Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 10
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 113 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
POLIOFTALMICA S.N.C. DI TT AR con l'avv.to ZOZZARO
LORETO appellante
E
ET SC con l'Avv. VIA ORESTE
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di primo grado la società in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo
n. 310/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza il 22.05.2019 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di GR NC della somma di € 4.970,96, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento quali trattenute che il lavoratore lamentava di avere indebitamente subito sulla propria retribuzione in forza di un contratto di solidarità (relativo al periodo 1.7.2015/30.6.2017) per il quale non era stata ottenuta
l'approvazione con conseguente mancata corresponsione del contributo di solidarietà.
La società deduceva l'infondatezza dell'ingiunzione opposta, sostenendo che il GR aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in data 30.1.2018 dinanzi la Commissione di
Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
1
Consulenti del lavoro di Cosenza, con il quale aveva accettato dalla società datrice il pagamento di € 7.560,00 a titolo di definizione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con esclusione delle somme dovute a titolo di contratto di solidarietà, per le quali si stabiliva che sarebbero state poi “corrisposte alla definizione della pratica”. Precisava di aver puntualmente corrisposto la somma concordata e di avere inoltre versato successivamente a
GR, sulla scorta di un legittimo accordo inter partes, avente carattere satisfattivo in merito alle somme dovute a titolo di contratto di solidarietà, l'ulteriore importo di € 1.000,00 1e che, dunque, nulla era più dovuto allo stesso lavoratore a tale titolo.
Chiedeva di provare per testi le circostanze dedotte e la revoca del decreto ingiuntivo ritenuto illegittimo ovvero, in via subordinata, il ricalcolo dell'importo ingiunto, anche tramite CTU contabile, in quanto erroneo.
L'opposto GR si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata la condanna della società al pagamento della somma minor somma di € 3.970,76.
Il Tribunale di Cosenza, escusso il testimone richiesto dall'opponente, ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione spiegata dall'odierna appellante ed, accogliendo le istanze da questa formulate in via subordinata, così ha disposto:
“Revoca il decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto, condanna la Polioftalmica s.n.c. di
TI NA a corrispondere al sig. NC GR, la somma pari ad €
3.970,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna la Polioftalmica s.n.c. di
TI NA al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.143,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Così deciso in Cosenza, 16/09/2022”.
Ha rilevato la fondatezza del credito azionato da GR col procedimento monitorio2 e ha precisato che “gli esiti dell'istruzione probatoria non consentono di ritenere provata
l'allegazione di parte opponente” relativa all'accordo inter partes secondo il quale il versamento della somma di € 1000,00 avrebbe avuto carattere satisfattivo di ogni legittima pretesa del lavoratore sulle trattenute di solidarietà effettuate dalla società, in quanto “il teste
OL ha confermato di aver corrisposto personalmente tale somma al ricorrente e di averlo fatto su espressa disposizione dell'azienda, ma di non sapere a che titolo fosse stata pagato tale importo (il teste ha dichiarato che potesse trattarsi di un “regalo dopo aver chiuso con una transazione tutte le vicende”)”. Risultando, in ogni caso, provato il versamento in parola
a favore del lavoratore, ha ritenuto che la somma di € 1000,00 debba essere imputata quale acconto sul maggior importo del credito azionato dallo stesso GR col procedimento monitorio, pari ad € 4.970,96 con conseguente condanna della società al pagamento della differenza.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la società ed ha lamentato che:
1. in forza del verbale di
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 113 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
POLIOFTALMICA S.N.C. DI TT AR con l'avv.to ZOZZARO
LORETO appellante
E
ET SC con l'Avv. VIA ORESTE
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di primo grado la società in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo
n. 310/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza il 22.05.2019 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di GR NC della somma di € 4.970,96, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento quali trattenute che il lavoratore lamentava di avere indebitamente subito sulla propria retribuzione in forza di un contratto di solidarità (relativo al periodo 1.7.2015/30.6.2017) per il quale non era stata ottenuta
l'approvazione con conseguente mancata corresponsione del contributo di solidarietà.
La società deduceva l'infondatezza dell'ingiunzione opposta, sostenendo che il GR aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in data 30.1.2018 dinanzi la Commissione di
Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
1
Consulenti del lavoro di Cosenza, con il quale aveva accettato dalla società datrice il pagamento di € 7.560,00 a titolo di definizione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con esclusione delle somme dovute a titolo di contratto di solidarietà, per le quali si stabiliva che sarebbero state poi “corrisposte alla definizione della pratica”. Precisava di aver puntualmente corrisposto la somma concordata e di avere inoltre versato successivamente a
GR, sulla scorta di un legittimo accordo inter partes, avente carattere satisfattivo in merito alle somme dovute a titolo di contratto di solidarietà, l'ulteriore importo di € 1.000,00 1e che, dunque, nulla era più dovuto allo stesso lavoratore a tale titolo.
Chiedeva di provare per testi le circostanze dedotte e la revoca del decreto ingiuntivo ritenuto illegittimo ovvero, in via subordinata, il ricalcolo dell'importo ingiunto, anche tramite CTU contabile, in quanto erroneo.
L'opposto GR si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata la condanna della società al pagamento della somma minor somma di € 3.970,76.
Il Tribunale di Cosenza, escusso il testimone richiesto dall'opponente, ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione spiegata dall'odierna appellante ed, accogliendo le istanze da questa formulate in via subordinata, così ha disposto:
“Revoca il decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto, condanna la Polioftalmica s.n.c. di
TI NA a corrispondere al sig. NC GR, la somma pari ad €
3.970,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna la Polioftalmica s.n.c. di
TI NA al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.143,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Così deciso in Cosenza, 16/09/2022”.
Ha rilevato la fondatezza del credito azionato da GR col procedimento monitorio2 e ha precisato che “gli esiti dell'istruzione probatoria non consentono di ritenere provata
l'allegazione di parte opponente” relativa all'accordo inter partes secondo il quale il versamento della somma di € 1000,00 avrebbe avuto carattere satisfattivo di ogni legittima pretesa del lavoratore sulle trattenute di solidarietà effettuate dalla società, in quanto “il teste
OL ha confermato di aver corrisposto personalmente tale somma al ricorrente e di averlo fatto su espressa disposizione dell'azienda, ma di non sapere a che titolo fosse stata pagato tale importo (il teste ha dichiarato che potesse trattarsi di un “regalo dopo aver chiuso con una transazione tutte le vicende”)”. Risultando, in ogni caso, provato il versamento in parola
a favore del lavoratore, ha ritenuto che la somma di € 1000,00 debba essere imputata quale acconto sul maggior importo del credito azionato dallo stesso GR col procedimento monitorio, pari ad € 4.970,96 con conseguente condanna della società al pagamento della differenza.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la società ed ha lamentato che:
1. in forza del verbale di
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