Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 9
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Giovanni Salina -Presidente
-dott. ssa Manuela Velotti -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1355/2023 R.G.;
PROMOSSA DA
OR TI, nata a [...] il [...], avente codice fiscale
[...], rappresentata e difesa dall' Avv. Gian Luca Fabbri (C.F.
[...]– PEC gianluca.fabbri@ordineavvmodena.it);
NEI CONFRONTI DI
HAPPINESS S.R.L., avente codice fiscale 01249290246;
CONTUMACE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 266/2023, pubblicata in data 16 febbraio 2023, il Tribunale di Modena, decidendo la controversia instaurata, nel 2021, da ST IN avverso la Happiness s.r.l., rimasta contumace, ne rigettava integralmente la domanda di condanna alla restituzione dell'importo di € 13.200 pagato, a seguito del contratto del 17.3.2015, domanda motivata in forza dell'intervenuto recesso di essa attrice, esercitato con raccomandata del 22.3.2016.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente attrice, formulando le seguenti conclusioni: dell'appellante OR ST e consequenzialmente condannare la Società
HAPPINESS S.r.l. (in persona del suo legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore di OR ST della complessiva somma di euro 13.200,00 in forza dell'esercizio del diritto di recesso spettante a OR ST e per inadempimento della società Happiness S.r.l.>.
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, la società appellata non si costituiva, sicché ne va dichiarata la contumacia.
*
Per la remissione in decisione veniva fissata l'udienza cartolare del 4.9.2024, assegnando i termini a ritroso previsti dalla riforma Cartabia.
Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva posta in decisione, con ordinanza del
6.10.2024, a seguito della suindicata udienza cartolare del 4.9.2024 , in relazione alla quale parte appellante ne faceva richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata, per esigenze di chiarezza, la sintetica esposizione dell'atto introduttivo del primo grado, col quale parte attrice, specificatamente, riferiva:
-di aver sottoscritto, in data 17/3/2015, in qualità di acquirente, un contratto di compravendita con la Travelsun S.r.l. (poi rinominatasi Happiness s.r.l.);
2
-che con tale contratto
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