Corte d'Appello Genova, sentenza 10/03/2025, n. 302

CA Genova
Sentenza
10 marzo 2025
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CA Genova
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 10/03/2025, n. 302
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 302
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo


R.G. 397/2022

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
IE SN di AR TT e SA ZZ, rappresenta- ta e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Livio Caprile, presso il cui studio in Genova, V. Corsica 21/16 Savona, è elettivamente domicilia- ta,
APPELLANTE contro
NG ZA, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.
Riccardo Ruffini, presso il cui studio in Rapallo, c.so Matteotti 26/26, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
e contro
Condominio Piazza delle Erbe 8- Genova -, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Federico Benvenuto, presso il cui studio in Genova, V.
Assarotti 13/3, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO

CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del
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primo motivo di appello, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, riformare la sentenza di pri- mo grado, accertando e dichiarando la responsabilità extracontrattuale del Con- dominio in persona del legale rappresentante pro tempore e/o la responsabilità contrattuale della sig.ra NG ZA, in qualità di locataria dell'immobile all'interno del quale veniva esercitata l'attività commerciale della IE, per i dan- ni economici subiti dalla IE a causa della sospensione dell'attività commercia- le per consentire l'espletamento dei lavori di consolidamento strutturale dello sta- bile, dichiarati urgenti e non differibili dalle Convenute, nonché conseguentemente condannare le odierne appellate congiuntamente, disgiuntamente, solidalmente o come meglio visto, a corrispondere all'appellante IE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 14.036,00 o o quella diversa meglio vista o che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo, o da quella diversa data meglio vista. Inoltre, in accogli- mento del secondo motivo di appello,Voglia l'Ecc.ma Corte adita accertare e di- chiarare quale non dovuto il versamento da parte della IE, quale conduttrice, dell'importo integrale dei canoni relativi al mese di aprile 2019 e maggio 2019 in favore della locataria sig.ra NG ZA, non avendo la IE potuto godere dell'immobile locato, esclusivamente per consentire l'espletamento dei lavori strut- turali allo stabile di Piazza delle Erbe 8, ed anzi avendo la IE versato in favore della locataria l'importo di 679 euro corrispondente al canone dovuto per i giorni di aprile e maggio 2019 durante i quali la conduttrice ha potuto usufruire dell'immobile locato. In Via istruttoria ribadiamo la nostra istanza affinchè l'Ecc.ma
Corte disponga consulenza tecnica d'ufficio al fine di definire e quantificare l'entità del danno economico subito dalla IE in conseguenza della sospensione della propria attività commerciale. Sempre in via istruttoria, si reiterano le istanze istrut- torie formulate nella memoria ex art 183 N. 2 C.P.C. (in atti) nonché nel foglio di p.c.di primo grado (in atti) che qui si ritrascrivono : si insta affinchè venga disposto interrogatorio formale del legale rappresentante del Condominio di Piazza delle
Erbe 8 sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che il Condominio di Piazza delle
Erbe 8 deliberava, in data 19.02.2019, lo svolgimento di opere di manutenzione straordinaria (nello specifico consolidamento della parte strutturale dello stabile) qualificate come urgenti e non procrastinabili;
” 2) “Vero che i conduttori dell'immobile locato dalla sig.ra ZA richiedevano all'Amministratore del Con- dominio che venisse esperita una perizia congiunta in contraddittorio con la sig.ra
ZA, in qualità di locataria, nonché con l'amministratore del Condominio sia ad inizio lavori che a fine lavori al fine di accertare e descrivere lo stato dei luoghi dell'immobile di Piazza delle Erbe 18 R nonché le attrezzatture fisse contenute nel
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locale”; 3) “Vero che l'Amministratore del Condominio ometteva di prestare la pro- pria disponibilità circa l'espletamento della perizia congiunta richiesta dai condut- tori, sia ad inizio lavori che in fase di consegna dell'immobile di Piazza delle Erbe
18 R;
” 4) “Vero che il Condominio si rendeva disponibile a corrispondere alla Big- gie il giusto e corretto indennizzo per la sospensione dell'attività commerciale, esercitata all'interno dell'immobile di Piazza delle Erbe 18/R, imposta dallo svol- gimento delle opere di manutenzione straordinaria qualificate come urgenti e non procrastinabili, come da pec del 14.03.2019 (nostra prod. n. 5);” 5) “Vero che il
Condominio, innanzi alle plurime richieste risarcitorie della IE in ordine all'indennizzo di cui sopra restava inerte e passivo;
Inoltre, si insta affinchè venga disposto interrogatorio formale della sig.ra ZA NG sui seguenti capitoli di prova: 6) “Vero che, solo in data 10.03.2019, la sig.ra ZA informava i soci del- la IE di quanto deliberato dal Condominio all'assemblea del 19.2.2019 ed, in particolare, riferiva solo in tal occasione come l'intervento di manutenzione straor- dinaria risultasse essere urgente, indispensabile e non procrastinabile stante il ri- schio di collasso della struttura derivante da precedenti opere svolte dai Condomi- ni sullo stabile in questione;
” 7) “Vero che la signora ZA, solo in data
10.03.2019, richiedeva ai soci della IE di consentire ai tecnici, già a far data dal 14.03.2019, l'accesso all'interno dell'immobile locato per far apporre i puntelli provvisori nel bagno del locale;
” 8) “Vero che i conduttori dell'immobile locato dalla sig.ra ZA richiedevano a quest'ultima che venisse esperita una perizia con- giunta in contraddittorio con la sig.ra ZA, in qualità di locataria, nonché con l'amministratore del Condominio sia ad inizio lavori che a fine lavori al fine di ac- certare e descrivere lo stato dei luoghi dell'immobile di Piazza delle Erbe 18 R nonché le attrezzatture fisse contenute nel locale”; 9) “Vero che la signora ZA ometteva di prestare la propria disponibilità circa l'espletamento della perizia con- giunta richiesta dai conduttori, sia ad inizio lavori che in fase di consegna dell'immobile di Piazza delle Erbe 18 R;
” 10) “Vero che la signora ZA faceva espressamente salvi i diritti della IE nei confronti del Condominio per i disagi nonché i danni economici connessi”; 11) “Vero che la signora ZA, innanzi alle plurime richieste risarcitorie della IE in ordine all'indennizzo di cui sopra resta- va inerte e passiva”; Inoltre, si insta affinchè l'Ill.mo Giudice autorizzi la prova per testi del signor TO RO in qualità di Condomino, all'epoca dei fatti, del
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