Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2024, n. 754
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Testo completo
R.G. N.326/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. G A Presidente rel.
Dr. L PTI Consigliere
Dr. P L Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data11 maggio 2020 da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Marco
Locas, con domicilio digitale p.e.c.
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f. in Controparte_1 C.F._2
persona del proprio amministratore di sostegno signora rappresentatoe difeso dall'avv. Controparte_2
G D, giusta procura speciale dimessa nel giudizio di primo grado e giusta procura speciale allegata alla memoria di
1
costituzione in appello, con domicilio digitale PEC
Email_2
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 70/2020 del Tribunale di
Padova– sezione Lavoro
In punto: accertamento rapporto di lavoro subordinato
Causa trattata all'udienza del 23 novembre 2023.
Conclusioni per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis: In via istruttoria 1) Revocare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Padova – Giudice del Lavoro in data
08 ottobre 2019 e, per l'effetto, ammettersi prova per testi sulle circostanze e con i testi indicati nel ricorso introduttivo;
2) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta sub 1), ai sensi dell'art. 421, comma 1 c.p.c. indicare alle parti le irregolarità degli atti e assegnare un termine per provvedervi;
3) disporsi ai sensi dell'art. 191 c.p.c. consulenza tecnica contabile per accertare il quantum dovuto al ricorrente in relazione alle domande di cui è causa;
4) ordinarsi ai sensi dell'art.
425 c.p.c. alle OO.SS. di esibire il contratto di lavoro applicabile al rapporto di cui è causa;
5) ordinarsi all' di esibire il fascicolo Org_1
amministrativo relativo all'accertamento eseguito in relazione al rapporto tra le parti. Nel merito In riforma integrale della sentenza oggi impugnata, accogliersi le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo e che di seguito si trascrivono: 1) accertarsi e dichiararsi che fra e è Parte_1 Controparte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1/1/2012 al
22/09/2017;
2) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto precedente, condannarsi a pagare in Controparte_1
favore di la somma di € 62.096,05 o quell'altra Parte_1
maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta in corso di causa a 2 fronte delle causali di cui in premessa oppure che verrà ritenuta con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c.;
3) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto 1), condannarsi, altresì, il convenuto alla regolarizzazione contributiva presso gli
Istituti Previdenziali;
4) sempre per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto 1), condannarsì, altresì, il convenuto a pagare sulle suddette somme la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo. Con rifusione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellato: “In via pregiudiziale Sospendere il processo fino a quando non sarà deciso il procedimento penale n.
5076/19 RGNR del Tribunale di Padova in cui l'appellante Parte_1
è stato imputato per circonvenzione di incapace nei
[...]
confronti di Michele Famiglietti per i fatti per cui è causa. In principalità: 1) rigettare l'appello e confermare la sentenza n.
70/2020 del Tribunale di Padova. In subordine: 2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che sia sussistito un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, accertarsi e dichiararsi che nulla è più dovuto dal sig. al sig. In CP_1 Pt_1
ulteriore subordine: 3) compensare le eventuali somme ritenute dovute dal convenuto al ricorrente con il contro credito di quest'ultimo di € 3.251,85 per avere pagato in data 20.9.2016 alla
Polizia Locale del Comune di Padova, quale coobbligato in solido,
l'importo dovuto dal ricorrente in seguito al verbale n. 8164168 per guida senza patente e conseguente sequestro del ciclomotore Vespa
Piaggio targato X7GLMG. In ogni caso: 4) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15 % ed oltre ad I.V.A. e C.P.A..”
Svolgimento del processo
3
Con ricorso in appello depositato in data 11 maggio 2020 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 70/2020 del giudice del lavoro
[...]
del Tribunale di Padova con la quale ha rigettato la domanda di condanna al pagamento di €.62.095,05 a titolo di differenze retributive sul presupposto dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale addetto al servizio domestico e familiare, dall'1.1.2012 al 22.09.2017, alle dipendenze di
[...]
con orario di lavoro da lunedì al sabato, dalle ore 9 alle CP_1
ore 13 dal mese di settembre al mese di maggio e due domeniche al mese con il medesimo orario.
Con memoria depositata il 30 agosto 2021 si è costituito
[...]
per il tramite del proprio amministratore di sostegno, CP_1
chiedendo in via pregiudiziale sospendere il processo in attesa della definizione del procedimento penale a carico dell'appellante, imputato del delitto di circonvenzione di incapace e, nel merito, di respingere l'impugnazione.
