Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2024, n. 6983
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Testo completo
R.G. 1870/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII
così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1870 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 4.7.2024, con
termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 45 e 20 giorni, vertente
TRA
SE.FI.LN. S.C. (P.IVA. 03218560658), in persona del rappresentante legale p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aristide de Vivo e Gianfranco Mobilio ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell'Avv. Simona Rinaldi Gallicani in forza di procura in atti ricorrente
E
COMUNE DI GAETA (P.IVA 00142300599), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Rak ed elettivamente domiciliato in
Gaeta, Piazza XIX Maggio n. 10, presso l'Avvocatura Comunale in forza di procura in atti
resistente
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI
1
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il presente contenzioso trae origine dalla stipula di due contratti, conclusi tra il
Comune di Gaeta e l'Associazione Temporanea di Imprese SE.FI.LN. S.C. –
ARTEL S.r.l. (di seguito ATI.), con i quali il Comune aveva affidato all'ATI
l'accertamento e la liquidazione del tributo locale ICI, la gestione delle domande di rimborso e discarico presentate dai contribuenti all'Ente locale per il tributo in parola
non ancora prescritto e, inoltre, la predisposizione di un archivio elettronico con i dati di interesse dei contribuenti, compatibile con le strutture hardware e software in
uso all'Ente locale. Nello specifico, il primo contratto rep. 94/98, sottoscritto in data
5.11.1998, riguardava le annualità ICI 1993 - 1994 – 1995, mentre il secondo
contratto rep. 91/00, sottoscritto in data 22.9.2000, i periodi di imposta 1996 - 1997
– 1998.
Anni dopo, la SE.FI.LN. S.C., in proprio e quale mandataria dell'Associazione
Temporale con ARTEL S.r.l., in virtù della clausola compromissoria contenuta in entrambi i contratti all'art. 13, in data 20.11.2015 introduceva un giudizio arbitrale,
chiedendo, in forza dei contratti dianzi indicati: di accertare “il credito vantato dalla ditta SE.FI.LN. S.C. nei confronti del Comune di Gaeta in relazione al contratto
stipulato in data 5.11.1998 – detratto quanto già percetto e quanto oggetto del
contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Latina – nonché al contratto stipulato in data 22.09.2000, rep. 91/00”;
di determinare “l'ammontare del dovuto con riferimento alla data di maturazione dei singoli importi, con interessi ex DM
231/2002”;
di accertare “l'inadempimento del Comune di Gaeta per le causali innanzi indicate”;
di accertare e liquidare “ogni danno, diretto o indiretto, subito dalla SE.FI.LN. S.C.”;
di accertare “ove ritenuta la nullità dei contratti rep. 94/98 e rep. 91/00, la sussistenza di un illegittimo arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.”
e di determinare “l'indennizzo dovuto alla ditta SE.FI.LN. commisurandolo al compenso contrattualmente previsto ovvero in altro modo ritenuto, anche per le
pag. 2/12 quote inesigibili e per le spese affrontate per la ristampa degli avvisi di accertamento”;
di determinare “la spettanza degli interessi ex D.M. 231/2002, ovvero il maggiore danno ex art. 1224, II co., c.c., con decorrenza dalla data di arricchimento”;
di condannare la controparte alle spese del giudizio. Nominava quale arbitro l'Avv. Rosa Maria Landi.
Con atto notificato in data 9.12.2015, il Comune di Gaeta, in persona del sindaco
p.t., nominava quale arbitro il Prof. Avv. Stefano Fiorentino. A loro volta, gli arbitri nominati dalle parti, in data 10.3.2016, nominavano a completamento del collegio il
Prof. Avv. Andrea Federico quale terzo arbitro con funzioni di Presidente. Il
Collegio arbitrale si costituiva in data 6.6.2016 e assegnava alle parti termini per la
formulazione dei quesiti e dei
contro
-quesiti, per le richieste istruttorie e per il deposito dei documenti.
Il Comune di Gaeta, in sede di memorie difensive, eccepiva, preliminarmente, la
litispendenza con altra causa incardinata presso il Tribunale di Latina e il difetto di legittimazione attiva della A.T.I. SE.FI.LN. S.C. – ARTEL S.r.l. in quanto fallita.
Nel merito, asseriva l'avvenuta prescrizione dei crediti fatti valere;
eccepiva, inoltre, la nullità dei contratti stipulati con la ATI in quanto sottoscritti in violazione delle
norme di legge in materia di copertura finanziaria e, per l'effetto, chiedeva al
Collegio arbitrale di dichiarare che il Comune di Gaeta nulla dovesse versare alla
ricorrente in forza dei suddetti contratti invalidi. Chiedeva, altresì: di dichiarare
inammissibili ovvero rigettare (in quanto infondati o non provati) i quesiti e le domande formulati dalla controparte;
di dichiarare inammissibile ovvero rigettare (in
quanto infondata e non provata) la domanda di indebito arricchimento della stessa.
