n. 1016/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 08.10.2012, IS GI e IS
MA ER convenivano in giudizio, davanti il NA di Palmi, IA ME dichiarando di disconoscere e chiedendo accertarsi la falsità del testamento olografo pubblicato per notaio Iannello in data 21.3.2011 ed attribuito a OC PA, quindi dichiararne l'inesistenza e,
in subordine, il vizio di autografia del testamento con conseguente nullità del documento ex art. 606
c.c.
Le attrici affermavano che in data 10 novembre 2010 decedeva a Palmi OC AN PA e in mancanza di disposizione testamentaria le attrici erano chiamate all'eredità, quali parenti più prossim;
successivamente in data 18.02.2011, a GI IS, in qualità di erede del PA, veniva notificato decreto ingiuntivo n. 266/2010 con il quale ME IA intimava il pagamento della somma di euro 16.010,16 oltre interessi legali, quale presunto credito nei confronti del PA, fondato da un documento di riconoscimento del debito firmato dallo stesso de cuius.
La IS GI si opponeva al decreto ingiuntivo e con la sorella, accettava l'eredità;
in data 15 marzo 2011 veniva depositata dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate di
Palmi con conseguente intestazione dei beni ereditari.
In data 11 aprile 2011, esattamente 5 mesi dalla morte del PA, ME IA per il tramite del suo legale informava il difensore delle IS di essere venuto in possesso del testamento olografo del PA, con il quale lo avrebbe indicato erede universale e di conseguenza, rinunciava al credito di cui al decreto ingiuntivo sopra citato.
Il IA, mediante lettera raccomandata a.r., chiedeva a GI IS la
"restituzione" di tutti i beni ereditati dalla stessa, la quale a sua volta chiedeva copia del testamento per verificarne l'autenticità in quanto, a suo dire, mai il de cuius in vita aveva manifestato una tale volontà.
Solamente 9 mesi più tardi veniva inviata copia del testamento olografo, a dire del IA, scritto dal PA ma la IS respingeva ogni richiesta, non riconoscendo come autentico il documento.
Infine in data 3 maggio 2012 veniva notificato alla IS ricorso possessorio per il recupero dei beni oggetto dell'asse ereditario, cui la l'intimata resisteva chiedendone il rigetto;
in tale occasione si prendeva atto che il testamento era stato consegnato dal IA al Notaio Iannello in data
21 marzo 2011, e depositato da questi nel registro successioni presso la Cancelleria del NA di
Palmi il 28 marzo 2011.
Le IS, quindi, convenivano IA ME per sentire accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, in via principale “accertare la falsità del testamento olografo del Sig.
PA OC, pubblicato in data 28 marzo 2011 e per l'effetto dichiarare la sua inesistenza.”;
nel merito, in via subordinata “accertare che il testamento olografo del Sig. PA OC, pubblicato in data 28 marzo 2011 è affetto da vizio di autografia e per l'effetto dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c.”.
Costituitosi in giudizio IA ME contestava quanto dedotto da parte attrice chiedendo, in via principale, respingersi le istanze delle attrici e dichiarare il comparente erede testamentario del PA OC. Assumeva che l'autografia delle disposizioni testamentarie vi era almeno per una parte delle stesse, , raccontava le circostanze del ritrovamento del documento, concludeva perché in via preliminare fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva delle attrici;
in principalità fosse respinta la loro domanda;
e dichiarato il comparente erede testamentario del
PA rocco;
solo in via subordinata, dichiararlo erede per successione legittima del de cuius
PA OC, con condanna delle attrici al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, la causa era istruita con consulenza tecnica grafologica, ed a conclusione del giudizio di primo grado il NA di Palmi con la sentenza n. 745/16 pubblicata
il 23.12.2016, oggi appellata, statuiva: “il NA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata, così provvede: 1.
“Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la falsità del testamento di PA OC AN pubblicato il 28.03.2011 – notaio Iannello – e quindi l'inesistenza giuridica dello stesso”.
Nella motivazione, dopo avere ritenuto infondata l'eccezione di nullità, essendo desumibili dall'atto di citazione la causa petendi e il petitum della domanda, il NA rilevava l'ammissibilità della querela di falso, benché non vi fosse agli atti il documento originale (nonostante l'invito al convenuto con ordinanza del 13.10.2015 alla presentazione dello stesso, invito rimasto ineseguito).
