Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/04/2024, n. 337
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 673/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 2.11.2023, promossa da:
OL RI (CF. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Amleto;
APPELLANTE
CONTRO
OH OR S.R.L. (C.F. 09218951003), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico de Crescenzo, dall'Avv.
Francesco de Crescenzo e dall'Avv. Alfredo Lonoce;
APPELLATA
NONCHE'
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.
APPELLATA - CONTUMACE
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 13.4.2023, OL RI ha impugnato il provvedimento, pubblicato in data 12.4.2023 e comunicato in pari data, con il quale il
g.e., nell'ambito della procedura esecutiva RGE 184/2016, ha rigettato la istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dallo stesso.
Premetteva di essere debitore esecutato nell'ambito della suddetta procedura di espropriazione forzata, azionata nei suoi confronti da
OH OR S.r.l;
che in data 26.05.2020, in applicazione dell'art. 54ter del D.L. 17/03/2020, n.18, convertito in L.
24/04/2020, n. 27, il Giudice dell'Esecuzione aveva sospeso il processo esecutivo per mesi sei dal 30/04/2020 al 30/10/2020, specificando che, ai sensi dell'art. 627 cpc, la procedura avrebbe potuto essere riassunta nel termine di mesi sei dalla scadenza del termine indicato e che in mancanza sarebbe stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 630, 1° comma cpc;
che il creditore procedente aveva riassunto il procedimento con ricorso depositato il 05/07/2021;
che in data 05/04/2023 - nonostante il procedimento dovesse già essere dichiarato estinto di diritto - alla data del 30.06.2021 si procedeva alla vendita dell'immobile oggetto di esecuzione con aggiudicazione provvisoria al terzo offerente;
che in data 08/04/2023 l'odierno reclamante depositava istanza al G.E. per la revoca dell'ordinanza di aggiudicazione;
che con ordinanza in data 12/04/2023, depositata in cancelleria in pari data e comunicata lo stesso giorno, il G.E. rigettava l'istanza rilevando che ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.
2 il G.E. poteva pronunciare l'estinzione anche d'ufficio ma non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione;
e nella specie l'asserita causa di estinzione doveva individuarsi nella tardiva riassunzione del processo esecutivo nel termine perentorio indicato dall'art. 627 c.p.c., collocabile temporalmente alla data del
5.07.2021, laddove nel
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 673/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 2.11.2023, promossa da:
OL RI (CF. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Amleto;
APPELLANTE
CONTRO
OH OR S.R.L. (C.F. 09218951003), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico de Crescenzo, dall'Avv.
Francesco de Crescenzo e dall'Avv. Alfredo Lonoce;
APPELLATA
NONCHE'
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.
APPELLATA - CONTUMACE
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 13.4.2023, OL RI ha impugnato il provvedimento, pubblicato in data 12.4.2023 e comunicato in pari data, con il quale il
g.e., nell'ambito della procedura esecutiva RGE 184/2016, ha rigettato la istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dallo stesso.
Premetteva di essere debitore esecutato nell'ambito della suddetta procedura di espropriazione forzata, azionata nei suoi confronti da
OH OR S.r.l;
che in data 26.05.2020, in applicazione dell'art. 54ter del D.L. 17/03/2020, n.18, convertito in L.
24/04/2020, n. 27, il Giudice dell'Esecuzione aveva sospeso il processo esecutivo per mesi sei dal 30/04/2020 al 30/10/2020, specificando che, ai sensi dell'art. 627 cpc, la procedura avrebbe potuto essere riassunta nel termine di mesi sei dalla scadenza del termine indicato e che in mancanza sarebbe stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 630, 1° comma cpc;
che il creditore procedente aveva riassunto il procedimento con ricorso depositato il 05/07/2021;
che in data 05/04/2023 - nonostante il procedimento dovesse già essere dichiarato estinto di diritto - alla data del 30.06.2021 si procedeva alla vendita dell'immobile oggetto di esecuzione con aggiudicazione provvisoria al terzo offerente;
che in data 08/04/2023 l'odierno reclamante depositava istanza al G.E. per la revoca dell'ordinanza di aggiudicazione;
che con ordinanza in data 12/04/2023, depositata in cancelleria in pari data e comunicata lo stesso giorno, il G.E. rigettava l'istanza rilevando che ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.
2 il G.E. poteva pronunciare l'estinzione anche d'ufficio ma non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione;
e nella specie l'asserita causa di estinzione doveva individuarsi nella tardiva riassunzione del processo esecutivo nel termine perentorio indicato dall'art. 627 c.p.c., collocabile temporalmente alla data del
5.07.2021, laddove nel
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