Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/05/2024, n. 257
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Testo completo
RG nr. 513/2022 (vi è riunita la n. 522/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Rita RIGONI Presidente
Dr. Annalisa MULTARI Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa (r.g. n. 513/2022) promossa in appello con ricorso depositato in data
28 giugno 2022, da
GE LL NT - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Maurizio Cimetti del Foro di Ancona (pec: avvmauriziocimetti@ordineavvocativrpec.it), appellante contro
LL IG (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Ketty LI (pec: avvkettyremelli@ordineavvocativrpec.it) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio dell'Avv. Martina
Ferrari (pec: martina.ferrari@venezia.pecavvocati.it), appellato
e nei confronti di
IN – ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F..
800078750587), con sede in Roma, in persona del suo Presidente e, come tale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale a rogito del Notaio Paolo Castellini n. 21569/80974 di rep del 21.7.2015 dell' Avv.
1
GUARINO Daniela (pec: avv.daniela.guarino@postacert.inps.gov.it), appellato nonché nella causa (r.g. n. 522/2022) promossa in appello con ricorso depositato in data 30 giugno 2022, da
IN – ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F..
800078750587), con sede in Roma, in persona del suo Presidente e, come tale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale a rogito del Notaio Paolo Castellini n. 21569/80974 di rep del 21.7.2015 dell' Avv.
GUARINO Daniela (pec: avv.daniela.guarino@postacert.inps.gov.it), appellante contro
LL IG (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Ketty LI (pec: avvkettyremelli@ordineavvocativrpec.it) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio dell'Avv. Martina
Ferrari (pec: martina.ferrari@venezia.pecavvocati.it), appellato
e nei confronti di
GE LL NT - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Maurizio Cimetti del Foro di Ancona (pec: avvmauriziocimetti@ordineavvocativrpec.it), appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 589/2021 d.d.
30.12.2021, non notificata.-
In punto: impugnazione intimazioni di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria.-
CONCLUSIONI (r.g. n. 513/2022)
GE LL NT RISCOSSIONE s.p.a.:
In via principale: riformarsi la sentenza nella parte in cui non ha accertato e dichiarato inammissibili le domande:
a) per carenza di giurisdizione per essere la stessa devoluta al Giudice Tributario in merito alle intimazioni di pagamento n. 12220139002904953000, relativa alla cartella n. 2 12220080001538861000, limitatamente ai ruoli n. 0150065/2008 e 0450021/2008 afferenti a crediti erariali, n. 12220139002905660000 relativa alla cartella esattoriale n.
12220110012733780000 limitatamente ai ruoli n. 0550138/2011 e n. 0550282/20211, afferenti a crediti erariali, n. 12220139002905862000, relativa alla cartella esattoriale n.
12220110004947559000 limitatamente al ruolo n. 0250249/11, afferente a crediti erariali
e n. 12220139002906569000, relativa alla cartella esattoriale n. 12220120001266257000, limitatamente al ruolo n. 0250053/12, afferente a crediti erariali;
b) per incompetenza per materia per essere competente il Giudice di Pace in ordine all'intimazione di pagamento n. 12220139002905862000, relativa alla cartella esattoriale
n. 12220110004947559000 limitatamente ai ruoli n. 0007414/10 e n. 0001568/2011, afferenti a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
In ogni caso: accertarsi e dichiararsi la correttezza dell'operato di Agenzia delle Entrate -
Riscossione e, conseguentemente, respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata;
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio
LL IG:
1) In via preliminare: Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) In via principale nel merito: Rigettarsi nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 589/2021 pronunciata, in data
15.11.2021 e pubblicata il 30.12.2021, dal Tribunale di NA, Sezione Lavoro;
3) in via subordinata: nel denegato caso in cui il ricorso in appello venisse accolto ridurre al minimo le somme dovute dal signor LI IG, in considerazione dei provvedimenti di stralcio intervenuti nel corso degli anni quali il D.l. 119/2018, per gli importi a ruolo inferiori ad € 1.000,00 e/o ex D.l. 41/2021 ad € 5.000,00 considerata la dichiarazione dei redditi del signor LI che, per quanto di conoscenza, al 31.12.2019 inferiore ad € 30.000,00;
4) In via istruttoria: Rigettarsi l'ammissione di eventuali nuove prove di cui parte appellata faccia richiesta.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
IN:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita:
a) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'IN e disporne
l'estromissione dal giudizio;
3 b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi”.
