Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2024, n. 282

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2024, n. 282
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 282
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

1. dott. Emilio Sirianni Presidente

2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.

3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1127 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Davide Sportelli, Luigi Ricci Palopoli, Claudia Consarino e Rosa Bruno, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di primo grado, presso i cui indirizzi di pec è elettivamente domiciliato
appellante
E
Cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Peluso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di pec è elettivamente domiciliato
appellato/ appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Indennità di turno prevista dall'art.29 del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro - settore terziario - Elettrici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << In accoglimento del proposto atto d'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, sezione lavoro, n. 727/2022 del 13 ottobre 2022, notificata in data 13 ottobre 2022: in via principale: rigettarsi tutte le domande di controparte di cui al ricorso ex art.
414 cod. proc. civ. perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
in subordine: in caso di accoglimento, anche parziale, delle istanze di accertare e dichiarare che l'indennità cambio turno corrisposta dalla Società (Indennità Cambio Turno) è stata riconosciuta in sostituzione dell'indennità ex articolo 29 CCNL Elettrici (Indennità CCNL) e, per l'effetto, compensare gli importi erogati con quelli invocati dall'appellato, condannando la Società al pagamento dell'eventuale differenza ed escludendo la cumulabilità tra le due erogazioni;

• - verificare l'intercorsa prescrizione ex articolo 2948 cod. civ. con riferimento alle richieste di integrazioni retributive riferite a periodi risalenti ad oltre cinque anni rispetto a gennaio 2021 e, per l'effetto, rigettare le domande di condanna della Società al pagamento dei relativi importi cui al ricorso avversario…in ogni caso:
1


condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio>>;
per << 1) Rigettare l'appello proposto da , per Controparte_1 Parte_2 tutti i motivi rappresentati ed in quanto infondato in fatto e diritto;
2) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce “spese di lite compensate” e pertanto statuire la condanna della resistente alla refusione delle Parte_2 spese di lite del primo grado di giudizio, per come da preavviso di parcella che si allega, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del costituito procuratore>>
FATTO E DIRITTO
§1
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza di primo grado: >.
§2
Il Tribunale “Condanna al pagamento a favore del ricorrente Parte_2 della somma di € 14.302,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Compensa le spese di lite”, alla luce delle seguenti argomentazioni: 2
in caso di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne
(punto n. 23). Secondo quanto previsto dal punto n. 25 “La realizzazione di tale riduzione dell'orario di lavoro, che non dovrà comportare l'incremento dell'orario di lavoro straordinario, mantiene ferma la durata di ogni singola prestazione in turno e dell'orario settimanale di lavoro, rispettivamente a 8 e 40 ore, con assorbimento fino a concorrenza di eventuali altri trattamenti aziendali di orario di lavoro ridotto e richiede l'adozione del turno a sei unità (..)”. Prevedeva altresì 8 giorni di permesso retribuito e la cumulabilità dell'indennità di turno, oltre che con la maggiorazione per lavoro notturno, con quella per lavoro ordinario domenicale (punto n. 37). Infine, come si legge nella III dichiarazione a verbale, “Il trattamento previsto nei confronti del personale turnista è fissato a fronte ed a compensazione del complesso dei disagi che l'esecuzione del lavoro in turno continuo avvicendato comporta rispetto alla normale condizione dei lavoratori che prestano la loro opera con costanza di orario nei giorni feriali della settimana, quali a titolo esemplificativo quelli derivanti da:
− l'alternanza dell'orario di lavoro giornaliero;

− l'impegno ad entrare in turno e di cambiare turno ove ciò sia richiesto dall'organizzazione del lavoro e, comunque, ogni qualvolta sia necessario in sostituzione di turnisti assenti;

− il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e la non coincidenza con il sabato del sesto giorno settimanale non lavorato;

− l'eventualità che fra due giorni di “riposo settimanale” intercorrano più di sei giorni di calendario (ancorché intervallati dal “sesto” giorno non lavorato);

− la mancata consecutività dei predetti due giorni (sesto giorno e riposo settimanale) e la loro cadenza in giorni variabili nelle diverse settimane anche se prefissati nello schema di turno;

− la mancata libertà nelle giornate festive cadenti nel turno di lavoro;

− la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro durante la prestazione in turno con la conseguente impossibilità o, quantomeno, maggiore difficoltà di usufruire di determinati istituti contrattuali (ad es.: assemblee in orario di lavoro;
permessi);

− i maggiori vincoli nella programmazione delle ferie;

