Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Marco Bartoli - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 683 /2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.12.2024,
promossa da
LABORTEC CSE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Ranieri Fiastra ed elettivamente domiciliata in SC alla via Michelangelo n. 88 presso e nello studio del suddetto difensore;

Appellante
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Responsabile Contenzioso ABRUZZO, NA IT a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
Andrea De Nicola - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliato in Roma alla Via del Serafico n. 106, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Summa, che la rappresenta, assiste e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;

Appellata
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli Avv. Avv. Roberta Del Sordo e
Antonella Trovati giusta procura alle liti del notaio Dott. R. Fantini in Roma, con domicilio eletto nel proprio Ufficio di Avvocatura in L'Aquila, presso la locale Sede Provinciale dell'Istituto,
CORSO FEDERICO II , 68;
Appellato
avverso
la sentenza n. 1686/2022, depositata il 22.12.2022 dal Tribunale di SC nel procedimento civile n. 4844/2018 (a cui era stato riunito il giudizio 4954/2018), avente ad oggetto opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma integrale della sentenza appellata n° 1686/2022, del Tribunale Civile di
SC in persona del G.U. Dott.ssa Valeria Battista, pubblicata il 22/12/2022, a definizione del giudizio civile di I° grado iscritto al n. 4844/2018 (a cui era stato riunito il fascicolo 4954/2018), non notificata, in accoglimento del presente appello, così provvedere: accogliere l'appello con riferimento a tutti i motivi di gravame contenuti nel presente atto, che devono intendersi espressamente richiamati e trascritti e per l'effetto, accogliere le conclusioni


formulate nel giudizio di primo grado, da intendersi quivi integralmente trascritte e riportate, ovvero dichiarare illegittimo e/o nullo e/o privo di ogni effetto, sia l'atto di pignoramento presso terzi di fitti e/o pigioni ex art. 72 comma 1 DPR 602/73 n. 11286M/2018, codice identificativo fascicolo 83/2018/5014, emesso in data 22/05/2018 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, agente per la Provincia di SC, con ripetizione delle somme che fossero state nelle more coattivamente riscosse e sia le relative cartelle ed avvisi di addebito sottostanti;

in via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova, all'epoca articolati con le seconde memorie istruttorie nel giudizio di primo grado, da intendersi quivi integralmente trascritti e riportati al paragrafo apposito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorati di IVA, CAP e spese generali, del primo e del presente grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata Agenzia delle Entrate:
“Dichiarare inammissibile e improcedibili ai sensi dell'art. 617 e 618 c.p.c. i motivi di appello formulati ai punti C, D e E dell'atto di appello con conferma della sentenza su punto e condanna di controparte alle spese di primo e secondo grado;
dichiarare inammissibile per intervenuta rottamazione, l'appello per le due cartelle 0832017000281980700 e 08320170004140877000;
dichiarare inammissibili le domande avverso le cartelle per divieto di nova in appello, e comunque per carenza di giurisdizione in favore del giudice tributario, nonché per formazione del giudicato con la sentenza CTR Abruzzo 590/2018;
nel merito: rigettare tutti i motivi di appello in quanto infondati per i motivi esposti e comunque per carenza di interesse ad agire condannando controparte al pagamento delle spese del doppio grado;
in ogni caso: condannare controparte al pagamento delle spese di primo e secondo grado.
Con vittoria di spese della fase e compenso professionale.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di SC così ebbe a decidere:

PQM

:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 4844/2018 R.G. (cui è riunito quello avente n. 4954/2018 R.G.), ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: rigetta l'opposizione spiegata dalla LABORTEC C.S.E. S.R.L.;
condanna la LABORTEC C.S.E. S.R.L. alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'I.N.P.S. delle spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 10.860,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione del 7/11/2018, ritualmente notificato, l'AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE introduceva ex art. 615 comma II c.p.c. il presente giudizio di merito a seguito di rigetto della richiesta formulata dalla LABORTEC C.S.E. S.R.L. di sospensiva ex art. 624 C.P.C. della procedura esecutiva mobiliare instaurata dalla stessa Agenzia a seguito di notifica alla debitrice di atto di pignoramento per fitti o pigioni ex art. 72 comma I D.P.R. n. 602/1973. Parte attrice anche in questa sede sottolineava l'assoluta infondatezza ed inconferenza delle censure sollevate dalla debitrice consistenti in particolar modo: nell'avvenuto pagamento degli avvisi di addebito concernenti crediti per contributi previdenziali contraddistinti dai n.
38320170000387541000, 38320170000522488000, 33820170000956861000;
la non corretta determinazione dell'importo domandato in pagamento di cui alle cartelle esattoriali notificate;
la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento eseguita a mezzo PEC in quanto priva di firma digitale;
la mancata produzione in giudizio delle cartelle esattoriali in originale;
la tardiva costituzione dell'Agenzia nella fase cautelare dinanzi al G.E.
Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni “In via preliminare di merito: accertata la totale estraneità dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ai fatti per cui è causa, ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande relative agli avvisi di addebito n. 38320170000387541000, n. 38320170000522488000 e n. 33820170000956861000;
In via principale: respingersi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dalla società RT C.S.E. in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la legittimità del pignoramento presso terzi opposto. In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata. Con vittoria di spese diritti e onorari”. La debitrice LABORTEC CSE S.R.L., la quale aveva anch'essa instaurato giudizio di merito con atto di citazione del 9/11/2018 rubricato poi al n. 4954/2018 R.G., costituitasi ritualmente nel presente giudizio contestava integralmente le conclusioni rassegnate dal G.E. nella fase cautelare, reiterando, già in via preliminare, la richiesta di sospensiva dal primo giudice a suo dire indebitamente rigettata e domandando, comunque nel merito l'accoglimento dell'opposizione in quanto fondata alla luce delle argomentazioni ampiamente esposte in fase cautelare ed in questa sede pedissequamente riproposte. Si costituiva, altresì, con comparsa difensiva depositata in forma cartacea l'INPS – al quale era stato esteso il contraddittorio per effetto della notifica operata nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - il quale eccepiva, preliminarmente, la tardività dell'opposizione in quanto proposta decorsi quaranta giorni dalla data di notifica delle cartelle esattoriali trovando nella specie applicazione il disposto di cui all'art. 24 del Dlgs. n. 46/1999, eccependo, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle presunte irregolarità circa la formazione del ruolo o della cartella di pagamento.
Rappresentava, inoltre, che per i crediti di natura
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