Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 4168
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. R B C Presidente rel.
2. dr. F R A Consigliere
3. dr. P B Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 21.11.2024 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2719/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona dell'Amministratore unico nonché legale Parte_1 rappresentante p.t., dr. (c.f. ), con sede Parte_2 C.F._1 legale in al Centro Direzionale – Isola C1, Partita Iva/CF , Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in sostituzione del precedente difensore , dall'Avv. A R (C.F: , presso il cui studio elett.te domicilia in Quarto (NA), C.F._2 al Corso Italia n.5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio, all'indirizzo di Posta elettronica certificata:
Email_1
appellante
CONTRO
CP_1
-appellato-non costituito
Oggetto: ricorso in appello avverso la Sentenza n°1962/2021, non notificata, depositata e pubblicata in data 23.03.2021 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 4.4.2019, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2019 emesso dal GL del Tribunale di Napoli in data 11.1.2019 e notificatole in data 26.02.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 153,85 a favore del dipendente CP_1
a titolo di conguaglio ore per gli anni 2016 e 2017, vale a dire la differenza
[...] tra quanto lavorato in più , mese per mese, e quanto erogato in più dalla Azienda rispetto alle ore effettivamente lavorate. Eccepiva, in via preliminare, la propria natura di società in house cui ricollegava il divieto di attribuzione al lavoratore di somme non previste dalla legge o dal CCNL;
affermava l'infondatezza della avversa tesi, fondata su erronea interpretazione dell'art. 19 CCNL di settore;
proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dal dipendente a titolo di conguaglio ore dalla data di assunzione al gennaio 2016. Si costituiva l'opposto che resisteva sia all'opposizione che alla domanda riconvenzionale. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale, confermando il D.I. opposto;
condannava la alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 22.9.2021, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto erroneamente la correttezza dei conteggi operati dalla controparte, ritenendoli adeguatamente motivati nonché nella parte in cui il medesimo giudicante aveva erroneamente valutato le risultanze processuali, omettendo di analizzare il contenuto degli statini paga (prodotti in atti di causa dal medesimo opposto), ma soprattutto omettendo di valutare tali emergenze processuali nel loro complesso ;
evidenziava che vi era stata una errata valutazione sia delle emergenze processuali che del materiale probatorio in relazione alla domanda di condanna della società al pagamento della retribuzione relativa alle ore lavorate oltre l'orario ordinario di lavoro e comunque oltre le 173 ore mensili convenzionalmente retribuite, assumendo che il ricorrente non aveva mai effettuato prestazioni di lavoro straordinario attenendosi sempre all'orario ordinario di lavoro (come risultante dalla documentazione in atti - fogli di presenze e statini paga) ;che , dunque, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova di avere prestato un orario di lavoro superiore alle 173 ore mensili retribuite;
che in ogni caso la società non aveva mai
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. R B C Presidente rel.
2. dr. F R A Consigliere
3. dr. P B Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 21.11.2024 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2719/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona dell'Amministratore unico nonché legale Parte_1 rappresentante p.t., dr. (c.f. ), con sede Parte_2 C.F._1 legale in al Centro Direzionale – Isola C1, Partita Iva/CF , Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in sostituzione del precedente difensore , dall'Avv. A R (C.F: , presso il cui studio elett.te domicilia in Quarto (NA), C.F._2 al Corso Italia n.5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio, all'indirizzo di Posta elettronica certificata:
Email_1
appellante
CONTRO
CP_1
-appellato-non costituito
Oggetto: ricorso in appello avverso la Sentenza n°1962/2021, non notificata, depositata e pubblicata in data 23.03.2021 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 4.4.2019, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2019 emesso dal GL del Tribunale di Napoli in data 11.1.2019 e notificatole in data 26.02.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 153,85 a favore del dipendente CP_1
a titolo di conguaglio ore per gli anni 2016 e 2017, vale a dire la differenza
[...] tra quanto lavorato in più , mese per mese, e quanto erogato in più dalla Azienda rispetto alle ore effettivamente lavorate. Eccepiva, in via preliminare, la propria natura di società in house cui ricollegava il divieto di attribuzione al lavoratore di somme non previste dalla legge o dal CCNL;
affermava l'infondatezza della avversa tesi, fondata su erronea interpretazione dell'art. 19 CCNL di settore;
proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dal dipendente a titolo di conguaglio ore dalla data di assunzione al gennaio 2016. Si costituiva l'opposto che resisteva sia all'opposizione che alla domanda riconvenzionale. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale, confermando il D.I. opposto;
condannava la alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 22.9.2021, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto erroneamente la correttezza dei conteggi operati dalla controparte, ritenendoli adeguatamente motivati nonché nella parte in cui il medesimo giudicante aveva erroneamente valutato le risultanze processuali, omettendo di analizzare il contenuto degli statini paga (prodotti in atti di causa dal medesimo opposto), ma soprattutto omettendo di valutare tali emergenze processuali nel loro complesso ;
evidenziava che vi era stata una errata valutazione sia delle emergenze processuali che del materiale probatorio in relazione alla domanda di condanna della società al pagamento della retribuzione relativa alle ore lavorate oltre l'orario ordinario di lavoro e comunque oltre le 173 ore mensili convenzionalmente retribuite, assumendo che il ricorrente non aveva mai effettuato prestazioni di lavoro straordinario attenendosi sempre all'orario ordinario di lavoro (come risultante dalla documentazione in atti - fogli di presenze e statini paga) ;che , dunque, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova di avere prestato un orario di lavoro superiore alle 173 ore mensili retribuite;
che in ogni caso la società non aveva mai
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