Riteneva infondata la domanda di cancellazione ex art. 89 cpc formulata dal convenuto
IA e rigettava la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 .
IA ME ha proposto appello, con atto notificato il 14.06.2017 per la riforma della citata sentenza del NA di Palmi n. 745/2016, e ha motivato l'impugnazione indicando di voler impugnare parti della sentenza ed eccependo:
• La nullità della domanda delle attrici, che racchiudeva il disconoscimento del testamento, per poi concludere per la richiesta di accertamento della falsità del testamento;
• il giudice avrebbe riunito nella causa petendi l'originaria richiesta delle attrici di disconoscimento della firma del de cuius con altra richiesta relativa a “falso ad opera dell'appellante”, domande tra loro alternative ed incompatibili.
• inammissibilità della querela di falso, poiché la domanda era di mero disconoscimento e comunque la querela non era ammissibile perché formulata come domanda nuova solo in corso di causa;
• non era invocabile la verificazione della scrittura privata su documento prodotto solo in copia perché non sarebbe stato possibile accertare la contraffazione del manoscritto;
• altri vizi della sentenza di primo grado erano ravvisabili nella mancanza di procura e mancata conferma della querela di falso alla prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc e relativa improcedibilità della domanda.
• Ancora in tema di querela di falso contesta la mancata sospensione del giudizio principale (art. 295 cpc), e la mancata dichiarazione da unirsi al verbale di udienza (art. 221 cpc);
• eccepiva il mancato intervento del PM a pena di nullità (art. 221, co 3, cpc).
• contestava altresì il mancato interpello della parte che ha prodotto il testamento.
• eccepiva ancora la nullità della CTU per violazione dell'art. 217 cpc
• rilevava un vizio di motivazione per non avere, il giudice di primo grado, operato alcuna disamina delle contestazioni alla (integrazione della) CTU sulle condizioni di salute del de cuius così come risultanti dagli atti di causa (deposito del 20.05.2013).
• insisteva per la domanda di cancellazione delle frasi ingiuriose ai sensi dell'art 89 cpc e per l'accoglimento della domanda di lite temeraria delle IS, concludendo perché fossero respinte tutte le domande dalle stesse avanzate e condannandole alle spese di lite e a sensi dell'art 96 cpc
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.01.2018 si costituivano IS
GI e IS MA ER , ed eccepivano:
• L'inammissibilità dell'appello per prolissità, per inosservanza degli obblighi di chiarezza e sinteticità dell'atto introduttivo dell'appello, lungo più di 40 pagine , idonee ad
inficiare il contraddittorio e capace di ostacolare una difesa mirata sulle questioni essenziali della causa;
• ai sensi dell'art. 348 bis cpc, per manifesta infondatezza;
• ai sensi dell'art. 342 cpc, in quanto l'atto di citazione in appello si presentava più come una complessiva critica al provvedimento di primo grado che non una proposta di riforma delle parti censurate.
• Nel merito, sostenevano l' infondatezza dell'appello intanto per la chiarezza della domanda, volta ad accertare la falsità del testamento , che non soffriva affatto della nullità eccepita da controparte;
inoltre l'ordine di esibire l'originale era stato dato al IA;
• ricordavano, quanto alla ritenuta inammissibilità della querela di falso, che la qualificazione della domanda in primo grado era stata operata legittimamente dal giudicante, cui competeva, laddove le attrici avevano chiaramente espresso l'interesse all'accertamento della falsità della scheda
• richiamavano gi esiti della causa di primo grado , contestavano la presunta nullità della CTU, per violazione dell'art. 217 cpc: obiezione ritenuta estremamente generica dal NA di Palmi che evidenzia come non sia stato neppure specificato il profilo sotto cui si sarebbe verificata la violazione della citata norma.
• concludevano chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da parte appellante con conseguente rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, e non provato, con conferma integrale della sentenza impugnata n. 745/2016
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr.ssa MAluisa CRUCITTI Consigliera
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 386/2017 R.G., vertente
TRA
SA CA, nato a [...] il [...] C.F. [...]rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Barbaro (C.F.
[...], PEC francescobarbaro@pecstudio.it), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palmi alla Via Zara n. 1. -APPELLANTE-
CONTRO
RI SE, nata a [...] il [...], C.F. [...];
RI IA ES, nata a [...] il [...], C.F. [...];
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Di Blasi del foro di Varese (C.F.
