Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2024, n. 3019

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2024, n. 3019
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3019
Data del deposito : 22 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 19/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1990 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Vitelli Parte_1 elettivamente dom.to come in atti Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Alaggio ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale sito in Roma in
Circonvallazione Gianicolense 51 – 00152.
Appellato
E
rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
Katia Enei ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, viale delle Milizie n. 76
Appellati
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro n. 590/2020 depositata il 18.06.2020.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. evocava in giudizio il Parte_1 [...]
nonché , e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al fine di ottenere l'accertamento del diritto all'inserimento in CP_5
posizione utile per il conseguimento della progressione economica orizzontale (da C5 a C6) nella graduatoria stilata dal Comune di Rocca di
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Papa pubblicata in data 3.5.2019, avente ad oggetto “Progressioni economiche orizzontali all'interno delle diverse categorie anno 2018.
Approvazione graduatorie definitive, attribuzione progressioni e liquidazioni compensi arretrati”, nonché al fine si sentir condannare l'Amministrazione datrice di lavoro a risarcire il danno da mancata attribuzione della retribuzione da C6 quantificato in € 50.000, oltre al danno previdenziale quantificato, anch'esso, in € 50.000.
A sostegno delle proprie pretese l'attuale appellante allegava di aver partecipato alla procedura selettiva di indetta con Controparte_1
provvedimento prot. n. 026638 del 2.10.2018, non classificandosi in posizione utile ad ottenere la progressione da C5 a C6 a causa di erronee/omesse valutazioni delle proprie capacità da parte dell'Amministrazione. Si doleva della mancata attribuzione di punteggio per
l'espletamento di incarichi esterni e di una erronea valutazione dei punti previsti per le capacità di polivalenza funzionale e abilità applicativa.
Concludeva, quindi, chiedendo l'inserimento in graduatoria in posizione utile per ottenere la progressione da C5 a C6 e per il risarcimento dei danni.
Si costituiva il sostenendo la correttezza della Controparte_1
valutazione dell'Amministrazione sia riguardo l'impossibilità di sussumere
l'attività svolta di rappresentanza dell'Ente innanzi al Giudice di Pace nella categoria degli incarichi esterni, sia riguardo la capacità di polivalenza funzionale e abilità applicativa del ricorrente. In subordine si contestava la quantificazione alla somma richiesta a titolo di risarcimento del danno.Si costituivano inoltre i Sigg.ri e , eccependo CP_3 CP_5 CP_2
l'inammissibilità del ricorso o, comunque, la sua infondatezza.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso e lo condannava alla rifusione delle spese legali.
Con atto di gravame l' censurava la decisione e ne chiedeva la riforma Pt_1
con accoglimento delle riproposte originare conclusioni.
Si costituiva il e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
resistendo al gravame chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Sosteneva e sostiene l'appellante che alla luce dell'esperienza acquisita, della capacità di polivalenza funzionale e dell'abilità applicativa, nonché tenuto
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conto della formazione svolta e dello svolgimento di incarichi esterni, in raffronto con quelli dei candidati partecipanti alla stessa categoria, nella progressione a cui aveva partecipato erano presenti errori con determinazione in difetto nel punteggio attribuitogli.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso.
Con l'appello si sostiene l'erroneita' della pronuncia nella parte in cui argomenta in merito alla natura dell'atto di cui si discute individuandolo come posizione organizzativa, laddove viceversa si controverte in materia di progressione economica orizzontale;
si lamenta la manifesta illogicita' e/o erroneita' e/o non conformita' a correttezza nell'attribuzione all'appellante del punteggio per “capacita' di polivalenza funzionale ed abilita' applicativa”
e/o di quelli attribuiti per la stessa voce ai controinteressati;
l'omessa valutazione dei documenti in atti e l'erronea interpretazione dei documenti in atti e tra questi della delega conferita dalla prefettura della provincia di roma al comune di prot m_it_pr_rmutg 01039053 del 15.07.2016 e CP_1
prima prot n 0088495/13/area III ter del 29.04.2013 e prima del 12.01.2009 unitamente all'incarico al sig eleuteri da parte del comune di in CP_1
favore della prefettura prot. 0028860 del 13.11.2017 e prima prot 25610 del
13.10.2016 e prima delega del 02.01.2012. oltre che della nomina a particolari posizioni di responsabilità anno 2018.
In ultimo si denuncia l'erroneita' della sentenza < il ricorrente alle spese di lite quantificate in euro 1000 oltre accessori in favore del comune ed euro 1000 oltre accessori in favore dei controinteressati violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. ed artt. 3, 24 e
111 Cost. >>.
Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal appellato per violazione degli artt. 342, CP_1
primo comma, c.p.c. e 434, primo comma, c.p.c. .
Il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni ripete quanto già sostenuto in prime cure e non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad un'acritica riproposizione delle medesime doglianze, così ponendo problemi di compatibilità con l'innovata disciplina normativa.
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La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n.
27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa
e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo,
l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni, l'assenza di puntuale critica o comunque
l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione, valutazione che può condurre anche ad un giudizio di limitata inammissibilità laddove difettino totalmente i requisiti dell'innovato art. 434 c.p.c.
In conclusione l'appello può ritenersi ammissibile, salvo quanto di seguito sarà esposto in ordine all'assoluta insufficienza e inidoneità a scalfire gli accertamenti e le ragioni del Tribunale.
Come si è anticipato il ha contestato anche nel Controparte_1
merito la fondatezza dell'appello sostenendo ed argomentando sulla non decisività dell'indicazione di posizione organizzativa in luogo di progressione economica orizzontale;
insistendo quanto alla estatta valutazione della capacità di polivalenza funzionale ed abilità applicativa e sulla intervenuta esclusione di svolgimento da parte dell'appellante di incarichi esterni.
L'appellante si duole che il Tribunale abbia confuso la fattispecie in esame – conferimento di progressione di fascia – con la diversa fattispecie di conferimento di posizione organizzativa.
Le progressioni - secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo - all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia comportanti
l'acquisizione di
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