Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2024, n. 1391

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2024, n. 1391
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 1391
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

N. 236/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott.ssa ER Barillari Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 236/2018 R.G. vertente tra
IN RO (C.F.: [...]), IN
AT RI (C.F.: CLSNLV66B23B23B424N) e IN
DO (C.F.: [...]), rappresentati e difesi dall'Avv.
OR Ruscio;
appellanti
e
ARSAC – Gestione Stralcio A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e per i Servizi in Agricoltura, Gestione liquidatoria ex art. 5 l. r. 11.5.2007, n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Carmine Santamaria, Assunta Barbara
Filice ed Eugenio Carnovale;
appellata
e
IN EP (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Zagarese;
appellata
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 631/2017 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 03.11.2017, avente ad oggetto opposizione di terzo ex art. 404 comma
1 c.p.c.
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in integrale riforma della sentenza nr. 631/2017 resa dal Tribunale Civile di Castrovillari, in persona del Giudice Dott. Matteo Prato, pubblicata il 03/11/2017, non notificata, così giudicare e statuire: a) Accertare e dichiarare il diritto di proprietà, inerente al fondo “LL”, sito in agro di Calopezzati, concordemente e rispettivamente dei lotti assegnati a mezzo scrittura privata del 25.07.1986, in capo ai Sig.ri appellanti,
ST SA, ST LE OR e ST NI, anche alla luce della sentenza del Tribunale di Castrovillari, passata in cosa giudicata, con la quale ha stabilito legittimo l'atto di cessione per atto pubblico degli appellanti di un quoziente di terreno facente parte della maggiore consistenza di cui è stato oggetto questo giudizio (sentenza n. 24/2024 del 05.03.2024) rigettando la domanda dell'ARSSA che lo aveva impugnato;
b) In via gradata, Accertare e dichiarare il diritto da parte degli appellanti di ricevere dall'A.R.S.S.A. la liquidazione, per esercitare pro quota il diritto di riscatto dei fondi agricoli facenti parte della riforma agraria;
c) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di lite, da distrarsi, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore del procuratore antistatario Avv. OR Ruscio
”.
Per ARSAC: Insiste affinchè Codesta Ecc.ma Corte, voglia rigettare l'appello proposto e confermare in toto il provvedimento impugnato, attesa l'infondatezza delle avverse argomentazioni, che si contestano in toto anche in questa sede, vieppiù alla luce dell'improprio rimando operato dagli appellanti alla sentenza n. 24/2024 del 05.03.2024 (sic!) la quale lungi dall'addentrarsi nel merito della vicenda - inerente un diverso oggetto- attiene a profili squisitamente formali di rilievo in rito.
Con pertinenti statuizioni in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”.
Per ST PI: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro in integrale riforma della sentenza n. 631/2017 resa dal Tribunale civile di Castrovillari in persona del giudice Dott. Matteo Prato così giudicare e statuire: a) in via preliminare dichiarare ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 631/2017 resa dal Tribunale di Castrovillari in persona del giudice dott. Matteo Prato pubblicata il 03.11.2017 e non notificata;
b) sempre in via preliminare e previo accoglimento del presente gravame e delle eccezioni

2 preliminari sollevate nel giudizio di primo grado dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 404 c.p.c. ed altresì la non corretta instaurazione del contraddittorio con ogni coerente statuizione;
c) nel merito, accertare e dichiarare il diritto di proprietà inerente al fondo LL sito in agro di Calopezzati concordemente e rispettivamente dei lotti assegnati a mezzo scrittura privata del 25.07.1986 in capo alla sig.ra ST PI, anche alla luce della sentenza del Tribunale di

Castrovillari, passata in cosa giudicata, con la quale ha stabilito legittimo l'atto di cessione per atto pubblico degli appellanti di un quoziente di terreno facente parte della maggiore consistenza di cui è stato oggetto questo giudizio (sentenza n. 24/2024 del 05.03.2024) rigettando la domanda dell'A.R.S.S.A. che lo aveva impugnato;
d) di conseguenza accertare e dichiarare il diritto da parte della comparente ST

PI a ricevere dall'A.R.S.S.A. la liquidazione, per esercitare il diritto di riscatto dei fondi agricoli facenti parte della riforma agraria;
e) con vittoria di spese

e competenze del doppio grado di lite, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario".
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado

1.1. L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, Gestione liquidatoria ex art. 5 l.r. 11.5.2007, n. 9 (d'ora innanzi, per brevità, “A.R.S.S.A.”) evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari i sigg.ri ST
SA, ST MA LE, ST LE OR, ST
NI (nato il [...]), ST IA ER, ST PI,
ST GI, ST IA, ST NA e ST NI, proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1 c.p.c., avverso la sentenza n. 610/04, resa in data 20.12.2004 e pubblicata il 27.12.2004, con cui il
Tribunale di Rossano – decidendo sulla domanda proposta dai germani ST
CO, NZ e GI

contro

PI (i primi due, medio tempore, deceduti) – aveva così disposto: “Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara valida, tra le parti, la scrittura privata fra di loro stipulata in data 25.07.1986 e per
l'effetto dichiara i germani ST CO, NZ, GI e PI proprietari dei singoli lotti concordemente e rispettivamente loro assegnati nella predetta scrittura privata e nell'allegata planimetria;
2) Ordina al sig. Conservatore dei RR.II. di Cosenza di procedere alle opportune trascrizioni con esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità”.
Assumeva che detta sentenza – notificatale in
3
data 29.4.2009 e passata in giudicato a seguito della cancellazione del giudizio
d'appello che era stato promosso da ST PI – le aveva arrecato un pregiudizio diretto ed immediato, giacché con essa era stata accertata e dichiarata
l'esistenza del diritto di proprietà in capo ai germani ST, laddove – invece – il diritto dominicale sui terreni de quibus era da ascrivere ad essa opponente.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio ST SA,
MA LE, LE OR, ST NI (nato il [...]) e IA
ER, nella qualità di eredi legittimi di ST NI (classe 1906), i quali - preliminarmente - eccepivano l'improcedibilità della domanda azionata per due ordini di ragioni: in primo luogo, assumendo il già avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in esame, in quanto notificata all'A.R.S.S.A. già in data 24-29.4.2009, con conseguente spirare del termine breve per l'impugnazione, e visto anche il decorso di oltre quattro anni dalla pubblicazione della decisione;
in secondo luogo, osservando che le statuizioni contenute in detta sentenza non erano idonee ad arrecare alcun pregiudizio alle ragioni dell'opponente, stante l'oggettiva diversità del thema decidendum oggetto di delibazione nel procedimento davanti al Tribunale di
Rossano, conclusosi con la gravata sentenza. Deducevano, inoltre, che l'A.R.S.S.A., con fare ostruzionistico, aveva arrecato danni ai convenuti, frustandone le legittime aspettative successorie sui terreni in questione. Spiegavano, all'uopo, domanda riconvenzionale per il ristoro del relativo pregiudizio patrimoniale (quantificato in
oltre il milione di euro”), oltre alla liquidazione del valore di riscatto del fondo, concludendo, altresì, per l'integrale rigetto della
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