Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 27
Sentenza
14 gennaio 2025
Sentenza
14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. IO Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.804 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
INAIL, con gli avv.ti PAONESSA ELISABETTA, ALLEGRINI FABRIZIO,
ricorrente in riassunzione-appellante
E
SABOLIO SRL, con gli avv.ti DI DONNA MICHELE, PEDONE MARGHERITA
ARNO' VINCENZO,
resistente in riassunzione-appellata
PA ES,
resistente in riassunzione-appellato
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IP EL, IP OR, IP IC EF e IP CA, tutti in qualità di eredi del sig. IP NC, con l'avv. Pasquale Gabriele Mazzeo,
resistenti in riassunzione oggetto: annullamento con rinvio dalla Cassazione;
azione di regresso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO.
1.Con sentenza del 17.7.2020, la Corte d'appello di Catanzaro, adita dall'INAIL, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di regresso dell'Istituto e ha condannato in solido la AB s.r.l. e NC IP, quale titolare della omonima ditta individuale, a versare la somma di euro 220.301,25 corrispondente a quella erogata in relazione all'infortunio occorso il 21.3.1994 ai danni di IO
Massa.
1.2- In particolare, la Corte ha accertato in punto di fatto, sulla scorta delle dichiarazioni rese nel giudizio penale, della sentenza di assoluzione e del verbale di sopralluogo redatto nell'immediatezza dell'infortunio:
-che la società AB si occupava dell'estrazione e distillazione dell'olio di sansa ed essiccazione;
-che nei luoghi di lavoro insistevano due capannoni con struttura in cemento armato e metallo e che su uno di essi la società aveva commissionato alla ditta IP
l'esecuzione di opere di carpenteria metallica;
-che, al momento dell'incidente, gli operai ER e OL, dipendenti della appaltatrice, stavano ultimando il montaggio delle lamiere di copertura su una specie di torretta montata a ridosso del capannone, quando accidentalmente cadeva un'asse di legno della lunghezza di circa 2 metri e mezzo, che colpiva sul capo dipendente della società committente, IO Massa, che, nello svolgere le proprie incombenze, si trovava a transitare nella zona sottostante la struttura in oggetto;
-che nel sansificio non erano presenti cartelli atti a segnalare i lavori in corso né il cantiere era transennato, in modo da impedire che persone non addette ai lavori
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potessero introdursi nello stesso, e neppure vi era una rete metallica di protezione intorno alla struttura ove i due operai stavano lavorando.
Ha, poi, ritenuto che la mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza (reti protettive attorno alla torretta, transenne o segnalazioni del cantiere) nonché la evidente commistione degli spazi di lavoro tra l'azienda committente e la ditta appaltatrice fondavano, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 626 del 1994, la responsabilità di entrambe le società per l'infortunio verificatosi.
3. Avverso tale sentenza la AB s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3.1-Con il primo ha lamentato che la fattispecie oggetto di causa non è disciplinata dall'art. 7, d.lgs. n. 626 del 1994, in quanto entrato in vigore il 27.11.1994, mentre l'infortunio per cui è stata esercitata l'azione di regresso risale ad epoca anteriore
(21.3.1994). Ha sostenuto che la disciplina applicabile ratione temporis, è l'art. 5, d.p.r.
n. 547 del 1955,e che non essendo configurabile un obbligo della committente di incidere sull'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi all'attività della appaltatrice, è su quest'ultima (ditta IP) che ricade la responsabilità esclusiva dell'infortunio in oggetto;
3.2-con il secondo motivo, ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: la Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione le deposizioni dei testimoni escussi nel processo penale dalle quali risulta, a suo dire, che (a), nel corso dei lavori affidati alla appaltatrice, la zona era delimitata da un'impalcatura, transennata e munita di segnali e inoltre che (b),
l'infortunio si era verificato quando i lavori dati in appalto erano stati ultimati, il cantiere smontato e gli operai stavano raccogliendo gli attrezzi depositati sulla torretta dove avevano lavorato.
4. La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ritenuto assorbito il secondo, con la seguente motivazione:
<La Corte d'appello ha errato nell'individuare la norma regolatrice del caso concreto, avendo affermato la responsabilità degli appellati per l'infortunio occorso al
Massa, ai fini dell'azione di regresso dell'Inail, in base all'art. 7, del d.lgs. n. 626 del
3 1994, non in vigore all'epoca dell'infortunio, risultando applicabili, ratione temporis, le disposizioni di cui al d.P.R. 547 del 1955. Rispetto a tali disposizioni, come costantemente interpretate da questa S.C. (v., in particolare, Cass. n. 45 del 2009, sulla nozione di “ambiente di lavoro”, di cui all'art. 4, lett. B, come quello in cui siano presenti più imprese, ciascuna con propri dipendenti, ed in cui i rischi lavorativi interferiscono con l'opera di altri soggetti;
v. anche Cass. n. 18603 del 2003 sugli obblighi del datore di lavoro in relazione all'intero processo produttivo, anche in ipotesi di appalti endoaziendali), dovrà essere valutata la responsabilità delle parti private ai fini dell'azione di regresso dell'Inail>>.
Ha, quindi, annullato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
5. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dall'INAIL con ricorso depositato in data 3.8.2022.
5.1-L'Istituto ha ritualmente notificato l'atto nei confronti di AB SR;
mentre nei confronti dell'altra parte, ha effettuato una prima notifica agli eredi di un omonimo di
IP NC, esercente l'impresa dii mugnaio, e una