Corte d'Appello Genova, sentenza 28/05/2024, n. 738

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 28/05/2024, n. 738
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 738
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo

RG. n. 979/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott.ssa Maria Laura MORELLO, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 506/2022 del 11/09/2022 del Tribunale di
Imperia, promossa da:
VE NN (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. FR
Solerio, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Sanremo (IM), Via Roma, n. 176
APPELLANTE contro
LLEL ZI (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Marzia Balestra, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso la quale è elettivamente domiciliata in Bordighera (IM), via Roma n. 2
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
LLEL RI AV (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Maria Gentile, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso la quale è elettivamente domiciliata in Ventimiglia (IM), via
Roma n. 21
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
CONDOMINIO PALAZZINA AL SOLE (C.F.: 90060250082), in persona del legale rappresentante pro tempore Andrea Aprosio, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena
Durante, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso la quale
è elettivamente domiciliato in Bordighera (IM), Via Sant'Antonio, n. 18
1


APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE VE NN
Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e preliminare:
1) nei confronti di ELAG ZI dichiarare la inammissibilità delle eccezioni nuove, irritualmente introdotte in causa, con la comparsa di costituzione e risposta depositata, in appello, punto 14 sotto le lettere a) b) c) e d), alla luce dell'art. 345 c.p.c.
2) nei confronti di AV ELAG BI, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione e mancata applicazione degli art. 342 e 343 c.p.c. e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.
In ogni caso, confermare l'inammissibilità dell'intervento in causa del sig. AV
ELAG BI, per carenza di interesse.
Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi nei confronti del sig. AV ELAG
BI, oltre alle spese generali nella misura del 15% delle competenze.
Nel merito, respinta ogni avversa eccezione, deduzione o argomento, dichiarare la nullità della delibera, assunta il 28.06.18 dalla Assemblea del Condominio Sole del Complesso
Conca Verde punto 1) dell'ODG, per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in primo grado, con conseguenziale provvedimento di demolizione.
Dichiarare e accertare che l'opera è lesiva del decoro architettonico del palazzo condominiale, in relazione alla sua simmetria, estetica e all'aspetto generale dell'edificio.
Dichiarare, altresì, che la sig.ra ELAG ZI non è titolare di alcun diritto di passaggio dal terreno di proprietà di terzi agli enti condominiali e pertanto, per l'effetto, ordinare la cessazione della condotta antigiuridica posta in essere dalla convenuta, consistente nel passaggio dal fondo di terzi, attraverso gli enti condominiali e agli enti condominiali.
Dichiarare la violazione delle distanze legali tra le costruzioni e la lesione del diritto di comproprietà dell'attrice degli Enti Condominiali del Condominio Sole da parte della sig.ra dell'AG.
Di conseguenza, per tutti questi motivi, ordinare la rimozione dell'opera lesiva del diritto di comproprietà dalla convenuta, realizzata, allo scopo di ottenere la effettiva libertà degli enti condominiali, così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui.
Condannare la sig.ra ELAG ZI alla messa in pristino dello stato dei luoghi antecedenti alla realizzazione della passerella pedonale sospesa di collegamento tra
2 l'immobile di sua proprietà ed un terreno adiacente (lato nord), di cui ne è sempre la medesima proprietaria, richiesta con SCIA. (n. 332/17), depositata al Comune di Vallecrosia in data 28.09.17.
Con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa derivante dalla lesione al diritto di proprietà e comproprietà di cui l'attrice è titolare.
Con vittoria di spese e competenze legali oltre alle spese non documentate liquidate nella misura del 15% delle competenze” di entrambi i gradi nei confronti del Condominio
NA al Sole, della sig.ra ZI ELAG e del sig. AV ELAG BI.
In via istruttoria, chiede ammettersi, ove ritenuto necessario, supplemento di CTU al fine di rispondere alla parte del quesito non ammessa dal giudice di primo grado.
“Accerti, il CTU, la distanza dai muri perimetrali dell'edificio condominiale della passerella sospesa che mette in comunicazione il terreno posto al lato nord dell'edificio con l'alloggio int. 16, sito in Vallecrosia sito nel Condominio Sole del Complesso “Conca Verde” di
Vallecrosia (IM), NA n. 11.
Indichi la normativa di riferimento comunale statale”.
PER L'APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE LLEL ZI
Voglia la Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria e previo ogni incombente di rito, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale:
a) accertare e dichiarare (e/o dare atto) che, con le allegazioni poste a fondamento del secondo motivo d'appello l'appellante principale ha introdotto, per i motivi meglio esposti dalla deducente in atti, un tema di indagine del tutto nuovo ed inammissibile ai sensi dell'art.
345 c.p.c.;

