Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/06/2024, n. 660
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Testo completo
N. R.G. 305/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, Cron. N. composta da: Rep. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente R. Gen. N. 305/2021
dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere Camp. Civ. N.
dott. Marco Benatti Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 305/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 20/12/2023, promossa
d a
OGGETTO: COSTRUENDO S.R.L. (C.F. 03104620160), OSCAR
Contratti bancari NO (C.F. [...]), CI CE
(deposito bancario, (C.F. [...]), EL NO (C.F. etc) [...]), NZ NO (C.F.
[...]), tutti con il patrocinio dell'avv. ZANNI
pagina 1 di 38
MASSIMO, elettivamente domiciliati in VIA PALMA IL VECCHIO
157 24122 BERGAMO presso il difensore avv. ZANNI MASSIMO
APPELLANTI
c o n t r o
BANCO BP S.P.A. GIÀ BANCO POPOLARE SOCIETÀ
COOPERATIVA (C.F. 10537050964),
contumace
APPELLATA
LI SP SR (C.F. 15502861006, P. Iva 15430061000) rappresentata da AN TY IC SPA (C.F.
10581450961), con il patrocinio dell'avv. CREMASCHI STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA CARLO CUROTTI n. 20 – 24060
CASTELLI CALEPIO (BG) presso il difensore avv.to CREMASCHI
STEFANO.
INTERVENUTA ex art. 111 cpc
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 237/2021
del 08/02/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
Contrariis rejectis, spese di lite rifuse con IVA e CPA come per legge, Voglia la Corte di Appello di Brescia Ill.ma accogliere le pagina 2 di 38
seguenti:
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: sospendere l'esecutività della
sentenza, per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO: in accoglimento delle medesime domande formulate
in primo grado, come da ultimo precisate con foglio di precisazione
delle conclusioni, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando l'effettiva
posizione degli appellanti nei confronti della convenuta in virtù del rapporto di conto corrente e del mutuo per cui è causa, con
condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto nel frattempo a titolo di spese legali per il giudizio di primo grado, con
interessi dalla data del pagamento;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Come già avvenuto in primo grado ed in accoglimento delle medesime istanze istruttorie, mai oggetto di rinuncia, nel caso in
cui la Ill.ma Corte di Appello intenda accogliere le censure relative,
tra l'altro, al mancato rilievo d'ufficio, da parte del giudice di primo grado, della questione della nullità della pattuizione contenuta nel
contratto di mutuo, per violazione dell'art.117 4° comma TUB come integrato dalla circolare 229 del 1999, come aggiornata dalla BA
d'AL il 25.7.2003, in attuazione della delibera CICR 286 del pagina 3 di 38
2003, stante l'indicazione di un TAEG diverso da quello reale, per la
mancata considerazione della commissione “Artigianfidi” (previa, se del caso, anche l'acquisizione della relativa documentazione ex
art.210 cpc, come da istanza già formulata in atti e mai rinunciata, qui riproposta), previa assegnazione, se del caso, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.101 comma 2°, alle parti un termine, come
imposto dal codice di rito a pena di nullità, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il
deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione (e su ogni altra che si intenda rilevare se del
caso d'ufficio, tra quelle oggetto di censura), disponga un supplemento di istruttoria che tenga conto:
- sia della nullità di alcune pattuizioni del conto corrente e dei contratti di apertura di credito per cui è causa, come quella relativa
alla commissione di massimo scoperto, per indeterminatezza
(artt.1346 cc e 1418 cc) e per mancanza di causa e quelle relative
alla commissione di disponibilità creditizia e all'indennità di
sconfinamento, per contrasto con l'art.2 bis D.L. 185 del 2008 nel testo tempo per tempo vigente, per le ragioni più diffusamente
esposte in atti, nonché di tutti gli altri rilievi di cui al presente atto di appello;
- sia della necessità (se del caso) di far verificare al CTU se il TAEG pagina 4 di 38
indicato in contratto risulti corretto tenuto conto della commissione
Artigianfidi, fermo quanto già osservato sull'argomento dal CTU di primo grado, in particolare circa le conseguenze.
