Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2024, n. 988

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2024, n. 988
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 988
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
dott. ssa Benedetta Pattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 7 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.153/2024 del Tribunale di
Como ( giudice dr. Ortore ) promossa con ricorso
DA
PS 80078750587 con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO
[...]e dell'avv. MAIO ROBERTO ([...]) , elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 20122 MILANO;

APPELLANTE
CONTRO
UR NZ [...]con il patrocinio dell'avv. POLONIO
ALESSANDRA [...]elettivamente domiciliato in Cinesello MO (
Mi ) presso lo studio dell'avv. Ernesto Manfredi
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 1 luglio 2024

PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 23 ottobre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 153/2024 il Tribunale di Como pronunciando sul ricorso proposto da ZI UR nei confronti di PS ha così deciso: “ condanna l'PS al pagamento del maggior importo di pensione , calcolando per le quote A retributive , la retribuzione pensionabile in riferimento al quinquennio precedente il mese di aprile 2016 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
compensa le spese di giudizio”.
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , I fatti e le questioni oggetto della controversia così come risultanti dalle allegazioni delle parti in primo grado.
ZI, a seguito della cessazione della propria attività lavorativa quale pilota dell'aeronautica militare , avvenuta nel 1998 , ha ottenuto la costituzione di posizione assicurativa presso il ON Pensioni Lavoratori Dipendenti istituito ai sensi della legge 153/1969 .
Ha poi chiesto la ricongiunzione della contribuzione presente presso il suddetto
FONDO VOLO , pure gestito dall'PS .
Poiché tuttavia la contribuzione obbligatoria , accreditata in suo favore non risultava sufficiente per ottenere alcun trattamento pensionistico, ha chiesto ed ottenuto ad Aprile 2016 , epoca in cui ha cessato ogni attività lavorativa ,
l'autorizzazione ad effettuare alcuni versamenti volontari .
Ha ottenuto la liquidazione della pensione c.d. anticipata con decorrenza dal 1
Agosto 2021 .
Nel presente giudizio , ZI ha lamentato che l'PS nel liquidare la pensione anticipata , ha liquidato la quota A 1 ( anzianità contributiva maturata fino al
26.11.1988 ) e la quota A2 retributiva ( anzianità contributiva maturata dal
27.11.1988 al 31.12.1992 ) con il metodo retributivo in misura inferiore rispetto a quella effettivamente percepita nelle ultime 260 settimane di servizio , al netto cioè delle retribuzioni convenzionalmente attribuite alle settimane dei versamenti volontari .
ZI ha , in altri termini , lamentato che, per la determinazione della quota A della pensione , l'PS ha utilizzato come retribuzione pensionabile la retribuzione del quinquennio antecedente al pensionamento , che tuttavia era solo virtuale , perché quantificata ai soli fini del calcolo dei contributi volontari da versare , senza tener conto dell'art. 8 , comma 2 l. 480 / 1988 che considera neutri i periodi di servizio con retribuzione ridotta , per cui il quinquennio utilizzabile doveva essere quello antecedente l'aprile 2016 , il suo ultimo periodo di lavoro .
In via subordinata , ZI ha rilevato di aver continuato a versare i contributi volontari sino al giugno 2021, pur avendo conseguito il requisito specifico per il pensionamento nel ON OL il 28/2/2019 ;
ha pertanto richiamato il principio affermato e desumibile da numerose pronunce della Corte Costituzionale per il quale la prosecuzione del versamento dei contributi volontari anche dopo il raggiungimento del requisito minimo contributivo non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, con il conseguente diritto al ricalcolo della retribuzione pensionabile dell'ultimo quinquennio dal raggiungimento del requisito minimo contributivo.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ZI ha sostenuto che nel comma 2 nella locuzione “ periodi di servizio “ debbono rientrare anche i periodi di contribuzione volontaria atteso che l'art. 9 , comma 1 del DPR n. 1432/1971 in materia di prosecuzione volontaria equipara i contributi volontari a quelli obbligatori , ai fini
del diritto alle prestazioni , all'anzianità contributiva ed alla retribuzione annua pensionabile ;
l'art. 9 dispone che “ “ i contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni , dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile… “.
L'PS ha invece sostenuto che , per determinare la quota oggetto di causa , occorre prendere a riferimento gli ultimi 5 anni di contribuzione ( sia da lavoro che da versamenti volontari ) .
L'PS ha evidenziato che la neutralizzazione è prevista dall'art. 8 comma 2 solo per periodi di servizio per cui nella fattispecie è possibile dibattere solo della neutralizzazione di contribuzione volontaria , la quale , ovviamente , non può che attenere a periodi di mancato lavoro .
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda proposta in via principale da ZI in forza però del comma primo ( e non del comma 2 , secondo la prospettazione di
ZI ) dell'art. 8 l. 480/1988 .
Il Tribunale ha ritenuto in tal senso applicabile ( in forza dell'art. 2 comma 3 del
D.Lgs. 164/1997
: “ Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del ON “ ) l'art. 8 l. 480/1988 in forza del quale :
1 .La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi cinque anni di servizio assoggettati a contribuzione
2 . I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e , ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1 , si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati
Ha evidenziato che “ il quinquennio utile per il calcolo della retribuzione non può che essere quello degli “ ultimi cinque anni di servizio assoggettati a contribuzione “ terminato ad aprile 2016 , perché il quinquennio successivo , utilizzato invece dall'PS , e cioè gli ultimi cinque anni assoggettati a contribuzione ( seppur volontaria ) non erano però stati anni di servizio “.
Ha proposto appello l'PS chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto della domanda proposto da ZI .
Ha resistito ZI chiedendo la conferma
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