In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento
contrattuale della SE.FI.LN. S.C., in quanto l'Associazione appaltatrice avrebbe consegnato al Comune avvisi di liquidazione (da notificarsi a cura dell'Ente
appaltante) contenenti errori ed omissioni oltre che privi di essenziali elementi di identificazione dei destinatari;
tali criticità avevano fatto scaturire un contenzioso
con i contribuenti, già contestato dal Comune alla A.T.I. con la nota del Dirigente
pag. 3/12
del 20.2.2001 prot. n. 11079 e con la nota del 10.4.2001 prot. n. 16891 e, in ragione
di ciò, il Comune chiedeva la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni anche di immagine subiti allegando, tra l'altro, un articolo di giornale relativo alle problematiche della cittadinanza per l'erronea attività di riscossione. Con vittoria di spese di giudizio.
Dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio degli scritti difensivi conclusivi,
la controversia era trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2016.
Il Collegio arbitrale, in data 13.1.2017, definitivamente pronunciando sulle domande
proposte da SE.FI.LN. S.C. nonché sulle domande riconvenzionali proposte dal
Comune di Gaeta, all'unanimità dichiarava “la nullità, ex art. 1418, comma 1, cod. civ. del contratto del 5.11.1998, rep. n. 94/98, e del contratto del 22.9.2000, rep. n.
91/00, per violazione della norma imperativa recata dall'art. 35 d.lgs. n. 77/1995”;
rigettava l'azione di arricchimento ex art. 2041 ss. c.c. proposta da SE.FI.LN nei confronti del Comune di Gaeta in quanto inammissibile. Compensava tra le parti le spese e gli onorari di difesa, mentre poneva a carico di entrambe le parti, nella
misura della metà e con vincolo di solidarietà, il compenso degli arbitri e le spese del procedimento arbitrale. Il lodo arbitrale veniva sottoscritto in data 30.1.2017.
2. Nell'atto di impugnativa ritualmente notificato, SE.FI.LN. S.C. contestava le conclusioni cui era addivenuto il Collegio arbitrale, impugnando il lodo appena
citato. In particolare, criticava:
2.a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 35 e 37 del d.lgs. n. 77/1995, nonché falsa applicazione dell'art. 1418 co. 1 c.c. in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII
così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1870 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 4.7.2024, con
termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 45 e 20 giorni, vertente
TRA
SE.FI.LN. S.C. (P.IVA. 03218560658), in persona del rappresentante legale p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aristide de Vivo e Gianfranco Mobilio ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell'Avv. Simona Rinaldi Gallicani in forza di procura in atti ricorrente
E
COMUNE DI GAETA (P.IVA 00142300599), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Rak ed elettivamente domiciliato in
Gaeta, Piazza XIX Maggio n. 10, presso l'Avvocatura Comunale in forza di procura in atti
resistente
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI
1
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il presente contenzioso trae origine dalla stipula di due contratti, conclusi tra il
Comune di Gaeta e l'Associazione Temporanea di Imprese SE.FI.LN. S.C. –
ARTEL S.r.l. (di seguito ATI.), con i quali il Comune aveva affidato all'ATI
l'accertamento e la liquidazione del tributo locale ICI, la gestione delle domande di rimborso e discarico presentate dai contribuenti all'Ente locale per il tributo in parola
non ancora prescritto e, inoltre, la predisposizione di un archivio elettronico con i dati di interesse dei contribuenti, compatibile con le strutture hardware e software in
uso all'Ente locale. Nello specifico, il primo contratto rep. 94/98, sottoscritto in data
5.11.1998, riguardava le annualità ICI 1993 - 1994 – 1995, mentre il secondo
contratto rep. 91/00, sottoscritto in data 22.9.2000, i periodi di imposta 1996 - 1997
– 1998.
Anni dopo, la SE.FI.LN. S.C., in proprio e quale mandataria dell'Associazione
Temporale con ARTEL S.r.l., in virtù della clausola compromissoria contenuta in entrambi i contratti all'art. 13, in data 20.11.2015 introduceva un giudizio arbitrale,
chiedendo, in forza dei contratti dianzi indicati: di accertare “il credito vantato dalla ditta SE.FI.LN. S.C. nei confronti del Comune di Gaeta in relazione al contratto
stipulato in data 5.11.1998 – detratto quanto già percetto e quanto oggetto del
contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Latina – nonché al contratto stipulato in data 22.09.2000, rep. 91/00”;
di determinare “l'ammontare del dovuto con riferimento alla data di maturazione dei singoli importi, con interessi ex DM
231/2002”;
di accertare “l'inadempimento del Comune di Gaeta per le causali innanzi indicate”;
di accertare e liquidare “ogni danno, diretto o indiretto, subito dalla SE.FI.LN. S.C.”;
di accertare “ove ritenuta la nullità dei contratti rep. 94/98 e rep. 91/00, la sussistenza di un illegittimo arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.”
