Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 121

CA Palermo
Sentenza
28 gennaio 2025
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CA Palermo
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 121
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 121
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 388 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
AL VA, AL NN RI, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVO VINCENZO appellanti
CONTRO
BCC GESTIONE CREDITI – SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEI CREDITI – S.P.A., nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 29/11/2016 a rogito del Notaio Dott. G. Ponzi di Monselice (Rep. 155756 Racc. 31125) e registrato ad Este in data 01/12/2016 tra CA DO IZ (cedente) e Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo (cessionario), rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUSEPPE BERTOLINO, appellato
OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)

1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per gli appellanti: « Voglia la Corte d'Appello, in riforma dell' impugnato provvedimento, di dichiarare la regolare costituzione nel giudizio di primo grado degli opponenti, e nel merito, per le motivazioni dedotte nell'atto di gravame, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 144/2016 emesso dal Tribunale di Marsala, anche nei confronti del fideiussore stante comunque la dipendenza della posizione dello stesso rispetto a quella della debitrice principale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio»
Conclusioni per l'appellato: « Voglia la Corte D'Appello rigettare poiché infondate in fatto e in diritto le domande formulate dagli appellanti, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata e condannano gli appellanti al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con due distinti atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificati, la sig.ra AM AN RI e il sig. AM OR, quest'ultimo in qualità di fideiussore della prima, proponevano opposizione avverso il D.I. n. 144/2013, emesso il 9 luglio 2013 dal Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Partanna, su istanza della CA di Credito Cooperativo del Belice, in amministrazione straordinaria. Entrambi chiedevano di ritenere e dichiarare non dovuto l'importo ingiunto con il D.I. opposto e, di conseguenza, revocare lo stesso per le motivazioni indicate in citazione.
Si instauravano pertanto, dinanzi al Tribunale di Marsala, due procedimenti recanti numeri di R.G. 2461/2013 e 2462/2013, aventi ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 144/2013.
Si costituiva, in entrambi i giudizi, l'istituto di credito procedente contestando quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dagli odierni appellanti e, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Si chiedeva inoltre, in comparsa, la riunione dei due procedimenti poiché aventi ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
I procedimenti si istruivano entrambi a mezzo produzione documentale;
il procedimento proposto dalla sig.ra AM AN RI veniva altresì istruito a mezzo CTU contabile, al fine di accertare il reale credito vantato dall'istituto bancario procedente alla luce delle eccezioni e difese svolte dall'opponente.
2
Posta in decisione la causa iscritta al n. di R.G. 2462/2013 promossa da AM
OR e già depositate le memorie conclusionali, il Tribunale, con ordinanza del 3 febbraio 2016, rilevato che avanti al medesimo giudice istruttore pendeva la causa iscritta al n. 2461/2013 R.G. avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta dal debitore principale, AM AN RI e che tale procedimento era stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, disponeva la rimessione sul ruolo della causa iscritta la n. 2462/13 rinviando all'udienza del 13 aprile 2016 per la riunione
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