Dell'intervenuta
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia la
Corte d'Appello adita:
nel merito in via principale:
- respingere tutte le domande proposte dagli appellanti in quanto
inammissibili, tardive, nulle e infondate per tutti i motivi di cui al presente atto e confermare la sentenza n. 237/2021 emessa dal
Tribunale di Bergamo;
- conseguentemente respingere siccome manifestatamente
infondata, sia in fatto che in diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla soc. ST S.r.L. – P. IVA:
03104620160 con sede a Villa di ER (Bg) in via Locatelli n. 30/b in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché dai
sig.ri OR OR o OR IO – C.F.:
[...], nato a [...] il
23/01/1932 e residente a [...],
OR CA – C.F.: [...], nata a [...]
CO NA (Bg) il 31/01/1940 e residente a [...] di 38
Kennedy n. 12, RO CI – C.F.: [...], nata in
Svizzera il 16/03/1966 e residente a [...] e OR SC nato a [...] il [...] – C.F.:
[...]e residente a [...],
e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo telematico n. 524/15
R.G. e n. 966/15 ruolo generale e n. 837/15 repertorio emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 5 febbraio 2015.
Nel merito in via subordinata: respingere tutte le domande
proposte dagli opponenti in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e condannare la soc. ST S.r.L. – P. IVA:
03104620160 con sede a Villa di ER (Bg) in via Locatelli n. 30/b in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché dai
sig.ri OR OR o OR IO – C.F.:
[...], nato a [...] il
23/01/1932 e residente a [...],
OR CA – C.F.: [...], nata a [...]
CO NA (Bg) il 31/01/1940 e residente a [...], RO CI – C.F.: [...], nata in
Svizzera il 16/03/1966 e residente a [...] e OR SC nato a [...] il [...] – C.F.:
[...]e residente a [...],
pagina 6 di 38
al pagamento della somma di €uro 59.202,65*, o comunque la
somma che sarà ritenuta di giustizia, e ciò oltre ad interessi come dovuti al minor tasso di mora del 4,50% sulla somma di €uro
35.000* nonché al minor tasso di mora del 2,098% sulla somma capitale di €uro 21.996,40* e ciò dall'11/12/2014 sino al saldo
effettivo.
Ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, in quanto manifestamente esplorative e dirette a sollevare controparte
dall'onere della prova, oltre che tardive e basate su presupposti del tutto ipotetici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.11.04 la ST SR con sede in Villa di ER (BG)
aveva stipulato un contratto di conto corrente bancario (n.69) con
Banco OP Società Cooperativa, poi BP, in seguito assistito
da una serie di aperture di credito, oltre che da un conto anticipi.
Inoltre, in data 28.6.06 la società aveva stipulato un contratto di
mutuo chirografario con la stessa banca per € 200.000,00.
Entrambi i rapporti erano garantiti da fideiussioni prestate dai quattro garanti SC OR, CI RO, CA
OR e OR OR.
A seguito di alcuni inadempimenti della società correntista, la pagina 7 di 38
BA ottenne il decreto ingiuntivo n. 837/2015 per complessivi €
59.202,65, di cui € 40.649,68 a titolo di saldo del conto corrente
(n.69) e € 24.202,65 a titolo di rate insolute del mutuo, in quota
capitale ed interessi. I due importi sommati danno € 64.852,33 ma la banca intese agire, quanto al saldo negativo, per la minor somma
di € 35.000,00 rispetto a € 40.649,68 ammontando così la somma
ingiunta a € 59.202,65 (€ 35.000,00 + € 24.202,65).