CONCLUSIONI (r.g. n. 522/2022)
IN:
“In parziale riforma della sentenza impugnata:
a) accertarsi e dichiararsi che parte opponente, odierna appellata, è tenuta a versare all'IN le somme richieste con le intimazioni di pagamento opposte, con riguardo alle relative cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito, per gli importi ivi indicati, oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo ed i relativi compensi per la riscossione;
b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
LL IG:
“1) In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) In via principale nel merito: rigettarsi nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 589/2021 pronunciata, in data
15.11.2021 e pubblicata il 30.12.2021, dal Tribunale di NA, Sezione Lavoro;
3) in via subordinata: nel denegato caso in cui il ricorso in appello venisse accolto ridurre al minimo le somme dovute dal signor LI IG, in considerazione dei provvedimenti di rottamazione e/o stralcio intervenuti dal 2015 ad oggi, nel corso degli anni, quali ad esempio il D.l. 119/2018, per gli importi a ruolo inferiori ad € 1.000,00 e/o ex D.l. 41/2021 ad €
5.000,00 considerata la dichiarazione dei redditi del signor LI che, per quanto di conoscenza, al 31.12.2019 inferiore ad € 30.000,00, ai quali il resistente non ha aderito essendo stato dichiarato compensato il suo debito per effetto della compensazione con i crediti comunitari “congelati” ed oggi decaduto. Appare evidente che la perdita della possibilità di pagare quanto eventualmente dovuto, senza le agevolazioni (saldo e stralcio
e rottamazione di interessi, sanzioni ecc.) previste dalla legge non sarebbe dipesa da inerzia del contribuente ma ad un comportamento illegittimo e scorretto posto in essere da IN, il cui effetto negativo non deve cadere sul signor LI, che vedrebbe ulteriormente peggiorare la propria situazione debitoria per un errore posto in essere dai funzionari dell'Ente Previdenziale, in piena violazione dei diritti previsti dallo Statuti del Contribuente.
4) In via istruttoria: rigettarsi l'ammissione di eventuali nuove prove di cui parte appellata faccia richiesta.
5) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
GE LL NT RISCOSSIONE s.p.a.:
4 “In via preliminare: disporsi la riunione del presente procedimento con il giudizio
d'appello promosso dall'Agente della Riscossione rubricato sub n. 513/22 R.G.
In via principale: Agenzia delle Entrate – Riscossione si rimette a giustizia in ordine all'appello proposto dall'IN.
In subordine: nell'ipotesi di riforma della sentenza, accertato l'ineccepibile comportamento dell'Agente della riscossione ai fatti per cui è causa ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima in relazione alle questioni attinenti il merito della vicenda, e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande nei confronti della stessa.
In ogni caso: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della
Riscossione, con conseguente reiezione di qualsivoglia domanda azionata a carico della stessa in quanto inammissibile e/o infondata.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato nel settembre 2013 avanti la Commissione Tributaria
Provinciale di NA, LL IG (titolare dell'Azienda Agricola S. Agostina con sede in Peschiera del Garda), chiedeva di sentir dichiarare l'illegittimità delle intimazioni di pagamento notificate dalla concessionaria in data 02.07.2013
(dell'importo complessivo di € 684.784,81) svolgendo una serie di censure attinenti all'attività dell'Ente impositore nonché al contenuto dell'atto impugnato ed alle modalità di notifica dello stesso.