La causa fissata inizialmente per il 16 settembre 2021, a seguito di due rinvii fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo, veniva discussa in data 27 ottobre 2022 e con ordinanza di pari data rimessa in istruttoria.
Escussi i testimoni all'udienza del 26 aprile 2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la discussione;
dopo un ulteriore rinvio fuori udienza per assenza giustificata dal relatore, la causa stata discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate
e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto all'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda. Quanto all'accertamento della subordinazione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di oneri allegatori
e di prova relativi, in generale, all'accertamento della natura 4
subordinata del rapporto lavorativo, anche con riguardo ai criteri complementari e sussidiari.
Richiamato il tenore dell'ordinanza dell'8/10/2019 di rigetto delle istanze istruttorie1, ha ritenuto che le risultanze documentali non consentivano di affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro
“caratterizzato dall'esercizio di un potere di eterodirezione gerarchica e disciplinare nell'esecuzione di qualsivoglia attività in favore del resistente;”. E ciò neppure considerando la possibile individuazione di indici sintomatici della subordinazione.
A tale riguardo ha evidenziato che il verbale ispettivo – relativo ad attività accertativa svolta dall' di Organizzazione_2
Padova dal 22 settembre 2017 al 12 marzo 2018 conteneva
“dichiarazioni non utilizzabili in giudizio come prova in quanto la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale pronunciata con ordinanzadell'8/10/2019 non ha consentito l'acquisizione da parte di tali soggetti di dichiarazioni rese nel contraddittorio delle parti;”. D'altronde la possibile rilevanza di tali dichiarazioni quali argomenti di prova, non aveva consistenza tale da ritenere raggiunta la prova circa la sussistenza di un rapporto lavorativo continuativo caratterizzato degli elementi strutturali della subordinazione. Ha richiamato sul punto il tenore delle dichiarazioni del medico curante del resistente della farmacista e di , CP_3 CP_4 Per_1
queste ultime “in assenza di vaglio processuale probatorio nel contraddittorio delle parti esse non possono di per se sole rilevare alla stregua di prova sufficiente dei fatti posti a fondamento della domanda.”. Anche a prescindere dal limite processuale di tale emergenza ha puntualizzato che “non ha riferito alcuna Per_1
5 circostanza da cui si possa evincere l'esistenza di un preciso vincolo di eterodirezione ad opera del resistente”.
Al contrario, dalla dichiarazione resa in sede ispettiva dallo stesso emergevano sintomi dell'inattendibilità della sua versione Pt_1
dei fatti, avendo dichiarato il ricorrente di aver ricevuto dal resistente circa 400 euro al mese, mentre nel ricorso si allega che la somma percepita mensilmente era pari a 200 euro.
Infine, con riferimento alla dichiarazione resa in sede ispettiva da nel mese di settembre 2016, il giudice padovano ne ha CP_1
disconosciuto “un attendibile valore confessorio in quanto si tratta di soggetto in condizione di inferiorità psico-fisica, dal mese di marzo 2018”. Ha valorizzato in tale contesto l'essere il resistente beneficiario di amministrazione di sostegno (doc. 1), ritenuto dallo specialista psichiatrico incapace di intendere e volere, assolutamente
“mancante coscienza di malattia, esposto a mala gestio pecuniaria, incapace di gestire gli stress motivi, affetto da comportamenti aggressivi ed antisociali (certificato del 22 febbraio 2018).”. Pur dando atto che la dichiarazione in esame risaliva all'circa ad un anno e mezzo anteriore alla data della certificazione psichiatrica, ha rimarcato la circostanza che il resistente versava “una condizione psichica talmente debilitata da imporre, secondo ragionevolezza, una particolare prudenza anche nella valutazione della dichiarazione resa nel settembre 2016.”.
In assenza di riscontro probatorio testimoniale, in conclusione, era emersa la prestazione di alcuni servigi in favore del ricorrente, ma senza alcuna prova della natura subordinata e della sua collocazione temporale.
2) L'appello è articolato sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo il signor lamenta l'erroneo omesso Pt_1
accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, avendo il primo giudice privato di valore probatorio le dichiarazioni 6
acquisite dagli ispettori del lavoro, “elementi oggettivi propri di un rapporto di
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