Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/11/2024, n. 1021
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Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
Proc. 309/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso da:
, nata il [...] in [...], residente in [...] degli Ontani n. 1, personalmente e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Monica Fassera del Foro di Brescia presso lo studio della quale è domiciliata appellante nei confronti di
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
appellato
CONCLUSIONI APPELLANTE: “NEL MERITO accogliere le richieste della parte ricorrente sig.ra ed ordinare alla Questura di Cremona per la stessa e per Parte_1
i figli minori il rilascio di permesso di soggiorno ex art. 30 T.U. Imm.. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”
1 Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
Proc. 309/24 RG
CONCLUSIONI APPELLATO: “Respingere l'appello. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 30 c. 6 del D. Lgvo 1998 n. 286 depositato il 30.12.2023 Pt_1
personalmente e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori e premesso che la Questura di Cremona il Persona_1 Parte_2
16.12.2022 aveva rigettato1 l'istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare presentata in data 22.9.2022, ha adito il Tribunale di Brescia chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato e l'adozione di provvedimenti cautelari, in via preliminare, di annullare il decreto emesso dalla di CP_1
Cremona per mancanza di traduzione in lingua conosciuta e comprensibile alla ricorrente ovvero per omesso invio della comunicazione di avvio di procedimento amm.vo ex art. 10bis L. 241/90;
nel merito, di accertare l'illegittimità del medesimo decreto di diniego di permesso di soggiorno per coesione familiare.
2. La ricorrente deduceva, in fatto, di aver fatto ingresso in Italia insieme ai figli minori con visto turistico per iniziali 90 giorni (4.9.2020), ricongiungendosi con il marito già ivi presente dal 2018 il quale risultava assunto con contratto di Per_2 mestiere per 5 anni presso la ditta “Termoidraulica Braka di Braka Saimir”. Ella, non conoscendo la lingua italiana, si era affidata al patronato di Cremona per CP_2 presentare domanda di rilascio del permesso di soggiorno. In diritto, la ricorrente lamentava che la mancata traduzione del decreto nella lingua dalla medesima parlata aveva comportato l'impossibilità di comprenderne il significato e di poter esperire una compiuta difesa;
lamentava altresì la violazione di legge, erronea e/o falsa applicazione degli articoli 7-10bis e 21octies L. 241/1990 e 5 comma 5 D. Lgs.
286/98 in quanto il preavviso di rigetto le avrebbe permesso di spiegare l'errore
2 Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
Proc. 309/24 RG
venutosi a creare, cioè che ella non aveva consegnato allo sportello Migranti del patronato pure le certificazioni riferite allo stato di coniugio e alla parentela CP_2 della stessa con il marito e con i figli minori, già in suo possesso, in quanto non rientranti tra i documenti che il CAF le aveva indicato come necessari da inserire all'interno del kit postale né la Questura, ex post, li aveva mai richiesti una volta esaminato il contenuto carente del kit. Inoltre, il decreto di rigetto citava l'art. 30 b) in luogo dell'art. dell'art. 30, co.1, lett. c) del TUI, relativo alla coesione familiare a cui ella invece aveva fatto riferimento ritenendo sufficiente che il familiare si trovasse nel territorio italiano, anche se ad altro titolo, il che derogava al principio generale secondo il quale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno era necessario un visto regolare di ingresso, precisando altresì che i familiari titolati a richiedere la coesione familiare erano i medesimi del ricongiungimento familiare.
3. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso;
premetteva Controparte_3
l'inammissibilità delle censure di illegittimità del provvedimento impugnato da parte della ricorrente in quanto motivi azionabili unicamente dinanzi al Giudice
Amministrativo trattandosi di procedimenti appartenenti alla giurisdizione dello stesso;
nel merito, l'Avvocatura deduceva che l'art. 30 lett c si riferiva allo straniero regolarmente soggiornante in Italia con un valido permesso di soggiorno;
la ricorrente invece si trovava nel territorio dello Stato alla luce del visto turistico (4.9.2020) la cui validità era cessata al momento della presentazione della domanda (22.9.2022) in quanto decorsi 90 giorni.
4. All'udienza di comparizione del 15.5.2023 la ricorrente dichiarava “sono arrivata in Italia il 4 settembre 2020. Mi sono sposata il 23 luglio 2009 con Mio Per_2 marito è in Italia dal 2018 e lavora regolarmente, svolge l'attività di idraulico. Ho due figli minori che hanno 12 e 8 anni e che frequentano la scuola. Confermo che avevo consegnato tutti i documenti al CAF al quale mi ero rivolta per iniziare la pratica, ma a causa di un errore non sono stati trasmessi all'Amministrazione. Ho appreso ciò quando mi è stato notificato il decreto di rigetto.”
5. Con provvedimento del 14.12.2023 il Giudice rilevava che parte ricorrente non aveva presentato istanza per l'ottenimento del permesso di soggiorno dell'articolo 19 commi 1.1 e 2 del Decreto legislativo 286/1998.
