Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2024, n. 665

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2024, n. 665
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 665
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo


R.G. N. 339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello
da
, nato a [...] il [...], e residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso come da mandato in atti dagli avv.ti Mario C.F._1
Scopinich (c.f – e Alberto C.F._2 Email_1
Checchetto (c.f. – del Foro di C.F._3 Email_2
Venezia, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Mestre (Ve), Via Cappuccina 40 (fax:
) P.IVA_1
Parte appellante
contro
in persona del liquidatore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. , con sede a Venezia - Mestre, via Cappuccina Controparte_2
11/4, P. IVA , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dal prof. avv. Riccardo P.IVA_2
Vianello (C.F.: ;
PEC ai fini delle notifiche: C.F._4
fax: 041-2391332), con domicilio eletto presso il suo Email_3
1
studio in Venezia, S. Croce 269
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 701/2022 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni:
Per parte appellante:
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello accogliere le domande tutte proposte dal ricorrente in primo grado nel
giudizio RG n. 1744/2021 e, pertanto, voglia l'Ill.ma Corte adita accertare e dichiarare che il
ricorrente ha svolto come Autista NCC livello C3 (CCCL Autorimesse e Noleggi Automezzi) ulteriore
ore di lavoro rispetto a quelle contrattualmente previste e riportate nei prospetti paga nel periodo da
ottobre 2017 ad Agosto 2018 nella misura di 60 ore lavorative in media a settimana (10 ore
giornaliere sei giorni sei sette) pari a 40 ore ordinarie e 20 ore straordinarie settimanali e, per l'effetto,
condannare la società a corrispondere al ricorrente i relativi importi Controparte_1
accertati e quantificati per differenze retributive dovute per straordinario, lavoro supplementare,
lavoro notturno, ferie, permessi e incidenza sul tfr, pari alla somma di € 17.155,75, come da conteggi
allegati al presente atto e da considerarsi parte integrante, ovvero nella diversa maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, e compenso professionale.
Per parte appellata:
confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro n. 701/2022 del 6 dicembre
2022, e, per l'effetto,
Nel merito:
- rigettarsi integralmente e sotto ogni profilo le domande proposte dal sig. , in quanto Pt_1
infondate in fatto e in diritto”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande di , Parte_1
volte al riconoscimento delle pretese differenze retributive per lavoro straordinario, supplementare,
notturno, ferie, permessi e incidenza sul TFR. Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
2
Il sig. è stato dipendente della soc. dal 4.10.2017 al Pt_1 Controparte_1
1°.03.2019, con qualifica di autista NCC e inquadramento al livello C3 del CCNL Autorimesse e
noleggio automezzi. Il lavoratore era assunto con orario part-time di 24 ore, poi aumentato a 36 ore
dal 1°.02.2018 e a 40 ore dal 1°.10.2018. Il sig. , affermando di aver svolto, in realtà, un Pt_1
orario settimanale di 60 ore (10 ore al giorno per sei giorni settimanali) sin dall'inizio dell'assunzione,
ha instaurato la presente causa al fine di vedersi riconosciute le conseguenti differenze retributive.
Il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore, così motivando:


1. Come già rilevato la conclusione del contratto di lavoro subordinato, per gli obblighi e

responsabilità incombenti sul datore di lavoro, determina una presunzione di corrispondenza del tipo
contrattuale alla fattispecie concreta, che deve essere vinta da una rigorosa prova contraria.


2. Il ricorrente chiede il riconoscimento del lavoro straordinario non pagato.



3. Sul punto come noto “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro

straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di
una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa
supplire la valutazione equitativa del giudice” (vd ex plurimis Cass. L., 16150/2018).


4. Parte ricorrente ha tuttavia allegato e chiesto di provare circostanze a tal fine generiche

[…]” (pag. 2).


5. Anche la documentazione prodotta dal ricorrente non corrobora quanto dallo stesso

sostenuto […]” (pag. 3).


9. Anche a dare per buona la confusa produzione documentale del ricorrente sub. Doc. 12

e 13 non si riesce a ricostruire l'orario come dallo stesso riferito e soprattutto il ricorrente non ha
dedotto, in ricorso, nemmeno indicativamente la modalità di svolgimento del proprio lavoro, con
riferimento agli orari, ai viaggi ai clienti.
10. E' vero che probabilmente svolgeva un orario di lavoro piuttosto variabile ma se non è
stato in grado di descrivere almeno indicativamente una o più giornate tipo, come gli è stato possibile
calcolare le ore svolte? E come sarebbe possibile comunque al Giudice ricavare le ore lavorate dal
ricorrente.
11. Anche l'attività ispettiva svolta dalla ITL non ha offerto significativi elementi, essendosi
3 basata sulle dichiarazioni del ricorrente, del figlio e sulla documentazione già prodotta in giudizio.
[…]
13. Ritiene pertanto il giudicante di dover rigettare il ricorso non essendovi
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