Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/12/2024, n. 411

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/12/2024, n. 411
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 411
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dr.ssa Marra Anna Maria Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 350 del ruolo generale anno 2022, riservata per la decisione all'udienza del 03.05.2024 tra
(c.f. ), rappresentato e RT C.F._1 difeso dall'avv. Favatà Massimo
Appellante
e
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michele Santoro
Appellata
Nonché
Procura Generale presso la Sezione Distaccata di Corte di Appello
Intervenuta
Conclusioni della parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - determinare il contributo di mantenimento di in favore di nella misura di € 550,00 mensili, od in RT CP_1 quella inferiore o e ritenersi c seguentemente;
- condannare CP_1 alla restituzione dell'importo percepito costituito dalla differenza tra il co

[...]
1 mantenimento statuito dalla Corte e quello indicato dal Tribunale nell'impugnata sentenza per le mensilità già ricevute, con gli interessi legali dalle singole date al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, dei quali il deducente Avvocato si dichiara antistatario”.
Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, così decidere: 1) confermare la sentenza impugnata;
2) vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio. In via istruttoria, la deducente produce copia degli ulteriori bonifici eseguiti in favore di

, nelle more del gravame, e ne chiede acquisizione quale documentazione di successiva Parte_2 formazione”.
SVOLGIMENTO PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/02/2013, premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio in data 22/03/2005 con RT
, e che dalla loro unione non sono nati figli, ha chiesto: di
[...]
e con addebito all'altro coniuge, l'assegnazione della casa coniugale, acquistata in comproprietà e il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di € 900,00 mensili. Instauratosi il contraddittorio, ha contestato le avverse RT deduzioni, chiedendo, invece, di addebitare della crisi coniugale al comportamento della CP_1
Con provvedimento reso in data 12.7.2013, il Giudice Delegato, dott.ssa Nigri ha fissato in € 300,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1 negandole l'assegnazione della casa coniugale, per insussistenza dei presupposti. Con successivo provvedimento del 10.3.2015, il G.I., in accoglimento dell'istanza della ricorrente, ha disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore da € 300,00 a € 600,00 poiché risultava inadempiente al pagamento delle rate di RT mutuo della casa coniugale e, pertanto, è stato deciso che in questo modo a tale incombenza provvedesse, forte dell'aumento di corresponsione mensile, proprio la CP_1
Adottati così i relativi provvedimenti, acquisita idonea documentazione ed es accertamenti, all'udienza del 22.02.2021, celebratasi in forma scritta, le parti hanno precisato le conclusioni. Con successiva ordinanza del 07.03.2021 il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Esaurita tale fase, la causa è stata introitata per la decisione ed in data 01.02.2022 pubblicata la Sentenza n. 212/2022, con la quale si è pronunziata la separazione dei coniugi e ed RT Controparte_1
è stato posto a carico del primo la cor u in favore della pari ad € 750,00 mensili;
con rigetto delle ulteriori domande proposte CP_1 dalla i quella di risarcimento del danno e quella di assegnazione della casa CP_1 coniugale, ed il rigetto della domanda di addebito, formulata da entrambe le parti, con
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