Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 8
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2706 del ruolo generale degli
affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 7 marzo
2024 e vertente
TRA
AC NZ, (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Latina
presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Cestra che lo rappresenta e difende per
procura a margine dell'atto di appello,
Appellante
Contro
1
AC IR (C.F. [...]) e AC OR
(C.F.[...]), elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Medaglie
d'Oro n. 86, presso lo studio dell'Avv. Pietrina Soprano e rappresentati e difesi
dall'avv. Michelangelo Fiorentino per procura alle liti allegata alla comparsa di
costituzione,
Appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1121/18 emessa dal Tribunale di Cassino
pubblicata 15.10.2018.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, IO NZ impugnava la sentenza
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Cassino aveva rigettato la domanda
dallo stesso proposta nei confronti dei germani IO IR e IO
OR, avente ad oggetto la declaratoria di nullità o d'inefficacia dell'atto di
compravendita per notar LL di Formia del 18/5/2015 -rep. 12381 racc. 6719-
intercorso tra i germani e la madre, perché dissimulante una donazione.
L'impugnazione censurava la sentenza per non aver ritenuto l'atto simulato
nonostante fossero evidenti gli elementi caratterizzanti la invocata simulazione.
Inoltre, rilevava l'errore del primo giudice nell'aver omesso di valutare la lesione della
quota di riserva ex art. 537 cc. in favore di esso erede legittimario al pari degli altri
due fratelli;
nonché di aver omesso la integrazione del materiale probatorio in ordine
alle piene capacità intellettive della venditrice, rigettando la richiesta di specifica ctu
sul punto.
Concludeva, previa sospensione cautelare della sentenza, per la riforma della stessa
mediante accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del 18.5.2015 e
conseguente declaratoria di inefficacia;
con ogni ulteriore conseguenza in ordine alla
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costituzione della massa ereditaria ed alla formazione delle quote di pari valore tra i
tre figli, trattandosi di successione ab intestato.
Con atto del 17.7.2019, si costituivano i germani IO IR e IO
OR i quali impugnavano l'appello e ne chiedevano il rigetto perché infondato.
Con ordinanza del 21.10.2019 la Corte rigettava la istanza di sospensione cautelare
della sentenza.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 7.3.2024,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la
concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile prima che infondato e va rigettato per le seguenti
motivazioni.
Nella configurazione assunta dal codice di rito dopo la riforma del 1990, l'appello non
è un mezzo con cui sottoporre ad altro giudice l'esame della causa, ma consiste in
una revisio prioris istantiae fondata sulla denuncia di specifici
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