Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/07/2024, n. 384

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/07/2024, n. 384
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 384
Data del deposito : 1 luglio 2024

Testo completo

Appello sentenza Tribunale Lecce n. 1101 del 22.03.2023 Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Zaza Giudice ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
POLISPORTIVA DEL SALENTO s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Caporotundo
Appellante
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Fitto
INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.03.2022 la POLISPORTIVA DEL SALENTO s.r.l. proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90017899 30/000, notificata in data
02.03.2022 a mezzo PEC, limitatamente alle somme (circa € 5.133,00) riferite all'omesso pagamento di contributi previdenziali portati nei seguenti avvisi di addebito:
1) n. 359 2012 0003363126000 notificato in data 08/01/2013 (€ 1.153,59)
2) n. 359 2012 0003363227000 notificato in data 08/01/2013 (€ 679,92)
3) n. 359 2012 0003363328000 notificato in data 08/01/2013 (€ 756,89)
4) n. 359 2012 0003363429000 notificato in data 08/01/2013 (€ 771,67)
5) n. 359 2012 0003363530000 notificato in data 08/01/2013 (€ 769,77)
6) n. 359 2012 0003363631000 notificato in data 08/01/2013 (€ 698,39)
7) n. 359 2013 0002030070000 notificato in data 08/10/2013 (€ 307,49).
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A sostengo dell'opposizione eccepiva la prescrizione dei crediti portati negli atti impugnati, la inesistenza della notifica della cartella di pagamento (recte intimazione di pagamento) effettuata a mezzo pec, la mancata specificazione del dettaglio dei crediti, la violazione dell'art. 42 d.p.r. n.
600/73, la mancata indicazione del calcolo degli interessi. Chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e, nel merito, in subordine, l'accertamento delle minori somme dovute a causa della intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione (da ora in poi ADER), contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
L'INPS rimaneva contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale riteneva la validità ed efficacia della notifica della intimazione di pagamento, riteneva infondate le eccezioni relative al difetto di motivazione dell'atto, alla violazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/73 e alla mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Rilevava, inoltre, che ADER, costituendosi in giudizio, aveva prodotto intimazione di pagamento n.
059 2017 9005869180000, notificata il 12.09.17, relativa ai medesimi avvisi di addebito, idonea a interrompere il decorso della prescrizione. Rigettava, quindi, la domanda attorea.
Avverso tale decisione ha proposto appello la POLISPORTIVA DEL SALENTO s.r.l., censurandola per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1) per aver ritenuto rituale la notifica della intimazione di pagamento a mezzo pec, nonostante che la stessa fosse stata depositata senza estensione c.d. “p7m”, ma solo in formato “pdf”, priva della attestazione di conformità e della sottoscrizione digitale e nonostante provenisse da un indirizzo pec differente da quello inserito nei pubblici registri;
2) per aver respinto l'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Ha reiterato le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita ADER reiterando le difese già svolte nel giudizio di primo grado.
Si è costituito l'INPS, già contumace nel giudizio di primo grado, che ha contestato gli avversi assunti
e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 29.05.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
1.1 Quanto alla eccepita nullità della notifica della intimazione di pagamento a mezzo pec, per essere il documento allegato in formato “pdf”, e non nella estensione c.d. “p7m”, vale richiamare la
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normativa che disciplina la fattispecie e l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Suprema
Corte.
In particolare, va detto che il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati". La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1,