Corte d'Appello Trento, sentenza 06/12/2024, n. 46
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Testo completo
R.G.LAV. 56/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO riunita in
Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. Dott. Ugo Cingano Presidente Relatore
2. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
3. Dott. Marco Vezzani Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello iscritta a ruolo in data 28.11.2023 al n. 56/2023 R.G. LAVORO promossa con ricorso d.d. 28.11.2023
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Moser (C.F.: ) del Foro di Trento ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Trento (TN), Via G. Canestrini n.2, come da mandato telematico in atti
APPELLANTE
CONTRO
1
(C.F.: ), il quale agisce in proprio, ai Controparte_1 C.F._3 sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cles (TN), via Enrico Bergamo n. 8 (PEC eper@ fax Email_1 Email_2
0463/608901)
APPELLATO
E CONTRO
(C.F.: , rappresentata Controparte_2 C.F._4 dall'Amministratore di Sostegno, avv. Monica Carlin (C.F.: ), come C.F._5 da decreto di nomina del Tribunale di Trento rappresentata e difesa, dall'avv. Cristina Postal
(C.F.: ) del Foro di Trento (TN) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._6 suo studio sito in Trento (TN), via G. Grazioli, come da mandato telematico in atti.
APPELLATO
OGGETTO: Retribuzione
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'avv. Depeder e la sig.ra nella proposizione Controparte_2 dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto dichiararla invalida e/o inefficace e/o inammissibile e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta definitività ex art.
647 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 91/2022 d.d. 7/7/2022 oggetto di opposizione.
Nel merito, contrariis rejectis:
Accertata la validità del contratto di lavoro d.d. 14/2/2023 per cui è causa, respingere le domande svolte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
2
Respingersi l'eccezione e la domanda di compensazione dei controcrediti dedotti nell'atto di opposizione in primo grado se riproposte, siccome inammissibili e/o infondate stante
l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro, la mancanza di connessione con le domande oggetto del giudizio, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine stante il diritto alla compensazione delle pretese creditorie avversarie con i crediti per retribuzioni e TFR maturati a favore della sig.ra da maggio 2022 sino alla data di cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro e con gli altri crediti dedotti in causa dall'appellante in primo grado.
In via subordinata, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
[...] in persona dell'amministratore di sostegno pro tempore, a pagare CP_2 all'appellante l'importo di Euro 8.370,84 o diversa somma di giustizia per le causali dedotte in causa dall'appellante.
In ogni caso, con condanna degli appellati o di quello tra essi che risulterà soccombente alla rifusione di compensi e spese di lite, anche generali ex art. 2 D.M. n. 5572014 e s.m., relative ad ambo i gradi di giudizio, oltre a competente IVA e cnpa.
In via istruttoria e in via subordinata istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
In via preliminare: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità della nuova domanda, proposta nel ricorso in appella dalla signora di compensazione Parte_1 delle pretese creditorie della signora con i crediti per retribuzioni e Controparte_2
TFR maturati a favore della signora da maggio 2022 sino alla data di Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro e con gli altri crediti dedotti in causa dall'appellante in primo grado;
Nel merito, in via principale: respingere, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 113/2023 del Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, e Parte_1 le domande ivi svolte e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.
113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla conferma della nullità del contratto dei lavoro d.d. 14.02.2013.
3
In via incidentale subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della validità del contratto di lavoro d.d. 14.02.13 tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_2 Parte_1
e di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla sig.ra in Parte_1 riforma della sentenza impugnata n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione
Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta creditrice nei confronti dell'appellante delle somme indicate Controparte_2 in narrativa e pari ad € Ciao 8373,29, respingere la domanda spiegata in via monitoria dalla signora eventualmente compensando le rispettive poste, con revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
In via incidentale ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della validità del contratto di lavoro d.d. 14.02.13 tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_2
e di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla signora Parte_1
in riforma della sentenza impugnata n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta creditrice nei confronti dell'appellante delle Controparte_2 somme sopra indicate, pari ad € 8373,29, o della somma diversa risultante di giustizia, voi eventualmente anche a titolo di arricchimento indebito, tenuto conto, in ogni caso, dei versamenti già effettuati per € 4000,00 sul totale ingiunto, ridurre secondo quanto risulterà determinato in corso di causa e/o risulterà di giustizia, eventualmente compensando la rispettive poste, gli importi dovuti dalla signora in favore Controparte_2 dell'appellante a titolo di retribuzioni per il periodo da luglio 2021 ad aprile 2022;
Sempre in via incidentale: in riforma della sentenza impugnata sentenza n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta a credito nei confronti Controparte_2 della signora delle somme sopra indicate, pari ad € 8373,29, o della somma Parte_1 diversa risultante di giustizia, voi eventualmente anche a titolo di arricchimento indebito, condannare la signora a rimborsare alla signora gli Parte_1 Controparte_2 importi indicati in narrativa nella misura di € 8373,29 ho la diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del primo e del presente grado di giudizio, compresi accessori di legge.
