Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/03/2024, n. 421
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Testo completo
N. R.G. 1432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
La Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione civile, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Guido Santoro Presidente dott. Innocenza Vono Consigliere rel. ed est. dott. Dario Morsiani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1432 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
CI RG (C.F. [...]), con l'avv. ROSA ANDREA
-appellante- contro
BE NG (C.F. [...]), con l'avv. MOSELE MICHELA
- appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 100/22, pubblicata il 20.2.2022 emessa dal Tribunale di
Vicenza nel proc. n.r.g.1097-2020 - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni dell'appellante:
a) rappresenta:
- che nelle more del presente giudizio è stata pubblicata la sentenza n. 538/2023 del 01/03/2023 del
Tribunale di Vicenza (all.01) con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa da MA RC avverso l'espropriazione presso terzi promossa da LA LO nei confronti
1
di MA RC a titolo personale, sul presupposto che la sentenza n. 100/2022 (oggetto del presente appello) sia stata pronunciata
contro
MA RC a titolo personale, non già quale trustee del trust Pauso;
- che contro tale sentenza è stato proposto appello avanti l'intestata Corte, rubricato al n. 1431/2023
R.G. e assegnato alla Sezione seconda civile (all.02);
b) chiede di essere autorizzato a produrre copia degli atti richiamati;
c) chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Per l'ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenga che destinataria delle pronunce di condanna di cui ai capi 3 e 5 dell'impugnata sentenza sia la sig.ra MA RC a titolo personale, revocarsi la condanna alle spese di lite e al versamento della somma determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di MA RC a titolo personale, per i motivi esposti in premessa. Per l'ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenga che destinataria delle pronunce di condanna di cui ai capi 3 e 5 dell'impugnata sentenza sia la sig.ra
MA RC quale trustee del trust Pauso, disporsi, ai sensi degli artt. 288 ss. c.p.c.,
l'integrazione del dispositivo mediante aggiunta dell'inciso “quale trustee del trust Pauso”, dopo le parole “MA RC”, nei capi 3 e 5 dell'impugnata sentenza.
Spese di lite rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni dell'appellata:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: - accertata la decadenza dal termine stabilito dall'art. 326 comma 1 cpc per l'impugnazione, dichiarare inammissibile l'appello proposto da RC MA avverso la sentenza n. 100/22, Tribunale di Vicenza, poiché tardivo;
IN VIA PRELIMINARE: - accertata la violazione dell'art. 342 cpc, dichiarare inammissibile
l'appello proposto da RC MA avverso la sentenza n. 100/22, Tribunale di Vicenza, per mancata indicazione specifica dei motivi d'impugnazione;
NEL MERITO: - accertato che RC MA ha proposto nuove domande e prodotto nuovi documenti nel presente grado di giudizio, dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 commi
1 e 3 cpc;
- rigettare in ogni caso l'appello proposto da RC MA avverso la sentenza n.
100/22, Tribunale di Vicenza, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
IN OGNI CASO: - spese e competenze legali del presente grado di giudizio rifuse e da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario;
- condannare l'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, per l'evidente temerarietà della lite;
- condannare l'avvocato difensore dell'appellante, ai sensi dell'art. 94 cpc, al pagamento delle spese di giudizio, in via esclusiva o in
2
solido con la propria assistita, per violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cpc e comunque per mancanza della normale prudenza e diligenza nell'agire
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Il giudizio di primo grado.
1.1.Con pignoramento notificato a MA RC in qualità di trustee del “Trust Pauso”,
DO IN e RE LE instauravano davanti al Tribunale di Vicenza la procedura esecutiva immobiliare iscritto al n. R.G.E. 96/2019, avente ad oggetto i beni immobili, identificati al NCT, Fg. 11, Part. 1025 e al NCEU, Fg. 11, Part. 287 e Part 494, sub 7, siti nel Comune di
Marostica e segregati nel “Trust Pauso”, facendo valere titoli esecutivi ottenuti nei confronti del loro debitore UN ES e la revoca ex art. 2901 c.c. in loro favore dichiarata con sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 2292/2014, ormai definitiva, con riferimento all'atto del 27.02.2009 a rogito notaio Michele Colasanto di Arzignano (n. 154003 del repertorio e n. 312925 della raccolta), con il quale UN ES aveva istituito il Trust denominato “Pauso”, ivi segregando i propri beni.
1.2.Nel procedimento esecutivo interveniva LA LO con atto di intervento del 30.10.2019 per il recupero di un proprio credito in forza della sentenza n. 2595/18 del Tribunale di Vicenza, che aveva condannato MA RC, quale trustee del “Trust Pauso”, al pagamento delle spese di giudizio in favore della LO nella misura di € 10.457,75.
Il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione e concedeva termine per
l'instaurazione del giudizio di merito.