In data 14.04.2015 la società e i suoi garanti proposero opposizione
ex art. 645 cpc avverso il decreto, lamentando relativamente al contratto di conto corrente che:
- erano stati applicati interessi mai pattuiti;
- il contratto era comunque indeterminato nel suo oggetto in
quanto non erano state pattuite in modo determinato CMS, CIV, e indennità di sconfinamento, le quali comunque erano prive di causa
e costituivano addebiti ripetibili;
- le commissioni di massimo scoperto violavano il limite posto
dall'art.9 bis della L 2/09;
- gli interessi applicati al contratto di conto corrente erano comunque usurari, dovendo includersi nella nozione d'interesse
anche le sopracitate commissioni.
pagina 8 di 38
In punto al contratto di mutuo, si dolsero dell'illegittimo addebito
di interessi anatocistici, in quanto il piano di ammortamento era stato calcolato con frequenza inferiore a quella trimestrale e
pertanto gli interessi capitalizzavano con frequenza inferiore a quella, trimestrale anch'essa, prevista dalla delibera Cicr del
febbraio 2000. Era infine risarcibile il danno da indebito
trattenimento delle somme depositate sul conto corrente.
BA OP si costituì in data 11.9.2015 contestando
integralmente la ricostruzione attorea. Produsse copia dei contratti di conto corrente, di mutuo e di apertura di credito, e sostenne che
le commissioni di massimo scoperto e gli istituti affini erano stati pattuiti determinatamente in punto a misura, base di calcolo e
aliquota;
erano inoltre causalmente giustificate e non eccedevano la misura stabilita dalla legge. Il piano d'ammortamento alla francese
applicato al mutuo non produceva alcun anatocismo illegittimo, né era stato applicato o pattuito alcun interesse usurario. Le doglianze
di controparte dovevano ritenersi infondate perché basate su una
perizia incomprensibile.
Gli opponenti non depositarono la memoria di cui all'art.183 c.VI
n.1 cpc ma solo la n. 2, con la quale domandarono effettuarsi
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) contabile e ordinarsi alla BA
pagina 9 di 38 ex art. 210 cpc l'esibizione del contratto di mutuo. La BA opposta
contestò integralmente le statuizioni lì ribadite giudicandole inconferenti.
In data 28.2.17 fu nominato ctu il dott. Giorgio Lecchi, con il
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, Cron. N. composta da: Rep. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente R. Gen. N. 305/2021
dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere Camp. Civ. N.
dott. Marco Benatti Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 305/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 20/12/2023, promossa
d a
OGGETTO: COSTRUENDO S.R.L. (C.F. 03104620160), OSCAR
Contratti bancari NO (C.F. [...]), CI CE
(deposito bancario, (C.F. [...]), EL NO (C.F. etc) [...]), NZ NO (C.F.
[...]), tutti con il patrocinio dell'avv. ZANNI
pagina 1 di 38
MASSIMO, elettivamente domiciliati in VIA PALMA IL VECCHIO
157 24122 BERGAMO presso il difensore avv. ZANNI MASSIMO
APPELLANTI
c o n t r o
BANCO BP S.P.A. GIÀ BANCO POPOLARE SOCIETÀ
COOPERATIVA (C.F. 10537050964),
contumace
APPELLATA
LI SP SR (C.F. 15502861006, P. Iva 15430061000) rappresentata da AN TY IC SPA (C.F.
10581450961), con il patrocinio dell'avv. CREMASCHI STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA CARLO CUROTTI n. 20 – 24060
CASTELLI CALEPIO (BG) presso il difensore avv.to CREMASCHI
STEFANO.