− le maggiori difficoltà nell'utilizzazione dei mezzi pubblici in relazione agli orari di turno;

− l'incertezza di avere il cambio turno nell'orario previsto;

− i tempi di prolungamento dell'orario in occasione del cambio turno”. Alla luce del tenore letterale della disciplina contrattuale in esame quello riservato ai turnisti, è un trattamento retributivo a carattere speciale comprendente compensi accessori, giorni di permesso ulteriori e la riduzione dell'orario settimanale, volto a remunerare la maggior gravosità della prestazione lavorativa articolata in turni in tutti gli aspetti che la differenziano rispetto a quella resa dagli altri lavoratori, con orario di lavoro fisso e, dunque, sostanzialmente finalizzata a compensare il disagio derivante dalla variabilità dell'orario di lavoro settimanale in ragione dei turni, come risulta dal paragone con “la normale condizione dei lavoratori che prestano la
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loro opera con costanza di orario nei giorni feriali della settimana” e dalla graduazione della percentuale di maggiorazione retributiva a seconda del tipo di turnazione seguita, con giudizio di gravosità inferiore per il turno non comprendente quello notturno (11 % e 5,5 %). Trattasi poi di trattamento economico previsto come vincolante dalla stessa contrattazione collettiva atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 23, co. 40 ccnl 1996, soltanto “il trattamento economico previsto dal presente sottoparagrafo”, relativo alla maggiorazione prevista per il lavoro domenicale ordinario, “ e di quello che precede” , ovvero erogato ai capi turno, può essere derogato dal trattamento più favorevole previsto in sede aziendale mentre, per il resto, secondo quanto previsto dal paragrafo n. 30 “Tutte le disposizioni o prassi applicative esistenti a livello aziendale, definite previa contrattazione con le gli organismi rappresentativi del personale, saranno ricondotte, sempre previa contrattazione in sede locale e con gradualità, al rispetto delle norme sopra citate sulla base di quanto previsto dal contratto, tenuto conto che le parti con la stipula del ccnl non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore acquisite dal lavoratore”.
Quanto ai successivi rinnovi contrattuali, il ccnl settore elettrico del 24.7.2001 in atti (all. ric.) prevedeva, all'art. 38, quanto al trattamento dei turnisti e semiturnisti,
“Rimangono in vigore i trattamenti in atto. Le parti demandano a un'apposita Commissione paritetica la definizione del quadro complessivo, normativo ed economico, riferito alle prestazioni in turni continui e avvicendati (turnisti e semiturnisti). Detta Commissione paritetica dovrà ultimare le proposte da sottoporre alle parti entro il 31.12.04”, conseguentemente salvaguardando l'erogazione dei trattamenti economici in corso, da intendersi di cui all'art. 23 sopra cit. La disciplina collettiva subiva invece variazioni con l'art. 38 ccnl 2013 (di identico tenore rispetto all'art. 29 ccnl 2019 ed all'art. 38 ccnl 5.3.2010 all. 6 res.): “Nel rispetto di quanto previsto dall'art.26 del presente ccnl (commi 10 - 14) in materia di orario di lavoro -ovvero l'orario di lavoro normale (“orario di lavoro”) -che per il personale turnista rimaneva fissato in 40 ore settimanali- e ferma restando l'applicabilità del trattamento economico previsto per la generalità dei lavoratori nel caso di lavoro notturno e/o straordinario, coloro che prestano servizio in turno hanno diritto alla corresponsione dei seguenti compensi che saranno inclusi nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto: a) per turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna) 11% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza della categoria di appartenenza;
(..)” oltre a quella del 5,5 % per turni che impegnino solo due prestazioni giornaliere, mentre veniva introdotta un'ulteriore indennità, pari al 3,6 % del minimo tabellate e dell'indennità di contingenza “c) per turni che impegnino solo due prestazioni giornaliere con riposo settimanale di domenica 3,6”(all. ric.). Per il resto, rimaneva inalterata la disciplina della sostituzione di turnisti, l'indennità domenicale e gli ulteriori aspetti del trattamento economico riservato ai turnisti, ad eccezione della riduzione dell'orario settimanale e dei giorni di permesso, che venivano disciplinati diversamente, in diversa sede, distinguendo la riduzione di orario dall'attribuzione di 20 giorni di permesso, che prima erano alternativi e riducendo gli 8 giorni di permesso conseguenti al tipo di turno continuo ed avvicendato con prestazioni notturne e diurne a 6.
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In particolare, ai sensi dell'art. 26.16 “A)
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