Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2024, n. 3665

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2024, n. 3665
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 3665
Data del deposito : 18 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1)- Dott.A C C – Presidente rel.
2) – Dott. R B C. - Consigliere
3) – Dott. M A - Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza del 10.10.2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.614 del 2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
C.F. rapp.ta e difesa dall'Avv. E G – CF Parte_1 C.F._1
, e con lui elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli (Na) alla Via C.F._2 Bologna n 138, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo telefax al numero Email_1
081.0145181.
=ricorrente in riassunzione =
E
, cf rappresentato e difeso dall'Avv. L J Controparte_1 C.F._3
Asproso, c.f. , elettivamente domiciliati in Napoli al Centro Direzionale C.F._4
Isola E/3 presso lo studio dell'Avv. V S
=resistente in riassunzione =
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.12.2007 , premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 di in qualità di collaboratrice domestica presso la sua abitazione, per il periodo Controparte_2 dal 3.11.1997 al 30.04.2007;
di aver osservato un orario di lavoro articolato in diversi periodi: dall'anno 1997 all'anno 2000 dal lunedì al sabato, con orario che andava dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30;
dall'anno 2001 all'anno 2007 dal lunedì alla domenica, con orario che andava dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30;
di aver ricevuto una retribuzione mensile di £. 800.000,00 al mese per il periodo relativo agli anni 1997-2000, e di euro
550,00 per il periodo relativo agli anni 2001-2007;
di non aver goduto del riposo settimanale né della retribuzione per le ore di straordinario mensile;
di non aver goduto di ferie, di non aver percepito le tredicesime mensilità nè tanto meno il TFR, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Nola sez. lavoro chiedendo :a) l'accertamento della natura subordinata del Controparte_2 rapporto di lavoro in questione;
b) la condanna del resistente al pagamento della Controparte_2
1


somma di euro 240.968,21 oltre interessi e rivalutazione, per le retribuzioni maturate, ordinarie e straordinarie, l'indennità sostitutiva delle ferie, le tredicesime mensilità non corrisposte, il TFR, l'indennità di vacanza contrattuale, ed i contributi non versati . Costituitosi , Controparte_2 contestò la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato .
Indi, escussi i testi e interrotto il processo per effetto del decesso di , la ricorrente Controparte_2 riassumeva il processo nei confronti di , quale erede testamentario di Controparte_1 [...]
. CP_2
Instaurato regolare contraddittorio, si costituiva con memoria difensiva Controparte_1 depositata il 20.02.2015 eccependo in via preliminare di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità di al fine di limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari, ai Controparte_2 sensi dell'art.490 co.2 n.2 c.c., al valore dei beni a lui pervenuti, deducendo altresì di non essere in possesso dei beni ereditari del de cuius, e che nell'asse ereditario di non vi fosse Controparte_2 alcun bene relitto e che, per tale motivo, non rispondeva di alcuno dei debiti ereditari, né tanto meno del debito oggetto di causa. Nel merito reiterava le difese proposte dal resistente , Controparte_2 contestando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento della domanda attorea e contestando, in via subordinata, la quantificazione del credito operata dalla ricorrente.
Il Tribunale adito, con sentenza n.141/2016, rigettava le domande proposte dalla ricorrente ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto della domanda.
Avverso la detta sentenza proponeva appello innanzi a questa Corte di Appello . Parte_1
non si costituiva e rimaneva contumace. Controparte_1
Con la sentenza n.1731/2020 questa Corte accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo afferente agli anni 1997-2007 tra , dante causa di , e l'appellante Controparte_2 Controparte_1 condannando al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro Controparte_1
7.120,00 a titolo di indennità sostitutiva ferie, euro 7.938,65 a titolo di tredicesima
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