1.3.MA RC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
La Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione civile, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Guido Santoro Presidente dott. Innocenza Vono Consigliere rel. ed est. dott. Dario Morsiani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1432 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
CI RG (C.F. [...]), con l'avv. ROSA ANDREA
-appellante- contro
BE NG (C.F. [...]), con l'avv. MOSELE MICHELA
- appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 100/22, pubblicata il 20.2.2022 emessa dal Tribunale di
Vicenza nel proc. n.r.g.1097-2020 - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni dell'appellante:
a) rappresenta:
- che nelle more del presente giudizio è stata pubblicata la sentenza n. 538/2023 del 01/03/2023 del
Tribunale di Vicenza (all.01) con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa da MA RC avverso l'espropriazione presso terzi promossa da LA LO nei confronti
1
di MA RC a titolo personale, sul presupposto che la sentenza n. 100/2022 (oggetto del presente appello) sia stata pronunciata
contro
MA RC a titolo personale, non già quale trustee del trust Pauso;
- che contro tale sentenza è stato proposto appello avanti l'intestata Corte, rubricato al n. 1431/2023
R.G. e assegnato alla Sezione seconda civile (all.02);
b) chiede di essere autorizzato a produrre copia degli atti richiamati;
c) chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Per l'ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenga che destinataria delle pronunce di condanna di cui ai capi 3 e 5 dell'impugnata sentenza sia la sig.ra MA RC a titolo personale, revocarsi la condanna alle spese di lite e al versamento della somma determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di MA RC a titolo personale, per i motivi esposti in premessa. Per l'ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenga che destinataria delle pronunce di condanna di cui ai capi 3 e 5 dell'impugnata sentenza sia la sig.ra
MA RC quale trustee del trust Pauso, disporsi, ai sensi degli artt. 288 ss. c.p.c.,
l'integrazione del dispositivo mediante aggiunta dell'inciso “quale trustee del trust Pauso”, dopo le parole “MA RC”, nei capi 3 e 5 dell'impugnata sentenza.
Spese di lite rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni dell'appellata:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: - accertata la decadenza dal termine stabilito dall'art. 326 comma 1 cpc per l'impugnazione, dichiarare inammissibile l'appello proposto da RC MA avverso la sentenza n. 100/22, Tribunale di Vicenza, poiché tardivo;
IN VIA PRELIMINARE: - accertata la violazione dell'art. 342 cpc, dichiarare inammissibile
l'appello proposto da RC MA avverso la sentenza n. 100/22, Tribunale di Vicenza, per mancata indicazione specifica dei motivi d'impugnazione;
NEL MERITO: - accertato che RC MA ha proposto nuove domande e prodotto nuovi documenti nel presente grado di giudizio, dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 commi
1 e 3 cpc;
- rigettare in ogni caso l'appello proposto da RC MA avverso la sentenza n.
100/22, Tribunale di Vicenza, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
IN OGNI CASO: - spese e competenze legali del presente grado di giudizio rifuse e da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario;
- condannare l'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, per l'evidente temerarietà della lite;
- condannare l'avvocato difensore dell'appellante, ai sensi dell'art. 94 cpc, al pagamento delle spese di giudizio, in via esclusiva o in
2
solido con la propria assistita, per violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cpc e comunque per mancanza della normale prudenza e diligenza nell'agire
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Il giudizio di primo grado.
1.1.Con pignoramento notificato a MA RC in qualità di trustee del “Trust Pauso”,
DO IN e RE LE instauravano davanti al Tribunale di Vicenza la procedura esecutiva immobiliare iscritto al n. R.G.E. 96/2019, avente ad oggetto i beni immobili, identificati al NCT, Fg. 11, Part. 1025 e al NCEU, Fg. 11, Part. 287 e Part 494, sub 7, siti nel Comune di
Marostica e segregati nel “Trust Pauso”, facendo valere titoli esecutivi ottenuti nei confronti del loro debitore UN ES e la revoca ex art. 2901 c.c. in loro favore dichiarata con sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 2292/2014, ormai definitiva, con riferimento all'atto del 27.02.2009 a rogito notaio Michele Colasanto di Arzignano (n. 154003 del repertorio e n. 312925 della raccolta), con il quale UN ES aveva istituito il Trust denominato “Pauso”, ivi segregando i propri beni.
1.2.Nel procedimento esecutivo interveniva LA LO con atto di intervento del 30.10.2019 per il recupero di un proprio credito in forza della sentenza n. 2595/18 del Tribunale di Vicenza, che aveva condannato MA RC, quale trustee del “Trust Pauso”, al pagamento delle spese di giudizio in favore della LO nella misura di € 10.457,75.
Il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione e concedeva termine per
l'instaurazione del giudizio di merito.
1.3.MA RC
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