Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/08/2024, n. 63
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 104/2020 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. V P Presidente
- dott. M M Consigliere rel.
- dott. R P C Consigliere
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 19/4/2024, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o
in materia di
LAVORO
iscritta al N. 104 R.G. Lav.- anno 2020
Oggetto: differenze retributive-risarcimento danni
p r o m o s s a d a
rappresentato e difeso dall'avv.to F M, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
1
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
V I e P P, elettivamente domiciliata come in atti appellata
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dagli avv.ti M. Morelli e C. Capobianco, elettivamente domiciliata come in atti appellato
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Morelli CP_2
e C. Capobianco, elettivamente domiciliata come in atti appellata
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Tartaglia e S. Mattei appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale.
MOTIVAZIONE
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 31/7/2017, conveniva in giudizio gli odierni Parte_1 appellati spiegando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che (A) il rapporto di lavoro di cui trattasi dal 15.5.2013 al 31.2.2017 è unitario ed è intercorso nei confronti della soc. in persona del legale rappr.te pro-tempore corrente in Pozzilli (86077) v.le Parte_2 dell'Industria snc, subappaltatrice del e per esso della soc. Controparte_1 CP_2 corrente in Bologna via Del Tuscolano n. 15, (40128), e per essa dell' sede di Napoli CP_4
di Caserta, (B) che l'istante Controparte_5
effettuava le mansioni di elettricista specializzato con funzioni di caposquadra meglio descritte in narrativa e nel CCNL di categoria applicabili nel caso di specie per i periodi indicati nell'allegato modello C/2 storici reso dalla DTL di Isernia;
2) dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni equipollenti al IV° livello CCNL di categoria applicabile per il periodo rivendicato, «operaio
2 qualificato», 3) riconoscere quindi le mansioni superiori svolte dall'istante che permettono il suo inquadramento nel IV° livello per tutto il periodo rivendicato con la relativa qualifica professionale;
4) costituire il rapporto di lavoro con la qualifica dedotta di operaio specializzato
IV° Livello CCNL di Categoria per tutto il periodo rivendicato, 5) dichiarare coobbligati al pagamento la : originaria appaltatrice con il Parte_3 Controparte_6 entrambi in Bologna Via Del Tuscolano n. 15, e l'originaria committente l' sede di Napoli CP_4
Divisione Infrastrutture di Caserta ai sensi e per gli Controparte_5 effetti dell'art. 1676 c.c. e D.Lgs. vo 276/2003 (c.d. Decreto Biagi) art. 27 e segg. e giusto contratto di appalto in corso e quindi 6) condannare le resistenti , Controparte_7 Parte_3
l' ciascuna per le proprie causali, in persona come sopra, Controparte_1 CP_4
al pagamento della somma complessiva di euro 66.748,45
(sessantaseimilasettecentoquarantotto/45) di cui euro 4.299,00
(quattromiladuecentonovantanove/00) quale TFR maturato, ed in solido tra loro, come da conteggi allegati al presente atto, e per le causali di cui in premessa, o diversa somma che per gli stessi titoli si riterrà giusto ed adeguato liquidare anche ai sensi dell'art. 32, 36, 38 Cost. c.c., 2043,
2099 C.C., D.Lgs.vo 23/2/2000 n. 38 art. 13, con preliminare istanza di liquidazione di un provvisionale di almeno € 20.000,00 per le retribuzioni e TFR non versato somma parzialmente pacifica fra le parti stante la dichiarazione confessoria effettuata innanzi la DTL di Isernia allegata in atti. Con integrazione della intercorsa rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e sul tutto gli interessi legali sulle somme a determinarsi così rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli diritti al reale soddisfo;
7) dichiarare altresì il diritto dell'istante al risarcimento del danno derivante dall'omissione contributiva e/o parziale versamento dei contributi dovuti ex art. 2116
c.c. e liquidabili in euro 20.000,00 (ventimila/00= a titolo per il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, e l'indennità di disoccupazione (NASPI) che sebbene richiesta non è stata concessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c. o altra somma che sarà ritenuta giusta ed equa determinare a seguito dell'istruttoria a farsi anche ai sensi dell'art. 32, 36 e 38 Cost. e 2043, 2099, 2116 c.c., D.Lgs.vo
23.02.00 n. 37 art.
