Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2024, n. 3445

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2024, n. 3445
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3445
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
MARROCCO dr.ssa Maria Gabriella - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
A seguito dell'udienza di discussione del 16 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1042 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA con l'Avv. Roberto Romei, Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Francesco Alessandrini Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 287/2022 del 15 marzo
2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita riformare ed annullare, per i motivi enunciati nel presente atto, la sentenza del Tribunale di Latina meglio indicata in epigrafe, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa della parte appellata, con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna della sig.ra a restituire alla quanto Parte_2 Pt_1
1
eventualmente percepito in esecuzione della sentenza impugnata ovvero la mino somma che sarà accertata secondo giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;

per l'appellata: “rigettare l'appello così come proposto da erché infondato Parte_1
in fatto ed in diritto e confermare la sentenza appellata del Tribunale di Latina in funzione di Giudice del Lavoro n.287/2022 perché giusta e corretta;
condannare l'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, comprensive dei compensi professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e Cassa
Avvocati, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario Avv.
Francesco Alessandrini.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva evocato in giudizio la (di seguito anche: Parte_2 Parte_1 Pt_1
chiedendone la condanna al pagamento di euro 8.756,52 a titolo di differenze retributive in relazione all'attività lavorativa svolta con contratto di lavoro in somministrazione per il periodo 13.2.2012 –
22.11.2015. ha infatti esposto di essere stata assunta a tempo indeterminato dalla con Pt_1
inquadramento nella categoria E1, livello E1 del CCNL applicato dall'utilizzatore Chimica
Farmaceutica Industria;
di essere stata somministrata presso la con Parte_3
orario a tempo pieno;
di avere pertanto diritto all'intera retribuzione mensile mentre invece la sua retribuzione era stata commisurata alle ore di fatto svolte inferiori per calendario a quelle dell'intero orario contrattuale;
che inoltre le spettavano differenze a titolo di festività, ferie, malattia, mensilità aggiuntive, voci corrisposte senza tenere conto delle maggiorazioni dovute per il lavoro su turni avvicendati.
La si era costituita per resistere al ricorso, sottolineando di avere applicato per la Pt_1
determinazione della retribuzione i criteri di calcolo del CCNL per le imprese di somministrazione e dunque anche i relativi criteri sull'orario di lavoro;
e di avere invece applicato le maggiorazioni per turni avvicendati previsti per il CCNL invocato dalla ;
aveva inoltre contestato i conteggi Pt_2
avversari in quanto basati su un CCNL non applicato dalla somministratrice.
Il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso, ricordando che l'art. 23 del D.Lgs. n. 276 del 2003 prevee che i lavoratori somministrati hanno diritto ad un trattamento complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte;
argomentando che il
2
“trattamento complessivo” è concetto più ampio della retribuzione base di cui all'art. 36 Cost., anche alla luce della Direttiva 2008/104/CE;
che dalle buste paga risulta che la si era assentata solo Pt_2
per ferie o festività ma non le è stata corrisposta la retribuzione calcolata per l'intero orario di lavoro contrattuale come prevede l'art. 18, lettera b) del CCNL Chimica Farmaceutica;
e che anche nel calcolo della maggiorazioni per turni avvicendati si è utilizzato il CCNL della società (benché Pt_1
esso contenga una norma analoga al citato art. 23) e non quello dell'utilizzatrice.
Pertanto, ha condannato la a pagare alla euro 8.756,52 oltre accessori per i Parte_1 Pt_2
predetti titoli, nonché a rimborsarle le spese di lite del grado.
La ha appellato la sentenza. ST . Esperita CTU contabile, Parte_1 Parte_2 all'odierna udienza la causa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Part In punto di fatto, la ha somministrato la presso la applicando al rapporto il Pt_1 Pt_2
CCNL imprese di somministrazione, che ne differisce sotto una serie di profili fra i quali un diverso conteggio dell'orario di lavoro, e non il CCNL Chimica Farmaceutica
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