Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/07/2024, n. 816

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/07/2024, n. 816
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 816
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 24.4.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 413 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
MI AN (avv. Giulietta Catalano) appellante
E
NP (avv. Silvia Parisi e AN Muscari Tomaioli) appellato

Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Cosenza. Fondo di garanzia NP.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi nei confronti dell'INPGI, ha negato al giornalista
MI AN – che l'aveva adito con ricorso del 25.5.2021 – l'accesso al fondo di garanzia istituito dall'art. 2 l. n. 297/1982 presso quello stesso Istituto previdenziale, relativamente all'indennità compensativa del mancato pagamento, da parte del suo datore di lavoro, della retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto. Ha infatti rilevato che il rapporto di lavoro era cessato
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il 15.6.2016, alla scadenza del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il ricorrente aveva goduto per 24 mesi, sicché le tre mensilità di cui egli lamenta il mancato pagamento, che ricadono nel periodo tra aprile e giugno del 2014, “non sono relative agli ultimi tre mesi del rapporto” e, dunque, non sono coperte dal fondo di garanzia.
2. Il ricorrente appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché sostiene che gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro per i quali opera la copertura assicurativa di legge sono quelli nei quali sorgono diritti retributivi e pertanto, nel caso di specie, coincidono con quelli precedenti al biennio in cui egli ha fruito della cassa integrazione.
3. Si è costituito l'NP che ha eccepito l'inammissibilità del gravame perché è stato proposto nei confronti dell'INPGI, sebbene le sue funzioni siano state trasferite all'NP dall'art. 1,
c. 103, della l. n. 234/2021, prima ancora dell'instaurazione del giudizio di appello. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione argomentando sull'infondatezza della pretesa creditoria dell'appellante e riproponendo l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado dall'INPGI.
4. Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L'appello è ammissibile benché sia stato proposto contro l'INPGI e non già contro l'NP che gli è subentrato nelle funzioni concernenti l'erogazione della prestazione previdenziale controversa e nei rapporti giuridici connessi a quelle funzioni. La costituzione del successore nel giudizio intentato contro il dante causa consente, infatti, di ritenere integrato il contraddittorio nei confronti del soggetto che è destinato a risentire, ai sensi dell'art. 111, c. 4, c.p.c., degli effetti della pronuncia e, pertanto, osta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione che l'NP ha postulato in via preliminare.
6. Nel merito, l'appello è fondato perché la statuizione impugnata si pone in (immotivato) contrasto con l'indicazione ermeneutica secondo cui, qualora gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo, a causa della fruizione di trattamenti previdenziali interamente sostituivi della retribuzione, la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti. Tale indicazione si rinviene nella giurisprudenza di legittimità (oltre che nelle disposizioni operative del medesimo
Istituto resistente - cfr. le circolari NP n. 53 del 2007, par. 4.1.2, e n. 74 del 2008, par. 4.1.2) e ad
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essa, quindi, può farsi rimando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per superare l'argomentazione che il tribunale ha ritenuto preclusiva1.
7. Non si condividono, inoltre, le ulteriori argomentazioni difensive che l'NP ha contrapposto alla pretesa attorea, in quanto:
a) l'Istituto ripropone, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione annuale, ai sensi dell'art. 2, c.
5, del d.lgs. n. 80/1992
, che il tribunale non ha esaminato. L'eccezione è però da disattendere perché il relativo termine annuale va computato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3, del d.lgs. n.
80/1992
con l'art. 2, c. 2, della l. n. 297/1982, dal
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