Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 10
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Testo completo
N. R.G. 511/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 511/2022 promossa da:
AH BD (c.f. [...]) e UG AD (c.f.
[...]), con il patrocinio dell'avv. MAURO CASELLA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (c.f. 02198590503), con il patrocinio dell'avv.
NICOLETTA RABIOLO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione disattesa, in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli art. 351 co.1 e 283 c.p.c.;
in via principale in accoglimento dell'Appello riformare per tutti i motivi esposti, la sentenza nr. 129/2022
1
reg.sent. pronunciata nella causa nr. 6221/2017 R.G. dal Tribunale di Lucca, nella persona del GOT Dott. Avv. Alberto Caruso, emessa e depositata in data 10 febbraio
2022 e per l'effetto ritenuta la responsabilità della parte appellata condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti secondo la quantificazione effettuata dai CTU, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In denegata ipotesi, visti i motivi dell'appello che si fondano unicamente sulle conclusioni di due perizie medico legali dei CTU nominati dal magistrato di prime cure, compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
““Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta
a quanto ritenuto di stretta giustizia.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 129/2022 del Tribunale di Lucca, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
UG AD e da AR BD, in proprio ma anche quali genitori del minore
AR MI, nato il [...], avevano citato l'Azienda Usl Toscana Nord Est davanti al
Tribunale di Lucca, deducendo che, nonostante le ecografie di routine eseguite durante la gravidanza dalla signora UG, in data 4.2.2013 e 8.5.2013, non era stata individuata una grave malformazione del feto, che aveva portato alla nascita del piccolo HA
MI con agenesia del perone dx, e assenza del secondo e quinto dito del piede dx.
Avevano quindi sostenuto che tale mancata diagnosi delle malformazioni congenite del feto aveva impedito alla madre di optare per l'interruzione della gravidanza e comunque ad entrambi i genitori di prepararsi ad affrontare la nascita di un figlio malformato, di talché essi, avendo scoperto le malformazioni solo al momento della nascita del bambino, a causa del trauma avevano sviluppato una sindrome depressiva;
per questo, avevano chiesto la condanna dell'Azienda a risarcire loro tutti i danni subiti (in proprio, posto che nonostante essi avessero agito anche nell'esercizio della potestà genitoriale sul minore non avevano in concreto dedotto alcun danno risarcibile in capo al bambino).
2
L'Azienda si era costituita, assumendo che non vi era stata nessuna negligente carenza informativa, poiché le ecografie erano state eseguite secondo gli standard previsti dalle linee guida in materia, e che in ogni caso alcun risarcimento poteva essere riconosciuto in mancanza della prova della mancata possibilità di esercitare l'aborto terapeutico.
Espletata una ctu medico-legale, il tribunale con sentenza n. 129/22 aveva respinto le domande risarcitorie, rilevando che non erano emerse omissioni nelle espletate ecografie, né era emerso che UG AD ove messa a conoscenza dell'esistenza di una malformazione congenita avrebbe manifestato la volontà di interrompere la (sua prima) gravidanza.
I sigg. UG AD e da AR BD hanno appellato tale sentenza, rilevando che le ecografie espletate dalla struttura sanitaria convenuta avevano visto solo il femore
e non tutto l'arto inferiore e il piede del feto, mentre il collegio peritale aveva precisato che l'ecografia del secondo trimestre eseguita in data 4.02.2013, aderendo ai protocolli internazionali ed alle linee guida “SIEOG” (ecografia morfologica), avrebbe dovuto evidenziate tutte le ossa lunghe dei quattro arti, seppure non si richiedesse in effetti per questo esame di primo livello la lettura “esatta” delle mani e dei piedi;
dunque, poiché tra le ossa lunghe erano comprese anche la tibia e il perone, ed il piccolo MI era nato con l'agenesia del perone, l'esame si era rivelato incompleto per un profilo fondamentale;
inoltre, hanno evidenziato che secondo i ccttuu sarebbe stato assolutamente opportuno procedere ad un esame ecografico di secondo livello unanimemente riconosciuto come idoneo ai fini del dirimere dubbi sorti durante l'esecuzione dell'esame routinario di primo livello, e dunque censurato la sentenza che non aveva dato rilievo a tali considerazioni peritali.
Quanto all'affermazione del primo giudice secondo cui non vi era prova che la gestante avrebbe abortito se avesse saputo della malformazione, hanno dedotto che il dovere dei sanitari è quello di informare correttamente e compiutamente la donna in merito alla malformazione, e che dunque era stato leso il diritto dei genitori ad essere informati così da potersi poi compiutamente autodeterminare, ma anche preparare, ed hanno quindi insistito nella liquidazione del danno conseguente il disturbo dell'adattamento cronico.
L'appellata s'è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e quater
e 342 c.p.c., e comunque chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 23.11.2023 è stata respinta l'istanza di sospensiva ex art. 283
c.p.c.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
21.10.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.10.2024.
