Corte d'Appello Catania, decreto 10/02/2025

CA Catania
Decreto
10 febbraio 2025
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CA Catania
Decreto
10 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, decreto 10/02/2025
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero :
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo

CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il dottor Giuseppe Alfonso, Giudice Designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24.3.2001 n. 89 nel procedimento camerale iscritto al n. 635/2024
V.G.
PROMOSSO DA Rentokil Initial Italia S.p.A. (già Initial Italia S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Pomezia, Via Laurentina km 26,5 n. 15, c.f. 03986581001, elettivamente domiciliata ad Acquaviva delle
Fonti, Via Ventura n. 20, presso lo studio dell'Avv. Ennio Abrusci che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
RICORRENTE CONTRO il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, c.f.
80184430587, rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
RESISTENTE
**********
Letto il ricorso depositato in data 13.7.2024 con cui Rentokil Initial Italia
S.p.A., premettendo di essersi insinuata al passivo del fallimento di IN
EB, dichiarato con sentenza del Tribunale di Siracusa n. 56 del
27.4.1996 (fallimento n. 56/96) ed attualmente ancora pendente, ha chiesto la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89, per l'irragionevole durata della procedura concorsuale;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata;

Ritenuta la propria competenza e l'ammissibilità della domanda in pendenza della procedura presupposta (Corte Cost. 26.4.2018 n. 88);
Rilevato che la procedura concorsuale è iniziata il 27.4.1996 con la sentenza dichiarativa di fallimento, per cui alla data di proposizione del ricorso per equa riparazione (13.7.2024) ha già abbondantemente superato il limite di durata ragionevole di sei anni fissato

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