Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 6

CA Firenze
Sentenza
30 gennaio 2025
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CA Firenze
Sentenza
30 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è emesso dalla Corte di Appello di Firenze, Sezione lavoro, presieduta dalla dr.ssa Maria Lorena Papait. Le parti in causa sono un lavoratore e un datore di lavoro, con il primo che ha richiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e il pagamento delle relative differenze retributive, mentre il secondo ha contestato la richiesta, sostenendo che il rapporto fosse a tempo parziale. La Corte, accogliendo l'appello del lavoratore, ha riformato la sentenza di primo grado, stabilendo che il rapporto di lavoro, pur essendo stato riconosciuto come subordinato, era effettivamente a tempo parziale.

Il giudice ha argomentato che il silenzio sulla questione del regime orario nella sentenza precedente non implicava automaticamente un riconoscimento del tempo pieno, ma lasciava aperta la possibilità di discutere tale aspetto. Inoltre, ha evidenziato che la normativa sull'appalto illecito si applica anche al caso in esame, confermando che le condizioni di lavoro effettive dovessero essere considerate. Pertanto, la Corte ha stabilito che il lavoratore dovesse restituire le somme percepite in eccesso rispetto a quanto dovuto per il regime part-time, compensando le spese legali tra le parti.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 6
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 146 / 2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Alessandra Ceschi appellante contro

