Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/09/2024, n. 970
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 179/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 giugno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via E. Lo Parte_1
Stumbo n. 1, presso e nello studio dell'Avv. G A, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Nicotera (VV) alla Via Barriera snc, Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. F S, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per : “Chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in riforma parziale Parte_1 dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento della presente impugnazione, voglia così provvedere:
I) rigettare la domanda avversaria di separazione con addebito a carico dell'odierno appellante;
1 II) In caso di opposizione, condannare controparte alle spese e competenze del giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto Controparte_1 dall'odierno appellante e dare conferma all'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: Chiede il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2021 presso il Tribunale di Vibo Valentia,
[...]
, premesso: - di aver contratto matrimonio in data 13 novembre 2006, con CP_1 [...]
;
- che dall'unione nascevano tre figli tuttora minorenni l. 2007, Parte_1 Per_1 Per_2 cl. 2010 e cl. 2012);
- di essersi dedicata esclusivamente alla crescita dei figli;
- di aver Per_3 subito, durante la convivenza vessazioni e violenze anche fisiche da parte del marito alcol- dipendente, anche alla presenza e in danno dei figli (soprattutto ), che ne risentivano Per_3 psicologicamente;
- che trovato il coraggio, il 2 maggio 2020 sporgeva denuncia contro il marito, data che segnava anche il suo inevitabile allontanamento dalla casa familiare stabilendosi, con i figli, dai propri genitori;
- che il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, previa nomina di un curatore speciale ai minori nell'avv. Raffaele Figliano, con decreto del 15 dicembre 2020 dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale del con affidamento monitoraggio e sostegno Pt_1 dei servizi sociali ai servizi sociali – tanto premesso, chiedeva:
- la separazione personale (con addebito con memoria integrativa);
- l'affido esclusivo dei figli minori con collocazione presso la madre e conseguentemente
l'assegnazione della casa familiare sita in Ionadi;
- obbligare il resistente alla corresponsione di € 1.000,00 mensili (€ 250,00 per figlio ed €
250,00 alla moglie) oltre accessori da versare mensilmente sul proprio conto corrente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il resistente, il quale preliminarmente eccepiva – in ordine alle domande di affido dei figli, assegnazione della casa familiare e mantenimento –
l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale per i Minorenni e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per assenza del curatore speciale già nominato;
nel merito aderiva alla domanda principale contestando tuttavia la ricostruzione avversaria e chiedendo
l'adozione di misure atte a ricostituire il rapporto con i figli;
riconoscerlo obbligato a titolo di mantenimento per moglie e figli ad € 300,00 complessivi (€ 400,00 con la memoria integrativa) con rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa il 28 maggio 2021 il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava in via esclusiva e collocava la prole presso la madre a cui per l'effetto assegnava la casa coniugale;
obbligava il resistente a
2
corrispondere in favore della prole € 750,00 complessivi a titolo di mantenimento ed € 150,00 per la moglie;
demandava ai Servizi Sociali la presa in carico dei minori e della madre, indi rimetteva le parti dinanzi al G.I. per l'udienza del 25 gennaio 2022.
La causa veniva istruita documentalmente – non avendo le parti avanzato ritualmente richiesta ex art. 183, comma 6, c.p.c. – e con l'ascolto dei minori ;
indi, decisa con sentenza Per_1 Per_2
n. 323 resa il 15 maggio 2023 e pubblicata il 18 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Vibo
Valentia così decideva:
“a) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 co 2° c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e con addebito al resistente;
CP_1 Parte_1
b) Conferma il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale del di cui al decreto Pt_1 del TDM del 11.12.2020 nonché l'ordinanza presidenziale in punto di affidamento esclusivo della prole, collocamento ed assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
c) Conferma parzialmente l'ordinanza presidenziale e l'ordinanza del G.I. dep. il 10.5.2023 nel sub 1) e per l'effetto, pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario Pt_1 dei figli nella misura di € 750,00 mensili (€ 250.00 ciascuno) oltre rivalutazione come per legge e alla metà delle spese straordinarie per come indicate nel protocollo Tribunale \Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vibo Valentia sottoscritto il 15.6.2023;
d) Accoglie la domanda del resistente e, per l'effetto, nulla riconosce a titolo di mantenimento economico in favore della ricorrente;
e) Dispone che i servizi sociali del Comune di Vibo Valentia (c.a. dr.sse e ult. CP_2 Pt_2 rif: prot.
4.5.23 n.22334) :
- proseguano il percorso di sostegno e monitoraggio multidisciplinare del nucleo familiare
e i figli minori già in atto;
Controparte_1
- seguano i percorsi e gli esiti delle iniziative riabilitative (Serd), se ed in quanto effettivamente intraprese dal ;
Pt_1
- all'esito, avviino percorsi di sostegno onde consentire il recupero di competenze genitoriali nel
in prospettiva del ripristino di relazioni con i figli tenendo conto della loro volontà e desideri Pt_1
e delle indicazioni materne;
- avviino un progetto di recupero delle relazioni tra la prole ( ) e la nonna paterna Per_1 Per_3 mediante una serie di incontri protetti - nell'ambiente ritenuto maggiormente compatibile con le condizioni di salute della nonna medesima – e nel rispetto degli impegni dei minori;
f) rigetta nel resto
g) compensa integralmente le spese di giudizio comprese la fase di reclamo ed incidentale (sub
1);
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per
3 l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (RAM n. 14;
parte
I;
anno 2006)”.
§ 2. L'appello
Avverso la detta sentenza, non notificata, interponeva gravame con Parte_1 ricorso depositato il 7 febbraio 2024, per i motivi che si esamineranno.
Con decreto presidenziale del 13 febbraio 2024 era fissata per la discussione l'udienza del 28 marzo 2024.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'appello perché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento.
L'udienza del 27 giugno 2024 veniva sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – assegnava la causa in decisione, con ordinanza del 10 luglio 2024, comunicata alle parti il 25 luglio 2024.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Violazione dell'art. 116 comma 1 c.p.c. –
Violazione degli artt. 2729 c.c. – Difetto di motivazione in ordine alla prova atipica. Mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti comprovanti i fatti violenti ascritti al , giustificativi della Pt_1 separazione con addebito”, l'appellante si duole della pronuncia di addebito della separazione.
Rappresenta che, di vero, la determinazione cui è pervenuto il Tribunale è palesemente viziata avendo il Giudice di prime cure basato la pronuncia di addebito: 1) sull'istruttoria svoltasi davanti al Tribunale per i Minorenni che ha determinato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del
(istruttoria, questa, veicolata soltanto attraverso il decreto 15 dicembre 2020);
2) su Pt_1
“riscontri esterni”, consistenti nell'audizione dei minori
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