[...], PEC francesco.diblasi@varese.pecavvocati.it), elettivamente domiciliate presso il suo studio in Como, via Fontana n 1 - APPELLATE
Oggetto: Cause impugnazione testamenti- appello avverso la sentenza del NA di Palmi,
n.745/2016 pubblicata il 23.12.2016 e notificata il 24.12.2016 nel proc. RG n. 1016/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 08.10.2012, IS GI e IS
MA ER convenivano in giudizio, davanti il NA di Palmi, IA ME dichiarando di disconoscere e chiedendo accertarsi la falsità del testamento olografo pubblicato per notaio Iannello in data 21.3.2011 ed attribuito a OC PA, quindi dichiararne l'inesistenza e,
in subordine, il vizio di autografia del testamento con conseguente nullità del documento ex art. 606
c.c.
Le attrici affermavano che in data 10 novembre 2010 decedeva a Palmi OC AN PA e in mancanza di disposizione testamentaria le attrici erano chiamate all'eredità, quali parenti più prossim;
successivamente in data 18.02.2011, a GI IS, in qualità di erede del PA, veniva notificato decreto ingiuntivo n. 266/2010 con il quale ME IA intimava il pagamento della somma di euro 16.010,16 oltre interessi legali, quale presunto credito nei confronti del PA, fondato da un documento di riconoscimento del debito firmato dallo stesso de cuius.
La IS GI si opponeva al decreto ingiuntivo e con la sorella, accettava l'eredità;
in data 15 marzo 2011 veniva depositata dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate di
Palmi con conseguente intestazione dei beni ereditari.
In data 11 aprile 2011, esattamente 5 mesi dalla morte del PA, ME IA per il tramite del suo legale informava il difensore delle IS di essere venuto in possesso del testamento olografo del PA, con il quale lo avrebbe indicato erede universale e di conseguenza, rinunciava al credito di cui al decreto ingiuntivo sopra citato.
Il IA, mediante lettera raccomandata a.r., chiedeva a GI IS la
"restituzione" di tutti i beni ereditati dalla stessa, la quale a sua volta chiedeva copia del testamento per verificarne l'autenticità in quanto, a suo dire, mai il de cuius in vita aveva manifestato una tale volontà.
Solamente 9 mesi più tardi veniva inviata copia del testamento olografo, a dire del IA, scritto dal PA ma la IS respingeva ogni richiesta, non riconoscendo come autentico il documento.
Infine in data 3 maggio 2012 veniva notificato alla IS ricorso possessorio per il recupero dei beni oggetto dell'asse ereditario, cui la l'intimata resisteva chiedendone il rigetto;
in tale occasione si prendeva atto che il testamento era stato consegnato dal IA al Notaio Iannello in data
21 marzo 2011, e depositato da questi nel registro successioni presso la Cancelleria del NA di
Palmi il 28 marzo 2011.
Le IS, quindi, convenivano IA ME per sentire accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, in via principale “accertare la falsità del testamento olografo del Sig.
PA OC, pubblicato in data 28 marzo 2011 e per l'effetto dichiarare la sua inesistenza.”;
nel merito, in via subordinata “accertare che il testamento olografo del Sig. PA OC, pubblicato in data 28 marzo 2011 è affetto da vizio di autografia e per l'effetto dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c.”.
Costituitosi in giudizio IA ME contestava quanto dedotto da parte attrice chiedendo, in via principale, respingersi le istanze delle attrici e dichiarare il comparente erede testamentario del PA OC. Assumeva che l'autografia delle disposizioni testamentarie vi era almeno per una parte delle stesse, , raccontava le circostanze del ritrovamento del documento, concludeva perché in via preliminare fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva delle attrici;
in principalità fosse respinta la loro domanda;
e dichiarato il comparente erede testamentario del
PA rocco;
solo in via subordinata, dichiararlo erede per successione legittima del de cuius
PA OC, con condanna delle attrici al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, la causa era istruita con consulenza tecnica grafologica, ed a conclusione del giudizio di primo grado il NA di Palmi con la sentenza n. 745/16 pubblicata
il 23.12.2016, oggi appellata, statuiva: “il NA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata, così provvede: 1.
“Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la falsità del testamento di PA OC AN pubblicato il 28.03.2011 – notaio Iannello – e quindi l'inesistenza giuridica dello stesso”.