3
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 511/2022 promossa da:
AH BD (c.f. [...]) e UG AD (c.f.
[...]), con il patrocinio dell'avv. MAURO CASELLA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (c.f. 02198590503), con il patrocinio dell'avv.
NICOLETTA RABIOLO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione disattesa, in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli art. 351 co.1 e 283 c.p.c.;
in via principale in accoglimento dell'Appello riformare per tutti i motivi esposti, la sentenza nr. 129/2022
1
reg.sent. pronunciata nella causa nr. 6221/2017 R.G. dal Tribunale di Lucca, nella persona del GOT Dott. Avv. Alberto Caruso, emessa e depositata in data 10 febbraio
2022 e per l'effetto ritenuta la responsabilità della parte appellata condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti secondo la quantificazione effettuata dai CTU, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In denegata ipotesi, visti i motivi dell'appello che si fondano unicamente sulle conclusioni di due perizie medico legali dei CTU nominati dal magistrato di prime cure, compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
““Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta
a quanto ritenuto di stretta giustizia.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 129/2022 del Tribunale di Lucca, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
UG AD e da AR BD, in proprio ma anche quali genitori del minore
AR MI, nato il [...], avevano citato l'Azienda Usl Toscana Nord Est davanti al
Tribunale di Lucca, deducendo che, nonostante le ecografie di routine eseguite durante la gravidanza dalla signora UG, in data 4.2.2013 e 8.5.2013, non era stata individuata una grave malformazione del feto, che aveva portato alla nascita del piccolo HA
MI con agenesia del perone dx, e assenza del secondo e quinto dito del piede dx.
Avevano quindi sostenuto che tale mancata diagnosi delle malformazioni congenite del feto aveva impedito alla madre di optare per l'interruzione della gravidanza e comunque ad entrambi i genitori di prepararsi ad affrontare la nascita di un figlio malformato, di talché essi, avendo scoperto le malformazioni solo al momento della nascita del bambino, a causa del trauma avevano sviluppato una sindrome depressiva;
per questo, avevano chiesto la condanna dell'Azienda a risarcire loro tutti i danni subiti (in proprio, posto che nonostante essi avessero agito anche nell'esercizio della potestà genitoriale sul minore non avevano in concreto dedotto alcun danno risarcibile in capo al bambino).
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L'Azienda si era costituita, assumendo che non vi era stata nessuna negligente carenza informativa, poiché le ecografie erano state eseguite secondo gli standard previsti dalle linee guida in materia, e che in ogni caso alcun risarcimento poteva essere riconosciuto in mancanza della prova della mancata possibilità di esercitare l'aborto terapeutico.
Espletata una ctu medico-legale, il tribunale con sentenza n. 129/22 aveva respinto le domande risarcitorie, rilevando che non erano emerse omissioni nelle espletate ecografie, né era emerso che UG AD ove messa a conoscenza dell'esistenza di una malformazione congenita avrebbe manifestato la volontà di interrompere la (sua prima) gravidanza.
I sigg. UG AD e da AR BD hanno appellato tale sentenza, rilevando che le ecografie espletate dalla struttura sanitaria convenuta avevano visto solo il femore
e non tutto l'arto inferiore e il piede del feto, mentre il collegio peritale aveva precisato che l'ecografia del secondo trimestre eseguita in data 4.02.2013, aderendo ai protocolli internazionali ed alle linee guida “SIEOG” (ecografia morfologica), avrebbe dovuto evidenziate tutte le ossa lunghe dei quattro arti, seppure non si richiedesse in effetti per questo esame di primo livello la lettura “esatta” delle mani e dei piedi;
dunque, poiché tra le ossa lunghe erano comprese anche la tibia e il perone, ed il piccolo MI era nato con l'agenesia del perone, l'esame si era rivelato incompleto per un profilo fondamentale;
inoltre, hanno evidenziato che secondo i ccttuu sarebbe stato assolutamente opportuno procedere ad un esame ecografico di secondo livello unanimemente riconosciuto come idoneo ai fini del dirimere dubbi sorti durante l'esecuzione dell'esame routinario di primo livello, e dunque censurato la sentenza che non aveva dato rilievo a tali considerazioni peritali.
Quanto all'affermazione del primo giudice secondo cui non vi era prova che la gestante avrebbe abortito se avesse saputo della malformazione, hanno dedotto che il dovere dei sanitari è quello di informare correttamente e compiutamente la donna in merito alla malformazione, e che dunque era stato leso il diritto dei genitori ad essere informati così da potersi poi compiutamente autodeterminare, ma anche preparare, ed hanno quindi insistito nella liquidazione del danno conseguente il disturbo dell'adattamento cronico.
L'appellata s'è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e quater
e 342 c.p.c., e comunque chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 23.11.2023 è stata respinta l'istanza di sospensiva ex art. 283
c.p.c.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
21.10.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.10.2024.
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2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
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