Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 44

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 44
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 44
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 2063-2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa UR D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
BI AR BE, ES SI e
ES SA, rappresentate e difese dall'Avv. Pier Francesco Angelini del Foro di Grosseto, appellanti nei confronti di
ES CA, con l'Avv. Marco Notari del Foro di Grosseto, convenuta in appello
LA NI e ND NI
(eredi di IN PE), con l'Avv. Alfredo Bragagni, di Grosseto, convenuti in appello (interventori nel giudizio di primo grado) - appellanti incidentali riguardo la sentenza non definitiva num. 806\2018 emessa dal Tribunale di Grosseto.
Causa avente ad oggetto: pattuizioni in violazione del
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divieto patti successori ex art. 458 c.c. - appello avverso sentenza n. 194/2021 emessa in data 1/3/2021 dal
Tribunale di Grosseto, depositata in cancelleria in data 6
Marzo 2021.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per le appellanti: “Nel ribadire la richiesta, in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 194/2021 oggetto di appello, nonché
l'ulteriore conclusione preliminare di dichiarare inprocedibile il giudizio di primo grado per rinuncia alla materia del contendere da parte della Signora
IN RA, avvenuta con la sua dichiarazione sottoscritta in data 01/02/1990, e nel merito la richiesta di accertare e dichiarare che il contratto di compr avendita stipulato nell'anno 1989 tra MA LO e PE
IN da un lato e IS IA AT dall'altra, è valido ed efficace a tutti gli effetti (come dimostra anche la sentenza definitiva n. 1648/2018 RG
1284/2011 repertorio n. 1633/18 del 6/7/2018 di questa
Eccellentissima Corte, che concerne la parte del “saldo” della compravendita che gli stessi odierni appellanti hanno ottenuto), questa difesa anzitutto si oppone fermamente all'accoglimento degli appelli incidentali proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto, e comunque già sconfessati dal comportamento di
IN RA che ha ricevuto delle somme nel
1989/90.
Inoltre deve rilevarsi l'intervenuto conflitto di interessi in capo al Collega Avvocato Bragagni che contemporaneamente è difensore e procuratore speciale del defunto PE SC dopodichè è divenuto anche procuratore dei cugini/nipoti NI e UR
2 ME, aggravando, a sommesso parere di questa difesa, la già traballante tesi circa la bontà, genuinità e neutralità delle dichiarazioni confessorie rese proprio dal defunto PE proprio allo scadere dei 10 anni dalla prescrizione della domanda di simulazione;
il tutto ovviamente senza nulla di personale nei confronti del

Collega Bragagni ma solo a dimostrare un conflitto di interesse di natura processuale. In subordine viene comunque richiesta nuova CTU al fine di verificare il reale valore e consistenza dell'asse ereditario oggetto di appello, atteso che la CTU svolta in primo grado riferisc e la presenza di una vigna in realtà manchevole e comunque riporta valori esageratamente abnormi al valore di mercato della zona ove è sito l'asse ereditario.
In ulteriore subordine viene richiesto che la causa sia trattenuta in decisione con concessione d i termini per deposito di note conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.
In tutti i casi con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi.”
Per la convenuta IN RA: “a) in via principale, respingere l'appello avversario proposto in via principale perché infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 194/2021 del
Tribunale di Grosseto nelle parti ex adverso impugnate;

b) in subordine nella denegata ed impugnata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ac cogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra IN RA e, per l'effetto, dichiarata la nullità della compravendita del
22.12.1989 ai rogiti notaio Giorgio Ciampolini rep. n.
90216, previa ricostruzione dell'asse ereditario di LO
MA e/o degli assi ereditari di LO MA e IN
PE, procedere alla divisione dello stesso, dichiarando il diritto di IN RA a partecipare alla divisione di detto asse in ragione della sua qualità di 3 erede della sola LO MA, liqui dando per equivalente la quota a lei spettante ai sensi dell'art. 726 c.c., oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese di giudizio”.
Per i convenuti ME UR e ME
DR: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, a) respingere l'appello avversario proposto in via principale perché infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 194/2021 del
Tribunale di Grosseto nelle parti ex adverso impugnate;

