Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4475
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Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 17-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2050-24 RGAC, vertente
TRA
IN AD (avv.ti Nadia Candeloro e Giandomenico d' Ambra)
parte appellante
E
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pt (avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari)
parte appellata
1
dando lettura del seguente
dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna l' Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pt, al rimborso in favore di
IN AD delle spese di primo grado, che si liquidano nella maggiore misura di euro 1.500, oltre spese forfettarie 15%, Iva e
Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato;
condanna l' Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pt, a rimborsare a IN AD le spese del presente grado, che si liquidano in euro 300, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, da distrarre a favore del procuratore antistatario, nonché le spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2
OGGETTO: ricorso in appello depositato il 23-7-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 13-3-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 9.1.2024, ritualmente notificato,
l'istante in epigrafe indicata, premesso che in sede di omologa del
30.8.2023, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagno ex art.1 L.18/80 e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data
4.9.2023 e dall'invio in data 8.9.2023 del modello AP/70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l'INPS lamentando che non le era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio e chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Non si costituiva in giudizio l'INPS, che veniva dichiarato contumace.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art.1
L.18/80 e per l'effetto condanna l'INPS al versamento dei relativi ratei maturati e maturandi dal 1.11.2022 oltre interessi legali come per legge dal 121° giorno dalle scadenze al saldo;
condanna l'INPS alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
3 -3 Avverso questa sentenza ha proposto appello l' assistito.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha liquidato le spese processuali in euro 1.305, e quindi in misura inferiore ai minimi tariffari, da ritenere inderogabili alla luce della giurisprudenza di legittimità;
-2 ha omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all' art. 4 comma 1-bis del
D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b) nonostante gli atti depositati nel giudizio di primo grado fossero stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
4 -4.1 Dispone il DM n.55-14 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247), nel testo vigente “ratione temporis”, all' art.5
(determinazione del valore della controversia): -1 nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - e' determinato a norma del codice di procedura civile. Ai sensi dell' art.14 cpc, a sua volta, in materia di cause relative a somme di denaro, il valore della causa si determina in base al valore indicato
o dichiarato dall' attore. Prosegue, tuttavia, l' art.5 citato, al medesimo comma 1°, che, nei giudizi per pagamento di somme, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, va determinato in misura pari all' ammontare dei ratei dovuti (dal 1 novembre 2022 a 9 gennaio 2024), con applicazione dello scaglione da euro 5.200 ad euro 26.000 per le cause di previdenza- assistenza, come richiesto dalla parte appellante.
I parametri applicabili “ratione temporis” vanno individuati nel DM
n.55-14, come modificato da ultimo dal DM n.147-22, entrato in vigore il 23-10-2022.
Si prevedono i seguenti valori minimi: studio controversia euro 465, fase introduttiva euro 389, fase decisoria euro 1.011, per complessivi euro 1.865. Nel rito del