e, per l'effetto,
- dichiarare, sempre ai sensi della prefata norma codicistica, l'inammissibilità di esse allegazioni e del motivo in esame, con ogni conseguente provvedimento;

b) accertare e dichiarare (e/o dare atto) che le allegazioni contenute nell'atto d'appello in relazione alla proprietà della porzione di terreno su cui risulta appoggiata la passerella oggetto di causa sono state introdotte in giudizio dall'appellante principale per la prima volta con il suddetto atto e dunque tardivamente, in patente violazione dell'art. 345 c.p.c. ed in un contesto in cui la circostanza che detta porzione di terreno fosse di proprietà della Sig.ra
ZI LLEL era rimasta pacifica durante tutto il corso dello svolgimento del giudizio di primo grado;

e, per l'effetto,
3 - dichiarare l'inammissibilità di esse allegazioni e/o comunque la loro inutilizzabilità ai fini del decidere, con ogni conseguente provvedimento;

c) accertare e dichiarare (e/o dare atto) che le allegazioni e precisazioni addotte a supporto del terzo motivo d'appello con riferimento all'asserita servitù di passaggio costituita a carico degli enti condominiali, di cui si è data specifica contezza nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi depositati dalla deducente, sono state introdotte in giudizio dalla Sig.ra IT VE, per la prima volta, con la comparsa conclusionale depositata da quest'ultima nell'ambito del precedente grado di giudizio e dunque tardivamente, in patente violazione alle preclusioni di rito volte a garantire la cristallizzazione del thema decidendum entro il primo dei termini previsti dall'art. 183, 6° comma n. 1) c.p.c.;

e, per l'effetto,
- dichiarare l'inammissibilità di esse allegazioni e/o comunque la loro inutilizzabilità ai fini del decidere, con ogni conseguente provvedimento;

d) accertare e dichiarare (e/o dare atto) che le allegazioni e precisazioni addotte a supporto del terzo motivo d'appello con riferimento all'asserita violazione delle distanze, di cui si è data specifica contezza nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti depositati dalla deducente, sono state introdotte in giudizio dalla Sig.ra
IT VE, per la prima volta, con la comparsa conclusionale depositata da quest'ultima nell'ambito del precedente grado di giudizio e dunque tardivamente, in patente violazione alle preclusioni di rito volte a garantire la cristallizzazione del thema decidendum entro il primo dei termini previsti dall'art. 183, 6° comma n. 1) c.p.c.;

e, per l'effetto,
- dichiarare l'inammissibilità di esse allegazioni e/o comunque la loro inutilizzabilità ai fini del decidere, con ogni conseguente provvedimento;

e) accertare e dichiarare (e/o dare atto) che le allegazioni e precisazioni addotte a supporto del quinto motivo d'appello con riferimento al lamentato danno, di cui si è data specifica contezza nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti depositati dalla deducente, sono state introdotte in giudizio dalla Sig.ra IT VE, per la prima volta, con la comparsa conclusionale depositata da quest'ultima nell'ambito del precedente grado di giudizio e dunque tardivamente, in patente violazione alle preclusioni di rito volte a garantire la cristallizzazione del thema decidendum entro il primo dei termini previsti dall'art. 183, 6° comma n. 1) c.p.c.;

e, per l'effetto,
4 - dichiarare l'inammissibilità di esse allegazioni e/o comunque la loro inutilizzabilità ai fini del decidere, con ogni conseguente provvedimento.
Nel merito:
- rigettare l'impugnazione ex adverso proposta in quanto assolutamente infondata, tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza.
In ogni diverso caso, anche in accoglimento delle eccezioni e delle questioni prudenzialmente riproposte in via di appello incidentale:
- accertare e dichiarare, per i motivi sempre meglio illustrati in atti, l'intervenuta decadenza della Sig.ra IT VE dall'azione di impugnazione della delibera assembleare condominiale del 28 giugno 2018 perché proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art.
1137, 2° comma c.c., e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'azionata domanda e la definitiva validità ed efficacia della
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