La concessionaria si costituiva in giudizio eccependo la tardività delle contestazioni relative alle cartelle di pagamento tutte regolarmente notificate, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito
e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Rita RIGONI Presidente
Dr. Annalisa MULTARI Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa (r.g. n. 513/2022) promossa in appello con ricorso depositato in data
28 giugno 2022, da
GE LL NT - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Maurizio Cimetti del Foro di Ancona (pec: avvmauriziocimetti@ordineavvocativrpec.it), appellante contro
LL IG (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Ketty LI (pec: avvkettyremelli@ordineavvocativrpec.it) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio dell'Avv. Martina
Ferrari (pec: martina.ferrari@venezia.pecavvocati.it), appellato
e nei confronti di
IN – ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F..
800078750587), con sede in Roma, in persona del suo Presidente e, come tale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale a rogito del Notaio Paolo Castellini n. 21569/80974 di rep del 21.7.2015 dell' Avv.
1
GUARINO Daniela (pec: avv.daniela.guarino@postacert.inps.gov.it), appellato nonché nella causa (r.g. n. 522/2022) promossa in appello con ricorso depositato in data 30 giugno 2022, da
IN – ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F..
800078750587), con sede in Roma, in persona del suo Presidente e, come tale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale a rogito del Notaio Paolo Castellini n. 21569/80974 di rep del 21.7.2015 dell' Avv.
GUARINO Daniela (pec: avv.daniela.guarino@postacert.inps.gov.it), appellante contro
LL IG (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Ketty LI (pec: avvkettyremelli@ordineavvocativrpec.it) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio dell'Avv. Martina
Ferrari (pec: martina.ferrari@venezia.pecavvocati.it), appellato
e nei confronti di
GE LL NT - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Maurizio Cimetti del Foro di Ancona (pec: avvmauriziocimetti@ordineavvocativrpec.it), appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 589/2021 d.d.
30.12.2021, non notificata.-
In punto: impugnazione intimazioni di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria.-
CONCLUSIONI (r.g. n. 513/2022)
GE LL NT RISCOSSIONE s.p.a.:
In via principale: riformarsi la sentenza nella parte in cui non ha accertato e dichiarato inammissibili le domande:
a) per carenza di giurisdizione per essere la stessa devoluta al Giudice Tributario in merito alle intimazioni di pagamento n. 12220139002904953000, relativa alla cartella n. 2 12220080001538861000, limitatamente ai ruoli n. 0150065/2008 e 0450021/2008 afferenti a crediti erariali, n. 12220139002905660000 relativa alla cartella esattoriale n.
12220110012733780000 limitatamente ai ruoli n. 0550138/2011 e n. 0550282/20211, afferenti a crediti erariali, n. 12220139002905862000, relativa alla cartella esattoriale n.
12220110004947559000 limitatamente al ruolo n. 0250249/11, afferente a crediti erariali
e n. 12220139002906569000, relativa alla cartella esattoriale n. 12220120001266257000, limitatamente al ruolo n. 0250053/12, afferente a crediti erariali;
b) per incompetenza per materia per essere competente il Giudice di Pace in ordine all'intimazione di pagamento n. 12220139002905862000, relativa alla cartella esattoriale
n. 12220110004947559000 limitatamente ai ruoli n. 0007414/10 e n. 0001568/2011, afferenti a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
In ogni caso: accertarsi e dichiararsi la correttezza dell'operato di Agenzia delle Entrate -
Riscossione e, conseguentemente, respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata;
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio
LL IG:
1) In via preliminare: Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) In via principale nel merito: Rigettarsi nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 589/2021 pronunciata, in data
15.11.2021 e pubblicata il 30.12.2021, dal Tribunale di NA, Sezione Lavoro;
3) in via subordinata: nel denegato caso in cui il ricorso in appello venisse accolto ridurre al minimo le somme dovute dal signor LI IG, in considerazione dei provvedimenti di stralcio intervenuti nel corso degli anni quali il D.l. 119/2018, per gli importi a ruolo inferiori ad € 1.000,00 e/o ex D.l. 41/2021 ad € 5.000,00 considerata la dichiarazione dei redditi del signor LI che, per quanto di conoscenza, al 31.12.2019 inferiore ad € 30.000,00;
4) In via istruttoria: Rigettarsi l'ammissione di eventuali nuove prove di cui parte appellata faccia richiesta.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
IN:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita:
a) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'IN e disporne
l'estromissione dal giudizio;
3 b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi”.