e di determinare “l'indennizzo dovuto alla ditta SE.FI.LN. commisurandolo al compenso contrattualmente previsto ovvero in altro modo ritenuto, anche per le
pag. 2/12 quote inesigibili e per le spese affrontate per la ristampa degli avvisi di accertamento”;
di determinare “la spettanza degli interessi ex D.M. 231/2002, ovvero il maggiore danno ex art. 1224, II co., c.c., con decorrenza dalla data di arricchimento”;
di condannare la controparte alle spese del giudizio. Nominava quale arbitro l'Avv. Rosa Maria Landi.
Con atto notificato in data 9.12.2015, il Comune di Gaeta, in persona del sindaco
p.t., nominava quale arbitro il Prof. Avv. Stefano Fiorentino. A loro volta, gli arbitri nominati dalle parti, in data 10.3.2016, nominavano a completamento del collegio il
Prof. Avv. Andrea Federico quale terzo arbitro con funzioni di Presidente. Il
Collegio arbitrale si costituiva in data 6.6.2016 e assegnava alle parti termini per la
formulazione dei quesiti e dei
contro
-quesiti, per le richieste istruttorie e per il deposito dei documenti.
Il Comune di Gaeta, in sede di memorie difensive, eccepiva, preliminarmente, la
litispendenza con altra causa incardinata presso il Tribunale di Latina e il difetto di legittimazione attiva della A.T.I. SE.FI.LN. S.C. – ARTEL S.r.l. in quanto fallita.
Nel merito, asseriva l'avvenuta prescrizione dei crediti fatti valere;
eccepiva, inoltre, la nullità dei contratti stipulati con la ATI in quanto sottoscritti in violazione delle
norme di legge in materia di copertura finanziaria e, per l'effetto, chiedeva al
Collegio arbitrale di dichiarare che il Comune di Gaeta nulla dovesse versare alla
ricorrente in forza dei suddetti contratti invalidi. Chiedeva, altresì: di dichiarare
inammissibili ovvero rigettare (in quanto infondati o non provati) i quesiti e le domande formulati dalla controparte;
di dichiarare inammissibile ovvero rigettare (in
quanto infondata e non provata) la domanda di indebito arricchimento della stessa.
In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento
contrattuale della SE.FI.LN. S.C., in quanto l'Associazione appaltatrice avrebbe consegnato al Comune avvisi di liquidazione (da notificarsi a cura dell'Ente
appaltante) contenenti errori ed omissioni oltre che privi di essenziali elementi di identificazione dei destinatari;
tali criticità avevano fatto scaturire un contenzioso
con i contribuenti, già contestato dal Comune alla A.T.I. con la nota del Dirigente
pag. 3/12
del 20.2.2001 prot. n. 11079 e con la nota del 10.4.2001 prot. n. 16891 e, in ragione
di ciò, il Comune chiedeva la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni anche di immagine subiti allegando, tra l'altro, un articolo di giornale relativo alle problematiche della cittadinanza per l'erronea attività di riscossione. Con vittoria di spese di giudizio.
Dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio degli scritti difensivi conclusivi,
la controversia era trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2016.
Il Collegio arbitrale, in data 13.1.2017, definitivamente pronunciando sulle domande
proposte da SE.FI.LN. S.C. nonché sulle domande riconvenzionali proposte dal
Comune di Gaeta, all'unanimità dichiarava “la nullità, ex art. 1418, comma 1, cod. civ. del contratto del 5.11.1998, rep. n. 94/98, e del contratto del 22.9.2000, rep. n.
91/00, per violazione della norma imperativa recata dall'art. 35 d.lgs. n. 77/1995”;
rigettava l'azione di arricchimento ex art. 2041 ss. c.c. proposta da SE.FI.LN nei confronti del Comune di Gaeta in quanto inammissibile. Compensava tra le parti le spese e gli onorari di difesa, mentre poneva a carico di entrambe le parti, nella
misura della metà e con vincolo di solidarietà, il compenso degli arbitri e le spese del procedimento arbitrale. Il lodo arbitrale veniva sottoscritto in data 30.1.2017.
2. Nell'atto di impugnativa ritualmente notificato, SE.FI.LN. S.C. contestava le conclusioni cui era addivenuto il Collegio arbitrale, impugnando il lodo appena
citato. In particolare, criticava:
2.a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 35 e 37 del d.lgs. n. 77/1995, nonché falsa applicazione dell'art. 1418 co. 1 c.c. in
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