In via istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA DEPENDER : CP_1
4
Voglia l'Ecc. ma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO riunita in
Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. Dott. Ugo Cingano Presidente Relatore
2. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
3. Dott. Marco Vezzani Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello iscritta a ruolo in data 28.11.2023 al n. 56/2023 R.G. LAVORO promossa con ricorso d.d. 28.11.2023
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Moser (C.F.: ) del Foro di Trento ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Trento (TN), Via G. Canestrini n.2, come da mandato telematico in atti
APPELLANTE
CONTRO
1
(C.F.: ), il quale agisce in proprio, ai Controparte_1 C.F._3 sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cles (TN), via Enrico Bergamo n. 8 (PEC eper@ fax Email_1 Email_2
0463/608901)
APPELLATO
E CONTRO
(C.F.: , rappresentata Controparte_2 C.F._4 dall'Amministratore di Sostegno, avv. Monica Carlin (C.F.: ), come C.F._5 da decreto di nomina del Tribunale di Trento rappresentata e difesa, dall'avv. Cristina Postal
(C.F.: ) del Foro di Trento (TN) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._6 suo studio sito in Trento (TN), via G. Grazioli, come da mandato telematico in atti.
APPELLATO
OGGETTO: Retribuzione
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'avv. Depeder e la sig.ra nella proposizione Controparte_2 dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto dichiararla invalida e/o inefficace e/o inammissibile e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta definitività ex art.
647 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 91/2022 d.d. 7/7/2022 oggetto di opposizione.
Nel merito, contrariis rejectis:
Accertata la validità del contratto di lavoro d.d. 14/2/2023 per cui è causa, respingere le domande svolte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
2
Respingersi l'eccezione e la domanda di compensazione dei controcrediti dedotti nell'atto di opposizione in primo grado se riproposte, siccome inammissibili e/o infondate stante
l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro, la mancanza di connessione con le domande oggetto del giudizio, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine stante il diritto alla compensazione delle pretese creditorie avversarie con i crediti per retribuzioni e TFR maturati a favore della sig.ra da maggio 2022 sino alla data di cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro e con gli altri crediti dedotti in causa dall'appellante in primo grado.
In via subordinata, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
[...] in persona dell'amministratore di sostegno pro tempore, a pagare CP_2 all'appellante l'importo di Euro 8.370,84 o diversa somma di giustizia per le causali dedotte in causa dall'appellante.
In ogni caso, con condanna degli appellati o di quello tra essi che risulterà soccombente alla rifusione di compensi e spese di lite, anche generali ex art. 2 D.M. n. 5572014 e s.m., relative ad ambo i gradi di giudizio, oltre a competente IVA e cnpa.
In via istruttoria e in via subordinata istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
In via preliminare: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità della nuova domanda, proposta nel ricorso in appella dalla signora di compensazione Parte_1 delle pretese creditorie della signora con i crediti per retribuzioni e Controparte_2
TFR maturati a favore della signora da maggio 2022 sino alla data di Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro e con gli altri crediti dedotti in causa dall'appellante in primo grado;
Nel merito, in via principale: respingere, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 113/2023 del Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, e Parte_1 le domande ivi svolte e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.
113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla conferma della nullità del contratto dei lavoro d.d. 14.02.2013.
3
In via incidentale subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della validità del contratto di lavoro d.d. 14.02.13 tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_2 Parte_1
e di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla sig.ra in Parte_1 riforma della sentenza impugnata n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione
Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta creditrice nei confronti dell'appellante delle somme indicate Controparte_2 in narrativa e pari ad € Ciao 8373,29, respingere la domanda spiegata in via monitoria dalla signora eventualmente compensando le rispettive poste, con revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
In via incidentale ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della validità del contratto di lavoro d.d. 14.02.13 tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_2
e di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla signora Parte_1
in riforma della sentenza impugnata n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta creditrice nei confronti dell'appellante delle Controparte_2 somme sopra indicate, pari ad € 8373,29, o della somma diversa risultante di giustizia, voi eventualmente anche a titolo di arricchimento indebito, tenuto conto, in ogni caso, dei versamenti già effettuati per € 4000,00 sul totale ingiunto, ridurre secondo quanto risulterà determinato in corso di causa e/o risulterà di giustizia, eventualmente compensando la rispettive poste, gli importi dovuti dalla signora in favore Controparte_2 dell'appellante a titolo di retribuzioni per il periodo da luglio 2021 ad aprile 2022;
Sempre in via incidentale: in riforma della sentenza impugnata sentenza n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta a credito nei confronti Controparte_2 della signora delle somme sopra indicate, pari ad € 8373,29, o della somma Parte_1 diversa risultante di giustizia, voi eventualmente anche a titolo di arricchimento indebito, condannare la signora a rimborsare alla signora gli Parte_1 Controparte_2 importi indicati in narrativa nella misura di € 8373,29 ho la diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del primo e del presente grado di giudizio, compresi accessori di legge.
In via istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA DEPENDER : CP_1
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