3 13. Il tutto considerando che la determinazione del compenso spettante, può in ogni caso essere calcolata alla stregua dello standard minimo contrattualmente previsto erga omnes, in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e per le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, con la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli diritti al reale soddisfo e su tutto gli interessi legali parimenti per lo stesso periodo. 8) ordinare alle società convenute l'esibizione degli estratti dei versamenti CP_8
di pertinenza del ricorrente, in uno alla documentazione fiscale e previdenziale e quella fatta sottoscrivere senza consegnare copia, ed alla Soc. Site S.p.A. – Consorzio Sintesi e l' copia CP_4 del contratto relativo all'appalto e subappalto in corso e la situazione contabile dello stesso stato,
9) ammettere infine C.T.U. contabile in caso di specifica ed analitica opposizione ai conteggi allegati, con 10) condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. 11) con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 431
c.p.c. salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto, azione e/o ragione da attivare in separata sede per le ritenute previdenziali ed assistenziali non versate”.
Con memoria difensiva si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, oltre alla Parte_2
condanna ex art. 96 c.p.c. e, in via preliminare, la declaratoria di nullità del ricorso.
Del pari, si costituivano e invocando il rigetto della domanda ed CP_2 Controparte_1 eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice adito, la nullità del ricorso, il riconoscimento del beneficio di escussione.
All'udienza del 5/10/2017, preso atto della mancata comparizione e costituzione di parte resistente
anche su richiesta della parte ricorrente, era ordinata l'integrazione del contraddittorio nei CP_4
riguardi di detta parte resistente.
Si costituiva, pertanto, eccependo la tardività della rinnovazione della notifica Controparte_3
del ricorso introduttivo e la conseguenziale improcedibilità delle domande nei suoi confronti spiegate e, in via subordinata l'inammissibilità delle domande rivolte all' Controparte_4
perché formulate nel ricorso introduttivo contro che, asseriva, essere un
[...] CP_4
soggetto giuridico da essa distinto.
Eccepiva, inoltre, il difetto di procura del ricorso introduttivo nella copia notificata, l'assoluta carenza di allegazione e prova del ricorso e, quanto alle domande di condanna formulate ai sensi
4
dell'art. 29 d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1676 cod. civ., ne contestava la fondatezza sia nell'an che nel quantum.
Invocava, altresì, il beneficium excussionis, secondo l'ordine di insorgenza deli relativi obblighi principali e solidali rispetto ad eventuali diritti maturati dal lavoratore sia rispetto alla Parte_2
(nonché se del caso la Corsini Costruzioni di Roma) , sia poi rispetto alla sia
[...] CP_2
infine rispetto al Controparte_1
Deduceva, infine, l'inammissibilità ed infondatezza rispetto ad essa resistente delle Controparte_3
domande di risarcimento del danno pensionistico.
La sentenza di primo grado
Il GL in data 21/11/2017 pronunciava sentenza non definitiva dichiarando l'estinzione parziale del giudizio in relazione al rapporto tra ricorrente ed ex art. 307 co. III cpc, con Controparte_3 condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di quest'ultima. Con ordinanza in pari data disponeva ex art. 423 comma I c.p.c. il pagamento da parte di in favore di Parte_2
parte ricorrente della somma di € 2.288,10.
Rilevava la fondatezza della domanda in relazione alla somma di €4.288,10, a titolo di retribuzioni non corrisposte e TFR, atteso che trattavasi di affermazione contenuta nel processo verbale di conciliazione redatto in data 30/6/2017 innanzi all'Ispettorato del Lavoro, e, tenuto conto che la
aveva fornito la prova di aver versato, per le suddette causali, due acconti di Parte_2
€1.000,00 ciascuno in favore del ricorrente (che non aveva contestato tale pagamento), il debito residuo ammontava ad €2.288,10.
Precisava che la condanna andava disposta nei soli riguardi della parte che aveva riconosciuto il debito e rinviando alla decisione estesa al merito della controversia ogni determinazione circa la sussistenza del vincolo di solidarietà ex art. 29 D. Lgs. n. 276/03 con le altre parti resistenti.
Espletata quindi istruttoria orale, con sentenza in data 18/6/2020 il G.L. accoglieva la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condannava la la il Parte_2 CP_2 Controparte_1
in solido tra loro, e fermo per le ultime due il beneficium excussionis del patrimonio della
[...]
, a corrispondere a la complessiva somma di €2.288,10, oltre Parte_2 Parte_1 accessori di legge, in ciò rimanendo assorbita
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