Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 358

CA Catania
Sentenza
11 marzo 2025
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CA Catania
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 358
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 358
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
Nella persona dei magistrati:
Dr. Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 823/2024 R.G., promosso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 del D.Lgs.
150/2011
da:
Avv. Piemonte AL LO nata a [...] il [...] (C.F: [...]), rappresentata e difesa da se stessa, con studio in Catania, via Gustavo Vagliasindi n°45/47;
RICORRENTE nei confronti di
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, elett. dom.to per legge c/o l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza di discussione del 25.02.2025, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 14 del D.lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 14.06.2024 l'Avv.
AL LO Piemonte ha dedotto che:
- in data 24.06.2016 si costituiva innanzi alla Corte di Appello di Catania, Sezione della Persona e della
Famiglia, con memoria di costituzione e domanda riconvenzionale nell'interesse di ER LD, nel procedimento di reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c. iscritto al n. 428/16 R.G.V.G. proposto da IT
IN IA;

1


- all'udienza dello 7.7.2016 la causa veniva chiamata per la comparizione delle parti in Camera di
Consiglio e rinviata all'udienza del 27.10.2016;
- all'udienza collegiale del 27.10.2016 la Corte definiva il procedimento;

- in data 07.11.2016 depositava istanza di liquidazione dei compensi professionali per complessivi €
1.219,92 a seguito del provvedimento di ammissione di ER LD al patrocinio a spese dello
Stato giusta delibera n: 2016104608/DE005/E e n. 2016105826/DE005/U del 21.06.2016;
- il 19.01.2017, la Corte emetteva decreto di non luogo a provvedere atteso che l'istanza era stata depositata dopo la definizione del procedimento di reclamo;

- che successivamente, il Ministero della Giustizia, con la circolare n. 6162 del 10 gennaio 2018, affermava che l'art. 83 comma 3-bis del DPR n. 115/2002 non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso spettante all'avvocato per l'attività prestata in favore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, pur se presentata successivamente alla pronuncia del
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