b) accogliere l'appello incidentale proposto dai sigg.ri
ME UR e ME DR e, per l'effetto,
- quanto alla causa n. 1962/2006 R.G., dichiarata la nullità della compravendita del 22.12.1989 ai rogiti notaio
Giorgio Ciampolini rep. n. 90216, previa ricostruzione dell'asse ereditario di LO MA e IN
PE, procedere alla divisione dello stesso, dichiarando il diritto di ME UR e ME
DR, in qualità di eredi di IN LL, a partecipare alla divisione di detto asse i n ragione della loro qualità di eredi del IN PE e liquidando per equivalente la quota a loro spettante ai sensi dell'art. 726 c.c. - quanto alla causa n.
242/2007 R.G., condannare la sig.ra IS IA
AT a pagare le spese di lite del giudizio riunito. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio ”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, RA
IN conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Grosseto il fratello IN RE, la moglie di questi IS IA AT, oltre al padre IN
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PE per sentir accertata, in via principale, la simulazione e, quindi, la nullità del con tratto di compravendita immobliare stipulato in data 22/12/1989 tra i genitori (PE IN e MA LO) da una parte e la nuora IS IA AT dall'altra.
L'attrice assumeva che l'atto dissimulasse una donazione di immobili, peraltro non stipulata nelle forme di legge per mancanza di testimoni e, in ogni caso, doveva ritenersi contrario alla disposizione di cui all'art. 458 c.c. in quanto negozio che si inseriva in un più ampio schema regolamentare diretto a disciplinare la successione dei genitori.
A sostegno delle predette domande, la IN assumeva preliminarmente che i genitori con la simulata vendita in questione avevano inteso privilegiare il mantenimento dell'intera proprietà a favore del figlio maschio (il fratello RE, coniuge della IS).
La natura simulata dell'atto emergeva dall'importo del prezzo, pari a vecchie Lire 90.000.000, che sarebbe stato corrisposto in contanti agli alienanti, nonché dall'esistenza di due scritture private recanti, rispettivamente, le date del 22/12/1989 e 1/2/1990 nelle prima delle quali il fratello e la moglie si assumevano
l'obbligo di mantenere i genitori vita natural durante e a corrispondere Loro una somma mensile di L. 1.000.000, mentre nella seconda i genitori davano atto di aver corrisposto alla figlia, odierna attrice, la somma di L.
25.000.000 per non svantaggiarla.
A riprova della fondatezza della tesi sostenuta, l'attrice
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allegava altresì che il padre aveva apposto la propria firma in calce a una lettera del 2/11/2005 e a una missiva del 25/11/2005, entrambe dattiloscritte, dalla lettura del cui testo veniva confermata la natura fittizia della compravendita oltre e il fatto che la firma gli sarebbe stata estorta con violenza.
Pertanto, dichiarato nullo il trasferimento alla nuora IA
AT IS dei diritti di proprietà sui beni compravenduti (podere 59, località Poggio Peri, sito nella frazione di Rispescia del Comune di Grosseto, composto da un fabbricato rurale e da terreni agricoli, censiti al
N.C.E.U. del Comune di Grosseto al fgl. 85, part.lla 1260, sub. 4 cat A/2 ed al fgl 85 part.lla 1260 sub. 5 cat. C/2) questi avrebbero dovuto far parte dell'asse ereditario della defunta madre LO MA (deceduta il 21 settembre
1996) nei limiti del 50% e l'attrice, quale ered e legittimaria, avrebbe dovuto essere considerata titolare della quota di ¼ dei beni caduti in successione.
In subordine, l'attrice chiedeva, sempre in qualità di legittimaria, la riduzione della donazione in questione e la divisione dell'asse ereditario della madre (VE LO) e
l'attribuzione della quota di sua spettanza.
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Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta IS
IA AT, sia in proprio che in qualità di curatore del marito IN RE (inabilitato, nelle more, dal Tribunale di Grosseto con sentenza n. 865/2006), che resisteva alla domanda dell'attrice chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata.
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La convenuta sosteneva in primo luogo la piena validità del contratto di compravendita, ri sultando documentalmente pagata per l'acquisto del podere una somma di denaro congrua rispetto ai valori del mercato immobiliare all'epoca di allora.
La convenuta promuoveva querela di falso avverso le due prodotte scritture dattiloscritte del 2/11/2005 e
25/11/2005 che l'attrice assumeva essere state sottoscritte dal padre che pure le aveva prodotte, una volta costituitosi anch'egli in giudizio per confermare la tesi della figlia attrice ed aderire alla domanda.
Il giudice procedeva alla trattazione della causa ammettendo la proposizione della querela di falso e i mezzi di prova orale chiesti dalle parti.
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Con distinti atti introduttivi di giudizio, IA AT
IS promuoveva due azioni di responsabilità extracontrattuale, la prima nei confronti d i PE
IN, iscritta al RG n. 242/2007, ed la seconda nei confronti di RA IN, iscritta al n. RG.
243/2007 chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno conseguente al disagio psichico assertivamente provocatole per aver promosso l'azione di simulazione in parola.
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