6. Con note
Proc. 309/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso da:
, nata il [...] in [...], residente in [...] degli Ontani n. 1, personalmente e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Monica Fassera del Foro di Brescia presso lo studio della quale è domiciliata appellante nei confronti di
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
appellato
CONCLUSIONI APPELLANTE: “NEL MERITO accogliere le richieste della parte ricorrente sig.ra ed ordinare alla Questura di Cremona per la stessa e per Parte_1
i figli minori il rilascio di permesso di soggiorno ex art. 30 T.U. Imm.. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”
1 Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
Proc. 309/24 RG
CONCLUSIONI APPELLATO: “Respingere l'appello. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 30 c. 6 del D. Lgvo 1998 n. 286 depositato il 30.12.2023 Pt_1
personalmente e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori e premesso che la Questura di Cremona il Persona_1 Parte_2
16.12.2022 aveva rigettato1 l'istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare presentata in data 22.9.2022, ha adito il Tribunale di Brescia chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato e l'adozione di provvedimenti cautelari, in via preliminare, di annullare il decreto emesso dalla di CP_1
Cremona per mancanza di traduzione in lingua conosciuta e comprensibile alla ricorrente ovvero per omesso invio della comunicazione di avvio di procedimento amm.vo ex art. 10bis L. 241/90;
nel merito, di accertare l'illegittimità del medesimo decreto di diniego di permesso di soggiorno per coesione familiare.
2. La ricorrente deduceva, in fatto, di aver fatto ingresso in Italia insieme ai figli minori con visto turistico per iniziali 90 giorni (4.9.2020), ricongiungendosi con il marito già ivi presente dal 2018 il quale risultava assunto con contratto di Per_2 mestiere per 5 anni presso la ditta “Termoidraulica Braka di Braka Saimir”. Ella, non conoscendo la lingua italiana, si era affidata al patronato di Cremona per CP_2 presentare domanda di rilascio del permesso di soggiorno. In diritto, la ricorrente lamentava che la mancata traduzione del decreto nella lingua dalla medesima parlata aveva comportato l'impossibilità di comprenderne il significato e di poter esperire una compiuta difesa;
lamentava altresì la violazione di legge, erronea e/o falsa applicazione degli articoli 7-10bis e 21octies L. 241/1990 e 5 comma 5 D. Lgs.
286/98 in quanto il preavviso di rigetto le avrebbe permesso di spiegare l'errore
2 Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
Proc. 309/24 RG
venutosi a creare, cioè che ella non aveva consegnato allo sportello Migranti del patronato pure le certificazioni riferite allo stato di coniugio e alla parentela CP_2 della stessa con il marito e con i figli minori, già in suo possesso, in quanto non rientranti tra i documenti che il CAF le aveva indicato come necessari da inserire all'interno del kit postale né la Questura, ex post, li aveva mai richiesti una volta esaminato il contenuto carente del kit. Inoltre, il decreto di rigetto citava l'art. 30 b) in luogo dell'art. dell'art. 30, co.1, lett. c) del TUI, relativo alla coesione familiare a cui ella invece aveva fatto riferimento ritenendo sufficiente che il familiare si trovasse nel territorio italiano, anche se ad altro titolo, il che derogava al principio generale secondo il quale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno era necessario un visto regolare di ingresso, precisando altresì che i familiari titolati a richiedere la coesione familiare erano i medesimi del ricongiungimento familiare.
3. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso;
premetteva Controparte_3
l'inammissibilità delle censure di illegittimità del provvedimento impugnato da parte della ricorrente in quanto motivi azionabili unicamente dinanzi al Giudice
Amministrativo trattandosi di procedimenti appartenenti alla giurisdizione dello stesso;
nel merito, l'Avvocatura deduceva che l'art. 30 lett c si riferiva allo straniero regolarmente soggiornante in Italia con un valido permesso di soggiorno;
la ricorrente invece si trovava nel territorio dello Stato alla luce del visto turistico (4.9.2020) la cui validità era cessata al momento della presentazione della domanda (22.9.2022) in quanto decorsi 90 giorni.
4. All'udienza di comparizione del 15.5.2023 la ricorrente dichiarava “sono arrivata in Italia il 4 settembre 2020. Mi sono sposata il 23 luglio 2009 con Mio Per_2 marito è in Italia dal 2018 e lavora regolarmente, svolge l'attività di idraulico. Ho due figli minori che hanno 12 e 8 anni e che frequentano la scuola. Confermo che avevo consegnato tutti i documenti al CAF al quale mi ero rivolta per iniziare la pratica, ma a causa di un errore non sono stati trasmessi all'Amministrazione. Ho appreso ciò quando mi è stato notificato il decreto di rigetto.”
5. Con provvedimento del 14.12.2023 il Giudice rilevava che parte ricorrente non aveva presentato istanza per l'ottenimento del permesso di soggiorno dell'articolo 19 commi 1.1 e 2 del Decreto legislativo 286/1998.
6. Con note
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