Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/09/2024, n. 1083

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/09/2024, n. 1083
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 1083
Data del deposito : 2 settembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Francesco S. Filocamo Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1036\2021, trattenuta in decisione all'udienza del
12.04.2023 e promossa
DA
MA OM SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Colaiocco, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado
- appellante -
CONTRO
- Provincia di Pescara, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefani Ardizzi e Loretta Geslao, dell'avvocatura interna, in virtù di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione in appello
- QBE Europe SA\NV, Rappresentanza Generale per l'Italia (già QBE Insurance Europe
Limited), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Alfredo e Giovanni Flajani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio
- appellate -
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1094\2021, depositata in data 23.08.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“in totale riforma della sentenza impugnata e con espresso richiamo e riproposizione di tutte le istanze, deduzioni, eccezioni e difese e produzioni di primo grado, ritenuta la fondatezza dei motivi esposti nel presente atto, in riforma della sentenza impugnata e salvo la proposizione di istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351 e 282 c.p.c.:
1) In via preliminare rinnovare la consulenza tecnica, conferendo ad altro professionista
l'incarico di accertare le cause dell'allagamento per cui è causa, alla luce delle omissioni e degli errori compiuti dal C.T.U. Dr. Lorenzo Pizii e dal proprio ausiliario Ing. Domenico Liberati;

2) Nel merito, accertare e dichiarare che la Provincia di Pescara in persona del proprio presidente pro-tempore, è responsabile ex artt. 2043 e 2051 C.C. dell'allagamento verificatosi all'interno della sede di Spoltore della MA OM S.r.l. il 14 settembre 2012 a causa dell'esondazione del fosso del Seminario che scorre a qualche centinaio di metri dalla sede della società attrice;
fenomeno che si è verificato in corrispondenza della condotta che scorre al di sotto della sede stradale di Viale Europa;
ciò a causa della mancata opera di manutenzione
e pulizia della griglia ivi posizionata per filtrare l'acqua piovana dai detriti. Condannare quindi la Provincia di Pescara in persona del proprio presidente pro-tempore, a rimborsare tutti i danni, sia quale danno emergente sia quale lucro cessante, patiti dalla MA OM
S.r.l. e quantificati nel complessivo importo di € 377.275,00 o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Il tutto con condanna dell'ente convenuto a rimborsare alla MA OM S.r.l., le spese e le competenze dovute sia per la fase della mediazione, sia per il doppio grado di giudizio, oltre agli accessori di legge”.
Per l'appellata Provincia di Pescara:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da MA s.r.l. avverso la sentenza n. 1094/2021 del Tribunale di
Pescara e per l'effetto, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) nel merito, in via principale, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. 2) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che il terzo chiamato in causa, Compagnia di Assicurazione QBE Insurance Limited con sede in via Melchiorre Gioia
n.8 – 20124 Milano, è tenuto a manlevare il convenuto Provincia di Pescara da ogni pretesa attorea, condannando la stessa Compagnia di assicurazione QBE al pagamento di quanto
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dovuto in virtù di polizza n. 061 0000145;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese
e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori”.
Per l'appellata QBE Europe SA\NV, Rappresentanza Generale per l'Italia:
“• dichiarare immediatamente l'inammissibilità della domanda di garanzia tardivamente ed irritualmente riproposta in secondo grado dalla Provincia di Pescara, rigettando la stessa ed estromettendo QBE dal secondo grado di giudizio, con ogni conseguente pronuncia in ordine al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di QBE, anche a fronte della temerarietà dell'istanza formulata nei confronti di questa dall'Ente Provinciale appellato;
• in ogni caso, rigettare ogni avversa istanza e domanda, laddove palesemente infondata, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata ha respinto la domanda proposta dalla SR MA OM nei confronti della Provincia di Pescara e volta all'accertamento e declaratoria di responsabilità dell'Ente, ex artt. 2043 e\o 2051 c.c., per l'allagamento dell'area aziendale verificatosi in data
14.09.2012 a causa dell'esondazione del corso d'acqua che scorre nel fosso Seminario e sotto il piano stradale di Viale Europa in Pescara (S.R. 602), dovuta all'omessa manutenzione delle griglie atte a filtrare l'acqua piovana intercettando fogliame, rami e detriti, così provocando danni patrimoniali di cui l'attrice chiedeva il risarcimento quantificandoli in € 377.275,00.
Costituitasi la Provincia di Pescara e la compagnia di assicurazione QBE Insurance Europe
Limited, terza chiamata dalla convenuta per essere garantita in caso di condanna in virtù di sottoscritta polizza, le ragioni della decisione, all'esito della espletata istruttoria orale e della esperita CTU, finalizzata ad accertare le cause dell'allagamento e l'entità dei danni, sono state, in sentenza, esplicitate come segue.

1.1 In primo luogo, è stata respinta l'eccezione preliminare di incompetenza per materia del
Giudice Ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, come proposta dalla compagnia, terza chiamata.

1.2 Il Tribunale ha, poi, qualificato la domanda, riconducendo la fattispecie nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso il rapporto di custodia esercitato dalla Provincia sulla strada S.R. 602 e sulle sue pertinenze.
Ha, tuttavia, escluso profili di responsabilità nella condotta dell'Ente pubblico alla stregua delle conclusioni di cui alla espletata CTU del dott. Pizii, cui ha aderito e che ha condiviso, ponendo in rilievo quanto evidenziato dall'officiato tecnico in ordine alle cause dell'allagamento non già dipendenti dalla asserita omessa manutenzione della griglia posta a protezione della condotta del fosso Seminario, giacché anche ove verificatasi l'esondazione del fosso per tale motivo,
l'acqua non si sarebbe direzionata (e non si direzionerebbe) sul piazzale della società attrice
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posto in posizione sopraelevata rispetto al punto di sfioro dell'acqua;
le cause sono state diversamente ricondotte alla criticità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche attraverso il piazzale medesimo, ivi essendo stata operata una dirimente modifica con il
“tombamento” di un fossato che collettava le acque e poi si ricollegava al fosso Seminario: modifica, questa, costituente condizione necessaria e sufficiente a provocare gli allagamenti del piazzale, in ragione del rigurgito delle acque dal tombino ivi esistente, non in grado di smaltirle.
Sulla base di tali argomentazioni, ha ritenuto prive di rilevanze le testimonianze assunte, aventi ad oggetto gli interventi posti in essere dalla Provincia per la manutenzione della contestata griglia.

1.3 Ha, da ultimo, esaminato la domanda di manleva formulata dall'Ente nei confronti della
QBE Insurance Limited e dichiarato l'inoperatività della polizza stipulata, siccome espressamente esclusa la garanzia per danni derivanti da “alluvione”.

1.4 Infine, ha condannato la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della
Provincia, a sua volta condannata al pagamento degli oneri processuali in favore della terza chiamata per l'infondatezza della domanda di garanzia proposta;
ha posto le spese di CTU a carico dell'attrice.

2. Nel proporre appello, la MA OM SR ha censurato la decisione sulla base di motivi così riassumibili:
a) erronea e contraddittoria motivazione per omessa valutazione delle risultanze istruttorie in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui l'analisi è stata
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