Controparte_1
Avv. Daniele Biagini, Francesco Bertolini appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 414 / 2023 del Tribunale di Siena quale giudice del lavoro, pubblicata il 22 settembre 2023
all'esito della camera di consiglio dell'udienza 7 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Precedente giudizio sulla interposizione nel rapporto di lavoro con Parte_1
Con ricorso depositato nel luglio 2016, aveva convenuto avanti al Tribunale di Siena Controparte_1 Parte_1 affermando che:
1
- in modo continuativo da aprile 2005, ed ancora nel luglio 2016, era stata dipendente di imprese di trasporto che avevano operato in appalto per , con mansioni di autista addetta ai servizi di trasporto di effetti Parte_1 postali e pacchi, vuotatura di cassette postali, e recapito pacchi ed effetti voluminosi, nei seguenti periodi
*da aprile 2005 a marzo 2010 società consortile INTERPOST
*da aprile 2010 a marzo 2013 Controparte_2
*da aprile 2013 a luglio 2016 (rapporto ancora in corso alla data di introduzione del CP_3 giudizio)
- sul presupposto del carattere illecito di tali appalti, aveva rivendicato nei confronti della committente
[...]
l'accertamento della subordinazione effettiva, con inquadramento al livello D CC Dipendenti Pt_1 [...]
. Pt_1
La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 354/2021 del 27 aprile / 20 luglio 2021, poi divenuta definitiva, aveva riformato la contraria decisione di rigetto da parte del Tribunale, dichiarando che:
- da aprile 2005 si era costituito di fatto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di autista, da inquadrare al Liv. “D” CC di Parte_1
- il rapporto era ancora in essere, e di conseguenza era obbligata a riammettere la lavoratrice in Parte_1 servizio nella unità di servizio e nelle mansioni di appartenenza
- la lavoratrice aveva diritto al trattamento economico e normativo di Liv. “D” in base ai CC tempo per tempo applicabili.
La stessa decisione, invece, non si era pronunciata sull'eccezione svolta in via subordinata da Parte_1
(pagg. 40/41 memoria), secondo la quale, in caso di riconoscimento dell'interposizione, il rapporto doveva ritenersi a tempo parziale, in continuità con analogo regime orario concordato ed eseguito per anni da CP_1 con le imprese appaltatrici.
Presente giudizio sulle differenze di retribuzione conseguenti alla stessa interposizione
Sulla base di tale giudicato, aveva agito ripetutamente nei confronti di , chiedendo CP_1 Parte_1 il pagamento delle retribuzioni conseguenti alla subordinazione fra le parti.
-> Quanto al periodo da aprile 2005 (data di inizio del primo rapporto di lavoro nell'ambito dei fittizi appalti di
) al 27 aprile 2021 (data di lettura del dispositivo della sentenza n. 354/2021 della Corte d'appello di Parte_1
Firenze), con unico ricorso al Tribunale di Siena aveva chiesto la condanna al pagamento della somma CP_1 corrispondente alla retribuzione a tempo pieno per un dipendente di livello D CC . Parte_1
La domanda era stata accolta con sentenza n. 418/2023 del Tribunale di Siena, appellata da , e che Parte_1 questa Corte ha riformato con sentenza n. 90/25 del 7 gennaio 2025, ritenendo dovuta alla sola retribuzione a tempo parziale.
-> Quanto al successivo periodo dal 28 aprile 2021 al 30 ottobre 2021, aveva chiesto ed ottenuto 6 CP_1 separati ricorsi per decreto ingiuntivo, relativi alla retribuzione full time per un dipendente del medesimo livello:
1° DI) n. 168 / 2021 per €. 2.294,82 (ultimi giorni di aprile maggio 2021)
2° DI) n. 197 / 2021 per €. 1.988,86 (giugno 2021)
2
3° DI) n. 212 / 2021 per €. 1.988,86 (luglio 2021)
4° DI) n. 250 / 2021 per €. 1.988,86 (agosto 2021)
5° DI) n. 266 / 2021 per €. 1.988,86 (settembre 2021)
6° DI) n. 301 / 2021 per €. 1.988,86 (ottobre 2021).
Pa La aveva opposto tempestivamente i 6 decreti ingiuntivi, contestando che la lavoratrice Parte_1 avesse diritto alla retribuzione a tempo pieno, poiché al contrario erano sempre stati a tempo parziale i successivi contratti di lavoro stipulati ed eseguiti da con le società appaltatrici, datore interposto. CP_1
Quindi, l'appellante aveva formulato le seguenti conclusioni:
A) accertare il regime part-time del rapporto, e quindi ridurre la somma oggetto dei 6 distinti decreti ingiuntivi nella misura del 44,44%, come da conteggio depositato in ciascuna opposizione
B) ridurre di conseguenza anche le spese di lite oggetto dei relativi precetti
C) condannare la lavoratrice a restituire la differenza fra la minor somma dovuta (differenze retributive part time)
e la maggior somma oggetto dei decreti ingiuntivi (differenze retributive full time), che erano stati puntualmente eseguiti dalla società.
Secondo la società appellante, il regime part-time dei rapporti con le società appaltatrici era documentato, CoCo risultando dal testo del contratto di lavoro fra e (regime orario stipulato per 17 ore e 15 minuti CP_1 Co settimanali, doc. 4 opposizione a
La stessa circostanza era confermata dalla successiva assunzione del 1° marzo 2017 da parte di , ulteriore CP_7 datore di lavoro che operava sempre in appalto per (regime orario stipulato per 16 ore settimanali, Parte_1 Co doc. 7 opposizione a
Infine, la medesima circostanza risultava addirittura pacifica in base al principio di non contestazione poiché:
- nel ricorso introduttivo del luglio 2016, aveva chiesto di accertare la propria subordinazione a tempo CP_1 indeterminato, di riflesso alla interposizione nei rapporti di lavoro da parte delle fittizie appaltatrici, rivendicando di essere inquadrata quale autista al livello D CC , senza nulla dedurre quanto al regime orario Parte_1 del rapporto
- nella relativa memoria di costituzione, aveva espressamente eccepito il carattere part-time del Parte_1 rapporto di lavoro chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda retributiva, le differenze fossero calcolate in relazione al tempo parziale e non al tempo pieno rivendicato dalla lavoratrice
- non aveva mai contestato queste ultime affermazioni di . CP_1 Parte_1
Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 414/2023 qui appellata, aveva respinto le opposizioni a decreto ingiuntivo così motivando:
I] Interpretazione del giudicato - La decisione definitiva fra le parti, nel ritenere la subordinazione della lavoratrice nei confronti di , per essere fittizi i contratti di appalto con le società che nel tempo si Parte_1
3
erano succedute quali formali datrici di lavoro dell'autista, non aveva affrontato la questione relativa al regime
(full time / part time) del rapporto di lavoro;
infatti, il tema nemmeno era stato menzionato nella motivazione o nel dispositivo della sentenza n. 354/2021 della Corte d'appello di Firenze;
secondo il Tribunale, tale mancata pronuncia valeva come accertamento della natura a tempo pieno del rapporto poiché, quando nell'aprile 2005
l'intera vicenda era iniziata, il tempo pieno rappresentava la forma ordinaria di ogni rapporto di lavoro;
quindi, il mancato accertamento del tempo parziale avvalorava tale regola;
insomma, mancando nel giudicato un pregresso accertamento del carattere part time di tali rapporti fittizi, nei confronti di era inevitabile ritenere il Parte_1 carattere full time del rapporto effettivo.
II] Applicabilità all'appalto illecito dell'art. 27 comma 2 D. Lgvo n. 276/2003 _ In tema di somministrazione irregolare di lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 19114/2023), l'art. 27 comma 1
D. Lgvo n. 276/2003 comportava che la tipologia di contratto stipulato con il datore di lavoro apparente valga anche nei confronti del datore di lavoro effettivo, utilizzatore della medesima prestazione;
ma secondo il
Tribunale, questa regola non era applicabile al caso in esame
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