Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 169

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 169
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 169
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. SE De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2591/2023 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1139/2023, deliberata il 1.4.2023 e pubblicata il 19.4.2023 (n. 5454/2015 RG);

TRA
CO NT, c.f. [...],
CO IN, c.f. [...],
FRINO CE, c.f. [...]), tutti in proprio e nella qualità di eredi di CO RN, difesi dall'avv.
Vincenzo Banfi (c.f. [...]) domicilio digitale: avvvincenzo.banfi@pecavvocatifrosinone.it
APPELLANTE
E
LO NT, c.f. [...],
CESARANO SE, c.f. [...], difesi dall'avv. Pasquale Sicignano (c.f. [...]) domicilio digitale: pasquale.sicignano2@ordineavvocatita.it
APPELLATI
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CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
La vicenda processuale è riportata nella sentenza di primo grado nei seguenti termini.
In sintesi, con atto di citazione in riassunzione ex art 354 c.p.c bis c.p.c, le parti attoree chiedevano: a) previo accertamento tecnico, condannare i convenuti in solido alla eliminazione delle opere abusive create, come descritte in atto ed alla eliminazione degli abusi e/o acquisizioni connessi alla costruzione del muro, con rettifica dello stesso, con eliminazione di quanto creato in danno del diritto dell'aia ed al sottosuolo degli attori b) condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni per l'acquisizione del terreno
e per la diminuzione di aria e luce al fondo attoreo fino alla eliminazione delle opere ;
c) condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti derivati dalla condotta illecita degli stessi d) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ex art 93 c.p.c .A tal proposito, deducevano 1) di essere proprietari di varie zone di terreno adiacenti, in località Petraro di Castellammare di Stabia di cui al foglio 4

p.lla 349 al N.C.E.U di detto comune, per atto d'acquisto per notar d'Orsi del
17.06.1992, con tutti gli annessi diritti, accessioni comunioni e pertinenze e servitù emergenti dallo stato dei luoghi, con comunione all'aia annessa al complesso immobiliare. 2) che tutti i fondi dedotti dagli attori hanno destinazione agraria 3) che la
EN RD NT, proprietaria di terreno adiacente e confinante con i fondi attorei, di cui alla p.lla 92, costruiva sul confine un muro di cinta, con annessa rete metallica e tubi, nonché a distanza di 1.5 m al di là del confine, un capannone in ferro, con fondazione in cemento armato;
4) che tali opere risultavano illegittime per i seguenti motivi: - il muro di confine dedotto occupa suolo di proprietà attorea, ha recintato l'aia comune impedendo cosi l'accesso degli attori sul bene comune;
inoltre esso acquisiva altro suolo attoreo in forza delle staffe in ferro nella struttura di base, ed, in altezza provocava diminuzione di aria e di luce su tutto lo sviluppo laterale della proprietà degli attori, con danni alle colture derivanti dalla perdita di amenità, - che il capannone di cui sopra viola le distanze tra costruzioni, in forza del regolamento edilizio di Castellammare di Stabia che impone distanza minima di mt 7 dal confine.

Si costituiva la convenuta RD che eccepiva: l'estinzione del giudizio per violazione art 354 c.p.c, nonché per violazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte necessario AN SE;
in via subordinata, dichiararsi nulla la citazione ex art 163 c.p.c e nel merito il rigetto della domanda attorea infondata in fatto ed in diritto. Esperiva domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la demolizione della struttura edilizia attorea iscritta al foglio 4 part 349, 1607 e 1608 siccome non a distanza regolamentare. Deduceva ,altresì, l'appropriazione, parte actoriis, di un canale comune di irrigazione che attraversa il loro fondo lungo tutto il confine, sino alla

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proprietà della comparente All'uopo brevemente eccepiva: 1) la legittimità dell'opera muraria posta lungo il confine, dato che esso veniva realizzato nel 1990, epoca in cui gli attori erano già in possesso dei fondi;
2) che tale opera muraria non esclude amenità ed aria al fondo attoreo, né tantomeno impedisce l'accesso da parte degli stessi all'aia in comunione;
3) che il capannone è una struttura movibile, priva di copertura e qualificato come impianto serricolo ed eretto a seguito di autorizzazione comunale.

Si costituiva, tardivamente, il coniuge della sig.ra RD NT, Sig.re
AN SE il quale si riportava a tutte le eccezioni e domande avanzate dal convenuto.”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea dichiarando illegittima la costruzione del capannone (serra) cosi come descritto da ctu insistente su fondo del convenuto, ordinandone l'arretramento di metri 1,3 dal confine cosi come previsto da ctu con conseguenziale demolizione delle parti da queste realizzate in violazione delle norme sulle distanze dal confine;

2) Rigetta le altre richieste attoree;

3) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto disponendo
l'arretramento del deposito attoreo cosi come stabilito da c.t.u, per la parte che realizza lo sconfinamento, di mt 3,2 con conseguenziale demolizione delle parti realizzate in violazione delle norme sulle distanze dal confine;

4) Rigetta per il resto ;

5) Pone le spese di c.t.u del presente giudizio a carico di entrambe le parti processuali nella misura del 50%;

6) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame NT PO,
IN PO e CE NO, eredi di RN PO, ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto:
1) In relazione al capo 1) Accertare e dichiarare illegittima la costruzione del capannone così descritto dal CTU insistente sul fondo dei convenuti, ordinandone
l'arretramento a metri 7,00 dal confine così come previsto dalla relazione tecnica poiché in violazione del Piano Regolatore Generale vigente, con conseguente condannare gli appellati alla demolizione delle parti da questi realizzate in violazione delle norme sulle distanze di confine. Inoltre, condannare gli stessi appellati alla demolizione e all'arretramento della stessa costruzione insistente sul terreno dei convenuti fino alla distanza minima di metri 10 dall'edificio di proprietà aliena alle parti processuali sito a
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Nord, poiché costruito in violazione del Piano Regolatore Generale vigente, in materia di distanza tra edifici;

2) In relazione al capo 3) della sentenza impugnata riformare disponendo il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti in quanto, alla data di presentazione della stessa domanda riconvenzionale risultavano ampiamente prescritti i termini di legge. Contestualmente, accertare e dichiarare la legittimità del capanno insistente sul terreno degli odierni appellanti, poiché la prima datazione certa dello stesso risale al
1974, come chiaramente dimostrato dalle fotografie aeree I.G.M. datate 1974, ed ancor più chiaramente da quella datata 1990 contenuti negli allegati alla relazione tecnica del
CTU;

3) In relazione al capo 5) Riformare la ripartizione delle quote di spesa di CTU nella misura dell'80% a carico dei signori RD NT e AN SE, odierni appellati, ed il residuale a carico degli appellanti.
4) In relazione al capo 6) Riformare la compensazione delle spese di liti, condannando gli odierni appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”.
NT RD e SE AN hanno resistito all'impugnazione ed hanno chiesto:
“… - Nel rito dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per violazione dell'art.
342 cpc;

- Nel merito rigettare integralmente l'appello
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