Nella motivazione, dopo avere ritenuto infondata l'eccezione di nullità, essendo desumibili dall'atto di citazione la causa petendi e il petitum della domanda, il NA rilevava l'ammissibilità della querela di falso, benché non vi fosse agli atti il documento originale (nonostante l'invito al convenuto con ordinanza del 13.10.2015 alla presentazione dello stesso, invito rimasto ineseguito).
Riteneva infondata la domanda di cancellazione ex art. 89 cpc formulata dal convenuto
IA e rigettava la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 .
IA ME ha proposto appello, con atto notificato il 14.06.2017 per la riforma della citata sentenza del NA di Palmi n. 745/2016, e ha motivato l'impugnazione indicando di voler impugnare parti della sentenza ed eccependo:
• La nullità della domanda delle attrici, che racchiudeva il disconoscimento del testamento, per poi concludere per la richiesta di accertamento della falsità del testamento;
• il giudice avrebbe riunito nella causa petendi l'originaria richiesta delle attrici di disconoscimento della firma del de cuius con altra richiesta relativa a “falso ad opera dell'appellante”, domande tra loro alternative ed incompatibili.
• inammissibilità della querela di falso, poiché la domanda era di mero disconoscimento e comunque la querela non era ammissibile perché formulata come domanda nuova solo in corso di causa;
• non era invocabile la verificazione della scrittura privata su documento prodotto solo in copia perché non sarebbe stato possibile accertare la contraffazione del manoscritto;
• altri vizi della sentenza di primo grado erano ravvisabili nella mancanza di procura e mancata conferma della querela di falso alla prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc e relativa improcedibilità della domanda.
• Ancora in tema di querela di falso contesta la mancata sospensione del giudizio principale (art. 295 cpc), e la mancata dichiarazione da unirsi al verbale di udienza (art. 221 cpc);
• eccepiva il mancato intervento del PM a pena di nullità (art. 221, co 3, cpc).
• contestava altresì il mancato interpello della parte che ha prodotto il testamento.
• eccepiva ancora la nullità della CTU per violazione dell'art. 217 cpc
• rilevava un vizio di motivazione per non avere, il giudice di primo grado, operato alcuna disamina delle contestazioni alla (integrazione della) CTU sulle condizioni di salute del de cuius così come risultanti dagli atti di causa (deposito del 20.05.2013).
• insisteva per la domanda di cancellazione delle frasi ingiuriose ai sensi dell'art 89 cpc e per l'accoglimento della domanda di lite temeraria delle IS, concludendo perché fossero respinte tutte le domande dalle stesse avanzate e condannandole alle spese di lite e a sensi dell'art 96 cpc
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.01.2018 si costituivano IS
GI e IS MA ER , ed eccepivano:
• L'inammissibilità dell'appello per prolissità, per inosservanza degli obblighi di chiarezza e sinteticità dell'atto introduttivo dell'appello, lungo più di 40 pagine , idonee ad
inficiare il contraddittorio e capace di ostacolare una difesa mirata sulle questioni essenziali della causa;
• ai sensi dell'art. 348 bis cpc, per manifesta infondatezza;
• ai sensi dell'art. 342 cpc, in quanto l'atto di citazione in appello si presentava più come una complessiva critica al provvedimento di primo grado che non una proposta di riforma delle parti censurate.
• Nel merito, sostenevano l' infondatezza dell'appello intanto per la chiarezza della domanda, volta ad accertare la falsità del testamento , che non soffriva affatto della nullità eccepita da controparte;
inoltre l'ordine di esibire l'originale era stato dato al IA;
• ricordavano, quanto alla ritenuta inammissibilità della querela di falso, che la qualificazione della domanda in primo grado era stata operata legittimamente dal giudicante, cui competeva, laddove le attrici avevano chiaramente espresso l'interesse all'accertamento della falsità della scheda
• richiamavano gi esiti della causa di primo grado , contestavano la presunta nullità della CTU, per violazione dell'art. 217 cpc: obiezione ritenuta estremamente generica dal NA di Palmi che evidenzia come non sia stato neppure specificato il profilo sotto cui si sarebbe verificata la violazione della citata norma.
• concludevano chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da parte appellante con conseguente rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, e non provato, con conferma integrale della sentenza impugnata n. 745/2016
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