CONCLUSIONI (r.g. n. 522/2022)
IN:
“In parziale riforma della sentenza impugnata:
a) accertarsi e dichiararsi che parte opponente, odierna appellata, è tenuta a versare all'IN le somme richieste con le intimazioni di pagamento opposte, con riguardo alle relative cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito, per gli importi ivi indicati, oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo ed i relativi compensi per la riscossione;
b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
LL IG:
“1) In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) In via principale nel merito: rigettarsi nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 589/2021 pronunciata, in data
15.11.2021 e pubblicata il 30.12.2021, dal Tribunale di NA, Sezione Lavoro;
3) in via subordinata: nel denegato caso in cui il ricorso in appello venisse accolto ridurre al minimo le somme dovute dal signor LI IG, in considerazione dei provvedimenti di rottamazione e/o stralcio intervenuti dal 2015 ad oggi, nel corso degli anni, quali ad esempio il D.l. 119/2018, per gli importi a ruolo inferiori ad € 1.000,00 e/o ex D.l. 41/2021 ad €
5.000,00 considerata la dichiarazione dei redditi del signor LI che, per quanto di conoscenza, al 31.12.2019 inferiore ad € 30.000,00, ai quali il resistente non ha aderito essendo stato dichiarato compensato il suo debito per effetto della compensazione con i crediti comunitari “congelati” ed oggi decaduto. Appare evidente che la perdita della possibilità di pagare quanto eventualmente dovuto, senza le agevolazioni (saldo e stralcio
e rottamazione di interessi, sanzioni ecc.) previste dalla legge non sarebbe dipesa da inerzia del contribuente ma ad un comportamento illegittimo e scorretto posto in essere da IN, il cui effetto negativo non deve cadere sul signor LI, che vedrebbe ulteriormente peggiorare la propria situazione debitoria per un errore posto in essere dai funzionari dell'Ente Previdenziale, in piena violazione dei diritti previsti dallo Statuti del Contribuente.
4) In via istruttoria: rigettarsi l'ammissione di eventuali nuove prove di cui parte appellata faccia richiesta.
5) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
GE LL NT RISCOSSIONE s.p.a.:
4 “In via preliminare: disporsi la riunione del presente procedimento con il giudizio
d'appello promosso dall'Agente della Riscossione rubricato sub n. 513/22 R.G.
In via principale: Agenzia delle Entrate – Riscossione si rimette a giustizia in ordine all'appello proposto dall'IN.
In subordine: nell'ipotesi di riforma della sentenza, accertato l'ineccepibile comportamento dell'Agente della riscossione ai fatti per cui è causa ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima in relazione alle questioni attinenti il merito della vicenda, e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande nei confronti della stessa.
In ogni caso: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della
Riscossione, con conseguente reiezione di qualsivoglia domanda azionata a carico della stessa in quanto inammissibile e/o infondata.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato nel settembre 2013 avanti la Commissione Tributaria
Provinciale di NA, LL IG (titolare dell'Azienda Agricola S. Agostina con sede in Peschiera del Garda), chiedeva di sentir dichiarare l'illegittimità delle intimazioni di pagamento notificate dalla concessionaria in data 02.07.2013
(dell'importo complessivo di € 684.784,81) svolgendo una serie di censure attinenti all'attività dell'Ente impositore nonché al contenuto dell'atto impugnato ed alle modalità di notifica dello stesso.
La concessionaria si costituiva in giudizio eccependo la tardività delle contestazioni relative alle cartelle di pagamento tutte regolarmente notificate, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito
e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso
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