INTERVENUTA ex art. 111 cpc
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 237/2021
del 08/02/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
Contrariis rejectis, spese di lite rifuse con IVA e CPA come per legge, Voglia la Corte di Appello di Brescia Ill.ma accogliere le pagina 2 di 38
seguenti:
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: sospendere l'esecutività della
sentenza, per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO: in accoglimento delle medesime domande formulate
in primo grado, come da ultimo precisate con foglio di precisazione
delle conclusioni, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando l'effettiva
posizione degli appellanti nei confronti della convenuta in virtù del rapporto di conto corrente e del mutuo per cui è causa, con
condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto nel frattempo a titolo di spese legali per il giudizio di primo grado, con
interessi dalla data del pagamento;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Come già avvenuto in primo grado ed in accoglimento delle medesime istanze istruttorie, mai oggetto di rinuncia, nel caso in
cui la Ill.ma Corte di Appello intenda accogliere le censure relative,
tra l'altro, al mancato rilievo d'ufficio, da parte del giudice di primo grado, della questione della nullità della pattuizione contenuta nel
contratto di mutuo, per violazione dell'art.117 4° comma TUB come integrato dalla circolare 229 del 1999, come aggiornata dalla BA
d'AL il 25.7.2003, in attuazione della delibera CICR 286 del pagina 3 di 38
2003, stante l'indicazione di un TAEG diverso da quello reale, per la
mancata considerazione della commissione “Artigianfidi” (previa, se del caso, anche l'acquisizione della relativa documentazione ex
art.210 cpc, come da istanza già formulata in atti e mai rinunciata, qui riproposta), previa assegnazione, se del caso, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.101 comma 2°, alle parti un termine, come
imposto dal codice di rito a pena di nullità, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il
deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione (e su ogni altra che si intenda rilevare se del
caso d'ufficio, tra quelle oggetto di censura), disponga un supplemento di istruttoria che tenga conto:
- sia della nullità di alcune pattuizioni del conto corrente e dei contratti di apertura di credito per cui è causa, come quella relativa
alla commissione di massimo scoperto, per indeterminatezza
(artt.1346 cc e 1418 cc) e per mancanza di causa e quelle relative
alla commissione di disponibilità creditizia e all'indennità di
sconfinamento, per contrasto con l'art.2 bis D.L. 185 del 2008 nel testo tempo per tempo vigente, per le ragioni più diffusamente
esposte in atti, nonché di tutti gli altri rilievi di cui al presente atto di appello;
- sia della necessità (se del caso) di far verificare al CTU se il TAEG pagina 4 di 38
indicato in contratto risulti corretto tenuto conto della commissione
Artigianfidi, fermo quanto già osservato sull'argomento dal CTU di primo grado, in particolare circa le conseguenze.
Dell'intervenuta
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia la
Corte d'Appello adita:
nel merito in via principale:
- respingere tutte le domande proposte dagli appellanti in quanto
inammissibili, tardive, nulle e infondate per tutti i motivi di cui al presente atto e confermare la sentenza n. 237/2021 emessa dal
Tribunale di Bergamo;
- conseguentemente respingere siccome manifestatamente
infondata, sia in fatto che in diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla soc. ST S.r.L. – P. IVA:
03104620160 con sede a Villa di ER (Bg) in via Locatelli n. 30/b in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché dai
sig.ri OR OR o OR IO – C.F.:
[...], nato a [...] il
23/01/1932 e residente a [...],
OR CA – C.F.: [...], nata a [...]
CO NA (Bg) il 31/01/1940 e residente a [...] di 38
Kennedy n. 12, RO CI – C.F.: [...], nata in
Svizzera il 16/03/1966 e residente a [...] e OR SC nato a [...] il [...] – C.F.:
[...]e residente a [...],
e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo telematico n. 524/15
R.G. e n. 966/15 ruolo generale e n. 837/15 repertorio emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 5 febbraio 2015.
Nel merito in via subordinata: respingere tutte le domande
proposte dagli opponenti in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e condannare la soc. ST S.r.L. – P. IVA:
03104620160 con sede a Villa di ER (Bg) in via Locatelli n. 30/b in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché dai
sig.ri OR OR o OR IO – C.F.:
[...], nato a [...] il
23/01/1932 e residente a [...],
OR CA – C.F.: [...], nata a [...]
CO NA (Bg) il 31/01/1940 e residente a [...], RO CI – C.F.: [...], nata in
Svizzera il 16/03/1966 e residente a [...] e OR SC nato a [...] il [...] – C.F.:
[...]e residente a [...],
pagina 6 di 38
al pagamento della somma di €uro 59.202,65*, o comunque la
somma che sarà ritenuta di giustizia, e ciò oltre ad interessi come dovuti al minor tasso di mora del 4,50% sulla somma di €uro
35.000* nonché al minor tasso di mora del 2,098% sulla somma capitale di €uro 21.996,40* e ciò dall'11/12/2014 sino al saldo
effettivo.
Ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, in quanto manifestamente esplorative e dirette a sollevare controparte
dall'onere della prova, oltre che tardive e basate su presupposti del tutto ipotetici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.11.04 la ST SR con sede in Villa di ER (BG)
aveva stipulato un contratto di conto corrente bancario (n.69) con
Banco OP Società Cooperativa, poi BP, in seguito assistito
da una serie di aperture di credito, oltre che da un conto anticipi.
Inoltre, in data 28.6.06 la società aveva stipulato un contratto di
mutuo chirografario con la stessa banca per € 200.000,00.
Entrambi i rapporti erano garantiti da fideiussioni prestate dai quattro garanti SC OR, CI RO, CA
OR e OR OR.
A seguito di alcuni inadempimenti della società correntista, la pagina 7 di 38
BA ottenne il decreto ingiuntivo n. 837/2015 per complessivi €
59.202,65, di cui € 40.649,68 a titolo di saldo del conto corrente
(n.69) e € 24.202,65 a titolo di rate insolute del mutuo, in quota
capitale ed interessi. I due importi sommati danno € 64.852,33 ma la banca intese agire, quanto al saldo negativo, per la minor somma
di € 35.000,00 rispetto a € 40.649,68 ammontando così la somma
ingiunta a € 59.202,65 (€ 35.000,00 + € 24.202,65).
In data 14.04.2015 la società e i suoi garanti proposero opposizione
ex art. 645 cpc avverso il decreto, lamentando relativamente al contratto di conto corrente che:
- erano stati applicati interessi mai pattuiti;
- il contratto era comunque indeterminato nel suo oggetto in
quanto non erano state pattuite in modo determinato CMS, CIV, e indennità di sconfinamento, le quali comunque erano prive di causa
e costituivano addebiti ripetibili;
- le commissioni di massimo scoperto violavano il limite posto
dall'art.9 bis della L 2/09;
- gli interessi applicati al contratto di conto corrente erano comunque usurari, dovendo includersi nella nozione d'interesse
anche le sopracitate commissioni.
pagina 8 di 38
In punto al contratto di mutuo, si dolsero dell'illegittimo addebito
di interessi anatocistici, in quanto il piano di ammortamento era stato calcolato con frequenza inferiore a quella trimestrale e
pertanto gli interessi capitalizzavano con frequenza inferiore a quella, trimestrale anch'essa, prevista dalla delibera Cicr del
febbraio 2000. Era infine risarcibile il danno da indebito
trattenimento delle somme depositate sul conto corrente.
BA OP si costituì in data 11.9.2015 contestando
integralmente la ricostruzione attorea. Produsse copia dei contratti di conto corrente, di mutuo e di apertura di credito, e sostenne che
le commissioni di massimo scoperto e gli istituti affini erano stati pattuiti determinatamente in punto a misura, base di calcolo e
aliquota;
erano inoltre causalmente giustificate e non eccedevano la misura stabilita dalla legge. Il piano d'ammortamento alla francese
applicato al mutuo non produceva alcun anatocismo illegittimo, né era stato applicato o pattuito alcun interesse usurario. Le doglianze
di controparte dovevano ritenersi infondate perché basate su una
perizia incomprensibile.
Gli opponenti non depositarono la memoria di cui all'art.183 c.VI
n.1 cpc ma solo la n. 2, con la quale domandarono effettuarsi
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) contabile e ordinarsi alla BA
pagina 9 di 38 ex art. 210 cpc l'esibizione del contratto di mutuo. La BA opposta
contestò integralmente le statuizioni lì ribadite giudicandole inconferenti.
In data 28.2.17 fu nominato ctu il dott. Giorgio Lecchi, con il
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